Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16500 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. III, 28/07/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 28/07/2011), n.16500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COOP UFO 1 S.C.R.L. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore Sig.ra L.G.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo

studio dell’avvocato MALDARI PAOLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CITRO GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A. (OMISSIS), G.R.

(OMISSIS), F.E.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO DE1 CAVALIERI 11,

presso lo studio dell’avvocato FONTANELLI ALDO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MICCOLI MICHELE giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

G.D., P.G., F.S.,

C.C., C.A.M., L.G.

S., T.F., C.F., M.P.,

P.R., S.S., P.P., P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 389/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, emessa il 15/5/2008, depositata il 29/12/2008, R.G.N.

483/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato FABRIZIO CATALDO (per delega dell’Avv. GIOVANNI

CITRO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per la cassazione senza rinvio.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

All’esito di una vicenda processuale avente ad oggetto la risoluzione di un contratto preliminare e il conseguente obbligo di restituzione del prezzo da parte del promittente venditore, la corte di appello di Reggio Calabria, premesso che tale obbligo integrava gli estremi del debito di valuta, avendo ad oggetto un’obbligazione originariamente pecuniaria, ha opinato che il maggior danno da svalutazione monetaria, concretatosi in costanza di mora debendi, non costituisse una conseguenza automatica della perdita di potere di acquisto della moneta, ma comportasse l’onere di allegazione e prova (nella fattispecie, non adempiuta dalla richiedente) di circostanze tali da consentire al giudice di desumere, in via presuntiva, la sussistenza e l’entità del maggior danno subito dal creditore.

Il ricorso principale, volto a contestare tale assunto, è fondato quanto al suo primo motivo.

Con il primo motivo, si denuncia, difatti, la violazione degli artt. 1223, 1224 c.c..

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Se, in conseguenza della risoluzione di un contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promettente venditore e conseguente condanna dello stesso alla restituzione al promissorio acquirente delle somme da questo precedentemente versate, sia riconoscibile in favore del creditore, in via presuntiva e sulla base della semplice domanda formulata, il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., comma 2 almeno in misura pari all’eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi e il saggio degli interessi legali corrispondentemente vigente.

Al quesito – sulla premessa secondo cui l’obbligo restitutorio de quo integra gli estremi dell’obbligazione di valuta, come condivisibilmente ritenuto, tra le altre, da Cass. ss. uu. 5391/1995 – deve essere fornita risposta positiva, poichè esso esprime un principio di diritto del tutto consonante con il dictum delle sezioni unite di questa corte regolatrice (Cass. ss. uu. 19499/08), cui il collegio non può che dare continuità, decidendo in tal senso la causa nel merito, in assenza di qualsivoglia esigenza di ulteriori accertamenti di fatto.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e, decidendo nel merito, dichiara dovuti gli interessi e il maggior danno secondo i criteri di cui a Cass. ss.uu. 19499/08. Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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