Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16500 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 31/07/2020), n.16500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 28280 del ruolo generale dell’anno 2012

proposto da:

Reco s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvio D’Andrea e Fabrizio

Grassetti per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, via Pompeo Magno, n. 2/b, presso lo studio di

quest’ultimo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 69/42/2012, depositata in data 24

aprile 2012;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 15 gennaio

2020 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Reco s.p.a. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2004, aveva accertato, ai fini Iva, Ires e Irap, maggiori ricavi non dichiarati, irrogando le conseguenti sanzioni; in particolare, l’ufficio finanziario non aveva riconosciuto la rettifica in diminuzione, con conseguente note di credito a storno delle fatture, per merce affidata ad una impresa di trasporto per conto terzi e non arrivata a destinazione; aveva, altresì, contestato che le fatture emesse nei confronti della società turca Beko Elettronik SA, con le quali era stata ad essa addebitata una parte delle spese di distribuzione dei prodotti dalla stessa prodotti e venduti alla ricorrente, dovevano essere considerate soggette ad Iva in quanto relative a prestazioni di servizi per attività promozionale e pubblicitaria resa dalla ricorrente anche nell’interesse della società fornitrice e, infine, aveva ripreso a tassazione l’importo esposto dalla società per omaggi; avverso il suddetto atto impositivo la contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como che lo aveva parzialmente accolto limitatamente alla pretesa relativa alle fatture per riaddebito delle spese di distribuzione e alle sanzioni applicate per l’emissione delle note di credito; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e la società appello incidentale;

la Commissione tributaria regionale della Lombardia Toscana ha accolto l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e rigettato quello incidentale della società, in particolare ha ritenuto che: con riferimento alla questione della emissione delle fatture a storno per lo smarrimento della merce da consegnare a terzi da parte del trasportatore, la società non aveva fornito elementi idonei a superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, sicchè era giustificata non solo la rettifica operata dall’ufficio, ma anche la irrogazione della sanzione; con riferimento, poi, alla questione delle le fatture emesse nei confronti della società turca Beko Elettronik SA, ha ritenuto che il riaddebito dei costi era conseguente all’esecuzione di una prestazione di servizi resa dalla ricorrente nei confronti di quest’ultima società, tenuto conto della causale indicata in fattura (marketing costs), di quanto affermato dalla stessa ricorrente in sede di accertamento con adesione nonchè della mancanza di prova della esecuzione della erogazione di denaro per mera liberalità da parte della società turca, dovendo, quindi, il rapporto essere configurato quale prestazione di servizi per attività svolta in favore non proprio ma di terzi; confermava, infine, la ripresa a tassazione della somma esposta dalla ricorrente per omaggi;

avverso la pronuncia del giudice del gravame ha proposto ricorso Reco s.p.a. affidato a due motivi di censura, illustrati con successiva memoria;

l’Agenzia delle entrate ha depositato atto denominato di costituzione con il quale ha dichiarato di costituirsi al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, art. 2, comma 3, lett. a), art. 3, comma 1, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3 e 4, lett. d) e f);

in particolare, la ricorrente censura, in primo luogo, la sentenza per avere erroneamente ritenuto che gli importi riaddebitati alla società turca Beko Elettronik AS fossero relativi ad una prestazioni di servizi per attività promozionale e pubblicitaria, in quanto si tratterebbe di un rapporto negoziale privo di causa o di interessi meritevoli di tutela, ed essendo il contributo corrisposto da quest’ultima società estera solo allo scopo di fidelizzare l’acquirente, a nulla valendo la dizione di marketing costs riportato nelle fatture; censura, in secondo luogo, la sentenza per avere implicitamente accolto le considerazione svolte dall’ufficio relativamente alla territorialità dell’Iva, tenuto conto del fatto che l’eventuale utilizzo delle prestazioni pubblicitarie e promozionali era avvenuto in Italia ma esclusivamente a favore della società contribuente, non ricevendo la società turca Beko Elettronik AS alcun vantaggio;

preliminarmente, va disattesa l’eccezione di giudicato esterno prospettato dalla ricorrente con riferimento alla sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2322/19/2014, depositata in data 7 maggio 2014, allegata alla memoria, che ha escluso che, relativamente all’anno di imposta 2005, le somme versate da Beko Elektronic AS alla società ricorrente dovessero essere configurate quali corrispettivi per la prestazione di servizi pubblicitari realizzati per conto della medesima;

invero, va precisato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi di imposta (ad es. le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli (Cass. civ., 8 aprile 2015, n. 6953; Cass. civ., 30 settembre 2011, n. 20029; Cass. civ., 25 luglio 2012, n. 13079);

sicchè, poichè la questione in esame, sebbene relativa alle stesse parti, ha riguardo a diverse annualità di imposta e non attiene a elementi costitutivi della fattispecie suscettibile di assumere carattere permanente, deve escludersi che la suddetta pronuncia possa avere valore di giudicato esterno nel presente giudizio;

