Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16500 del 18/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16500 Anno 2014
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 26371-2012 proposto da:
FIORINI GIORGIO FRNGRG25P29I826U, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22,
presso lo studio dell’avvocato CUCCIA ANDREA, rappresentato e
difeso dall’avvocato FACCIOLO GUIDO, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI VERONA;
– intimato avverso la sentenza n. 595/2012 del TRIBUNALE di VERONA del
6.3.2012, depositata il 29/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

Data pubblicazione: 18/07/2014

udito per il ricorrente l’Avvocato Andrea Cuccia (per delega avv.
Guido Facciolo) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che il Consigliere designato, dott. L. Piccialli, ha depositato ai sensi
dell’art. 380 bis cd. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio:

motivi,nessuno dei quali,ad avviso del relatore,merita accoglimento.
I primi due,rispettivamente deducenti violazione e falsa applicazione dell’art.
14 L. 689781 e degli artt. 156 e 160 c.p. c., sostenendo che la notificazione
sarebbe stata inesistente e dunque non sanabile,restano superati dal costante
indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sussiste
inesistenza,e non semplice nullità,sanabile ex art. 156 c.p.c. dalla
costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione,soltanto
quando manchi del tutto ogni relazione,di luogo o di persona,riferibili al
destinatario,nelle modalità con le quali l’adempimento notificatorio sia stato
in concreto eseguito (v.,tra le altre,nn. 6470 e 17023 del 2011). Nella specie
non si nega la circostanza che la busta contenente una copia del verbale
(peraltro già preceduto da preavviso lasciato sul cruscotto dell’auto in sosta),
reperita dalla moglie dell’opponente (di cui non è stata contestata la
convivenza) nella cassetta postale (evidentemente presso la residenza
risultante dall’intestazione del veicolo),sia comunque pervenuta al
Fiorini, che ha potuto tempestivamente impugnam i ex art. 204 bis C.d.S. 1
l’atto.
Quand’anche fossero stati omessi altri adempimenti (che non si precisano)
,non hanno errato i giudici di merito nel considerare in ogni caso
raggiunto ex art. 156 c.p.c. lo scopo dell’atto,in cospetto di una notifica
Ric. 2012 n. 26371 sez. M2 – ud. 13-05-2014
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“Il ricorso,cui non ha resistito il Comune intimato,è affidato a sette

non inesistente,ma al più nulla per incompletezza.
Il terzo motivo (viol. art. 345 c.p.c.) censura la ritenuta novità della doglianza
relativa alla non completa conformità tra la copia notifica del verbale e quella
prodotta in giudizio dal Comune,con riferimento alla circostanza

inammissibile,per genericità e difetto d’interesse,non precisando quale sarebbe
stata la rilevanza della circostanza de qua,in un contesto in cui,come chiarito
dalla giurisprudenza di questa Corte (v. nn. 168 e 2490 del 2012), il titolare di
tale contrassegno (o per lui il conducente del veicolo),non sarebbe stato
comunque autorizzato a violare disposizioni sulla circolazione dei
veicoli finalizzate ad evitare intralcio o pericolo,con connessa sussistenza in
re osa degli stessi nelle relative inosservanze.

Il quarto motivo,con il quale si censura per violazione o falsa applicazione degli
artt. 2697 c.c.,115 c.p.c. e 157 Dlgs 285792,l’assunta mancanza di prova che lo
spazio lasciato libero fosse di almeno un metro,confutando la valenza
probatoria privilegiata del verbale,si risolve in una inammissibile censura in
fatto,peraltro anche priva di autosufficienza (laddove non riporta il testo del
verbale),avverso un accertamento che i giudici di merito hanno compiuto sulla
scorta non solo delle risultanze dell’atto impugnato,ma anche della
testimonianza della moglie dell’opponente.
Il quinto motivo,con il quale si ribadisce,deducendo violazione dell’art.
113 c.p.c.,la violazione delle “norme a tutela degli utenti deboli”,ancora non
precisa (stante il non autosufficiente richiamo ad “alcune nonne” che sarebbero
state indicate nella comparsa conclusionale) quali siano tali norme e quale la
concreta incidenza nel caso specifico.
Ric. 2012 n. 26371 sez. M2 – ud. 13-05-2014
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dell’esposizione del contrassegno per invalidi. Il motivo è tuttavia

