Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16501 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.05/07/2017),  n. 16501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11134/2014 proposto da:

V.R., V.E., in proprio e quali procuratori

generali delle signore VE.EM. e F.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo

studio dell’Avvocato ANNA CHIOZZA, che li rappresenta e difende;

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI SPA (già FONDIARIA-SAI SPA), in persona del legale

rappresentante pro tempore, procuratore ad negotia Dr.

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo

studio dell’Avvocato FERNANDO CIAVARDINI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE INPS, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA N. 29, rappresentato e difeso dagli Avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI e MAURO RICCI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1934/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Bologna ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con cui era stata parzialmente accolta la domanda proposta da Ve.Em. e dai suoi prossimi congiunti (i genitori V.C. e F.G.; i fratelli V.R. ed V.E.) nei confronti di D.A.M.T., M.D. e Fondiaria-Sai Assicurazioni s.p.a. (e nel contraddittorio con l’INPS, surrogatosi nelle ragioni della danneggiata, beneficiata da prestazione pensionistica), avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguiti all’incidente stradale del (OMISSIS), allorchè l’autovettura di proprietà della D.A., condotta dal M., aveva urtato il ciclomotore guidato da Ve.Em. provocando a quest’ultima gravi lesioni personali.

La Corte di merito ha confermato la pronuncia del Tribunale sia in ordine alla esclusiva responsabilità del M. sia in ordine alla liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali diretti e riflessi, rigettando le doglianze degli appellanti relative al mancato accertamento della mala gestio impropria della società di assicurazione e all’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale.

Con riguardo alla prima doglianza, la Corte di Appello ha ritenuto che non potesse “ravvisarsi un colpevole ritardo della compagnia nel disporre del massimale, atteso il versamento già nel luglio 2002 di ragguardevole acconto, del tutto proporzionato all’assunto sostenuto di corresponsabilità della conducente danneggiata smentita solo all’esito del giudizio”.

Con riguardo alla seconda doglianza, La Corte territoriale ha reputato corrette le valutazioni in ordine alla quantificazione del pregiudizio, “in particolare nella prospettiva all’epoca della decisione della liquidazione del danno cd. morale, solo successivamente integrato nella valutazione unitaria del danno non patrimoniale, in quota dell’ammontare complessivo del danno biologico temporaneo e permanente, nella specie rispettata dal primo giudice”.

Propongono ricorso per cassazione, articolato in due motivi, Ve.Em., F.G., V.R. ed V.E., anche nella qualità di eredi di V.C., deceduto nelle more. Resistono con controricorso l’UnipolSai (già Fondiaria-Sai) s.p.a. e l’INPS.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (violazione della L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 22, nonchè degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.) i ricorrenti censurano il mancato riconoscimento della responsabilità della società di assicurazioni per colpevole ritardo (cd. mala gestio impropria) nell’adempimento dell’obbligazione risarcitoria evidenziando, da un lato, che essa società aveva versato un acconto di Euro 673.900,00 solo nel luglio 2002, successivamente alla celebrazione della prima udienza, sebbene fosse stata costituita in mora a seguito di richiesta di risarcimento avanzata sin dal 2 gennaio 2001; e rilevando, dall’altro lato, che l’incongruità di questa offerta risarcitoria emergeva ad una valutazione ex ante, essendo evidente già prima del giudizio (basatosi esclusivamente su elementi precostituiti, in particolare sul rapporto della polizia municipale e sulla planimetria ad esso allegata) la responsabilità esclusiva del danneggiante e l’infondatezza dell’eccezione del concorso di colpa della danneggiata sollevata dai convenuti.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Esso infatti, non ostante la formale intestazione, fa riferimento a circostanze di fatto, invocando dalla Corte di legittimità un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie e tendendo così a suscitare un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello già formulato dalla Corte di Appello, la quale ha motivatamente ritenuto che l’acconto versato nel luglio del 2002 fosse congruo, avuto riguardo alla circostanza che era stata dedotta la corresponsabilità della conducente danneggiata nella produzione del danno e che tale deduzione era risultata smentita solo all’esito del processo.

2. Con il secondo motivo (violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c.) i ricorrenti si dolgono dell’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale. Censurano, in particolare, l’avvenuta quantificazione del danno morale nella misura di un terzo di quello biologico nonchè la mancata applicazione della percentuale di personalizzazione sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea. Deducono che in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nel novembre 2008, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ad una liquidazione unitaria ed integrale del danno non patrimoniale che – tenendo conto del grado di invalidità della danneggiata (90%) e del periodo di inabilità temporanea di un anno – consentisse, sia pure nell’ambito di una quantificazione congiunta, l’effettivo ristoro di ognuna delle sue componenti, in conformità a quanto previsto, proprio in attuazione del nuovo orientamento di legittimità, dalle tabelle del tribunale di Milano del 2009.