ciò precisato, il motivo è infondato;

il giudice del gravame ha ritenuto, in primo luogo, che, tenuto conto della causale indicata nella fattura (marketing costs) doveva ritenersi che la stessa era relativa ad una prestazione di servizi avente ad oggetto servizi promozionali, ed ha, altresì, precisato che, se, da un lato, nessun elemento di prova aveva addotto parte ricorrente in ordine alla causa di liberalità sottostante all’erogazione della somma, d’altro lato, la fattispecie era inquadrabile nell’ambito di una prestazione di servizi svolta non in favore proprio ma di terzi;

ciò precisato, le considerazioni espresse dal giudice del gravame non si pongono in contrasto con le previsioni di legge indicate dalla ricorrente;

dalla ricostruzione, invero, della vicenda in esame nell’ambito di una prestazione di servizi svolta dalla ricorrente, con conseguente pagamento di un corrispettivo da parte della società estera, correttamente la pronuncia censurata ha fatto derivare la considerazione della sottoponibilità ad Iva dell’operazione;

le considerazioni espresse con il presente motivo di censura, in realtà, attengono alla valutazione di merito, compiuta dal giudice del gravame, in ordine alle effettive operazioni posta in essere tra le parti, profilo non censurabile come vizio di violazione di legge quanto, eventualmente, quale vizio di motivazione;

va, peraltro, precisato che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non è in contrasto con la previsione di cui all’art. 1322, c.c., la considerazione, espressa dal giudice del gravame, secondo cui la prestazione di servizi pubblicitari e promozionali è stata resa non in favore proprio ma altrui,

sussistendo, anche in questo caso, sotto il profilo economico, un interesse meritevole di tutela, posto che l’effettuazione delle prestazioni di servizi pubblicitari ha la finalità di incrementare, seppure in via indiretta, la produzione del fornitore estero;

le suddette considerazioni contrastano, peraltro, con la ragione di censura prospettata per violazione delle previsioni relative alla territorialità dell’Iva, tenuto conto del fatto che, una cosa è l’individuazione del luogo in cui le prestazioni pubblicitarie e promozionali era state realizzate (pacificamente in Italia) ed altra cosa è il profilo del luogo ove si trova il soggetto nel cui interesse, seppure in via indiretta, la prestazione è svolta;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, comma 1, e del D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1,2 e 4, per avere ritenuto legittima la pretesa per ricavi omessi a fronte di note di variazione in accredito emesse in conseguenza del mancato pagamento per mancata consegna di merce a terzi;

il motivo è infondato;

si legge nella sentenza censurata che la ripresa a tassazione, relative a note di credito per storno di fatture di vendita, era fondata sulla circostanza che le suddette note di credito erano state emesse in quanto la merce era stata smarrita ed è proprio con riferimento a tale profilo che il giudice del gravame si è pronunciato, avendo ritenuto non giustificato lo storno per mancanza di adeguata prova idonea dell’avvenuto smarrimento;

nello stesso ricorso è precisato (vd. pag. 14) che il recupero fiscale è stato motivato con l’asserita mancata prova, da parte della società ricorrente, dello smarrimento dei beni ovvero della mancata consegna dal corriere (Eurotrasporti di B.S.) ai destinatari della merce (“Considerata la mancanza di elementi certi e precisi atti a fornire l’onere della prova (mancanza di denuncia di smarrimento) mancano i presupposti per potere stornare i ricavi precedentemente determinati;

sotto tale profilo, la questione prospettata con il presente motivo, relativo alla consegna della merce al corriere ed alla applicabilità della previsione di cui al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, comma 2, lett. b), è inconferente, proprio in quanto ha riguardo a una questione diversa da quella contestata, cioè, come detto, alla mancanza di prova dello smarrimento della merce sulla cui base la ricorrente aveva provveduto allo storno;

in questo quadro applicativo, non corretta è la ragione di censura relativa al fatto che, essendo giustificata l’assenza della merce nei luoghi dell’azienda non opera, infatti, la presunzione di cessione e non scatta l’area di operatività della presunzione legale che impone di fornire la prova contraria con predeterminazione dei mezzi di prova, ma è sufficiente la prova libera, anche per presunzioni semplici;

in realtà, il presupposto su cui si fonda la ripresa riguarda la circostanza, evidenziata dal giudice del gravame, che lo storno delle fatture di vendita non era giustificato stante la mancanza di prova dello smarrimento delle merce;

sicchè, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto di dovere applicare i limiti di prova di cui al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 2, comma 3, secondo cui “La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato”;

la suddetta previsione normativa trova applicazione, stante il comma 1, al fine di superare la presunzione di cessione di beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, nè in quelli dei suoi rappresentanti, nel quale è riconducibile la fattispecie in esame, relativa a beni della ricorrente di cui la stessa assume, mediante lo storno delle fatture di vendita, l’avvenuto smarrimento; in conclusione, i motivi sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso;

nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dell’intimata.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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