Il richiamato principio iura novit curia non esime,invero,i1 ricorrente dal dare un
contenuto specifico,quanto meno precisando la ritenuta portata precettiva o
esimente delle norme genericamente richiamate;peraltro,ove le stesse siano
quelle previste dal DtP.R. n. 509 del 199 ,valga il precedente richiamo alla

titolari dei permessi di sosta dall’osservanza delle regole stradali imposte al
fine di evitare intralcio o pericolo per la circolazione.
Il sesto motivo,deducente violazione dell’art. 12 c.p.c.,per omesso esame
del motivo di appello concernente la rinuncia del Comune ad avvalersi
dell’avviso di ricevimento postale della notifica,contro il quale l’opponente
aveva preannunciato querela di falso,resta assorbito dalla reiezione dei
primi due motivi,con i quali si è ritenuta corretta la decisione
impugnata,nella parte in cui ha ritenuto sanato ogni eventuale vizio della

notificazione del verbale,a seguito della ricezione, comunque avvenuta, di
una copia dello stesso e del tempestivo esercizio della facoltà di opposizione.
Non miglior sorte merita,infine,i1 settimo ed ultimo motivo,censurante
per violazione dell’art. 91 u.c. c.p.c.,per eccessività in relazione al valore della
controversia, la liquidazione delle spese, dal giudice di secondo grado
quantificate in £ 1.000,in quanto l’invocata modifica additiva del citato
articolo,disposta con D.L. 212/2011,conv. in L. 10/2012, non è applicabile ai
giudizi di appello,nei quali non è ammessa,a differenza che in quelli di primo
grado svolgentisi davanti al G.d.P. di cui al richiamato art. 82 co. 1 c.p.c.,la
difesa personale delle parti.
Si propone conclusivamente la reiezione del ricorso.
Tale relazione veniva comunicata al difensore del ricorrente.
Ric. 2012 n. 26371 sez. M2 – ud. 13-05-2014
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giurisprudenza di legittimità,secondo cui l’art. 11 co. 1 cit. D.P.R. non esime i

Il Collegio, letta le memoria del ricorrente, condivide argomenti e
proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis cpc., rilevando,
altresì, che le osservazioni espresse dal ricorrente con la memoria
depositata in prossimità della camera di consiglio non consentono di
superare le argomentazioni di cui alla relazione.

effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non
presentino alcun riferimento con il destinatario dell’atto, risultando a
costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con
effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto, ovvero
attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda
spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice),
quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi
da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia
ravvisabile, così da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona
non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del
destinatario (oltre Cass già citata cfr. Cass. 25350 del 02/12/2009). Ora
nel caso in esame come è stato già evidenziato: “quand’anche fossero
stati omessi altri adempimenti (che non si precisano), non hanno errato
i giudici di merito nel considerare in ogni caso raggiunto ex art. 156
c.p.c. lo scopo dell’atto, in cospetto di una notifica non inesistente, ma
al più nulla per incompletezza”. b) —come è opinione pacifica in
dottrina e nella giurisprudenza anche di questa Corte- i I verbale di
accertamento ha natura giuridica di atto ricognitivo, consistente in una
dichiarazione della pubblica amministrazione caratterizzata da una
particolare certezza legale privilegiata, cioè, dal fatto che il verbale fa
piena prova dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale fino a
sentenza dichiarativa di falso a seguito di apposita querela. D’altra
parte, e comune, la sentenza impugnata —come già è stato evidenziatoRic. 2012 n. 26371 sez. M2 – ud. 13-05-2014
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Va qui ribadito: a) che la notificazione è inesistente quando sia stata

ha avuto modo di chiarire adeguatamente che agli atti del processo vi
era documentazione più che adeguata a dimostrare il presupposto della
contestazione oggetto del giudizio. c) va altresì ribadito che
l’utilizzo degli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in
possesso dello specifico contrassegno, non esime dal rispetto dei

accordata dal legislatore, nel caso delle specifiche violazioni previste da
detta norma, di intralcio e pericolo per la circolazione che non è
derogata dall’art. 11, comma 1, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.
In definitiva il ricorso va rigettato; non occorre provvedere alla liquidazione
delle spese del presente giudizio di cassazione dato che il Comune di Verona
intimato, in questa sede, non ha svolto attività giudiziale.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera del Consiglio della Sesta Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 13 maggio 2014
Il Presidente

divieti imposti dall’art. 158 codice della strada, per la presunzione,

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