2.1. Il motivo è fondato.

La decisione di primo grado, redatta prima del deposito delle sentenze delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, aveva fatto applicazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale utilizzati dalla precedente prassi giurisprudenziale che, basandosi su tabelle elaborate per il danno biologico, prevedevano, per un verso, l’autonoma liquidazione del danno morale in una percentuale (variabile tra un mezzo e un quarto) del danno biologico medesimo e, per altro verso, l’attribuzione di un valore base fisso di liquidazione corrispondente ad ogni giorno di inabilità temporanea.

2.2. Con le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte dell’11 novembre 2008 il danno non patrimoniale è stato peraltro ricondotto ad una nozione unitaria, escludendosi, in particolare, al fine di evitare indebite duplicazioni risarcitorie, la possibilità di un’autonoma liquidazione del danno morale in aggiunta al danno biologico e salva, tuttavia, la necessità di tenere conto di tutti i pregiudizi subiti dalla vittima nel caso concreto nonchè dell’effettiva consistenza delle sofferenze da lei patite, in funzione dell’integralità del ristoro, da salvaguardare attraverso l’eventuale personalizzazione della liquidazione (cfr., in particolare, Cass. Sez. U 11/11/2008, n. 26972, Rv. 605495).

2.3. L’adeguamento dei criteri di liquidazione al nuovo sistema è stato effettuato con le tabelle milanesi del 2009, le quali, al fine di assicurare la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, hanno previsto che il valore biologico “standard” (parametrato all’età e alla percentuale di invalidità del danneggiato) sia aumentato, per tenere conto della componente morale (“dolore”, “sofferenza soggettiva”), di una percentuale crescente in relazione al grado di invalidità e, per tenere conto delle peculiarità del caso concreto, di percentuali di “personalizzazione” decrescenti al crescere del grado di invalidità e di sofferenza.

Anche con riguardo al danno non patrimoniale temporaneo, è stata proposta, in ossequio al nuovo orientamento delle Sezioni Unite del 2008, una liquidazione unitaria dell’intero suo ammontare, mediante aumento del valore base di liquidazione corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100% (danno biologico temporaneo), debitamente rivalutato, di una percentuale del 25%, onde tenere conto della componente “dolore”, “sofferenza morale” (danno morale temporaneo); si è previsto inoltre che il valore in tal modo ottenuto può essere ulteriormente aumentato fino al 50% in via di personalizzazione.

2.4. Con la sentenza n. 12408 del 2011 questa Corte – movendo da una nozione di equità, intesa non solo, tradizionalmente, come criterio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno (e dunque come criterio liquidatorio volto a garantire un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto), ma anche come regola volta ad assicurare uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi – ha riconosciuto ai criteri di liquidazione adottati dalle tabelle milanesi, già ampiamente diffusi sul territorio nazionale, la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa operata dal giudice alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza, in concreto, di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un criterio diverso (cfr. Cass. 07/06/2011, n. 12408, Rv. 618048).

2.5. La Corte territoriale, che ha pronunciato nel 2013, avrebbe dunque dovuto tenere conto nel nuovo indirizzo introdotto dalle Sezioni Unite nel 2008, nonchè dei nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale elaborati in attuazione dello stesso, ed avrebbe dovuto conseguentemente riformare la sentenza del tribunale procedendo ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (comprensiva della componente biologica e della componente morale), nonchè all’applicazione della variazione in aumento delle somme liquidate a titolo di inabilità temporanea assoluta (rectius: danno non patrimoniale temporaneo), tenendo conto, sotto il primo profilo, dell’avvenuto riconoscimento alla danneggiata di una percentuale di invalidità del 90% e, sotto il secondo, dell’accertamento di un periodo di inabilità temporanea totale della durata di un anno.

L’indebita conferma della pronuncia del primo giudice con la motivazione che essa si giustificava “nella prospettiva all’epoca della decisione della liquidazione del danno morale in quota dell’ammontare complessivo del danno biologico temporaneo e permanente”, concreta pertanto un vizio di violazione di legge, correttamente fatto valere nel giudizio di legittimità sia pure attraverso l’erroneo – ma irrilevante (v., tra le altre, Cass. 04/06/2007, n. 12929, Rv.597308; Cass. 25/11/2010, n. 23961, Rv. 614338) – riferimento agli artt. 2043 e 2059 c.c., anzichè agli artt. 1226 e 2056 c.c..

2.6. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio della causa, ex art. 383 c.p.c., ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna che si uniformerà ai principi sopra ricordati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385 c.p.c., comma 3).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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