Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16500 del 05/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15779/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VALINVEST SPA in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. D’OVIDIO 83, presso lo

studio dell’avvocato RENATO PEDICINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI RICCIARDELLI giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/2009 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA,

depositata il 24/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza n.183/01/09 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso presentato dalla società Valinvest SPA avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per IVA, IPREG ed IRAP per gli anni di imposta 2001 e 2002, ritenuta tempestiva la notifica della cartella, dichiarava che la definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, era valida ed efficace, ma che il contribuente era tenuto a versare i ratei eventualmente non ancora corrisposti e gli interessi su tali ratei, ma non soggiaceva alla sanzione ordinaria del 30% sui versamenti a suo tempo rateizzati e non ancora eseguiti.

2. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate su un motivo, al quale replica la società con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e, dopo aver premesso che l’Ufficio aveva comunicato il diniego di condono, in quanto la contribuente non aveva provveduto al versamento di tutte le rate dovute, denunciava l’erroneità della decisione impugnata, in quanto la procedura di condono non si poteva considerare perfezionata in caso di mancato versamento delle rate successive alla prima.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto.

1.3. Come più volte affermato da questa Corte, il condono previsto dalla L. n. 289 del 2012, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata (cfr. ex multis Cass. nn. 19546/2011, 21346/2012, 10650/2013, 25238/2013).

1.4. Nel caso in esame è incontestato il mancato versamento di tutte le rate. Come questa Corte ha già affermato (Cass. n. 30722/2011), in materia tributaria, l’interpretazione analogica, pur essendo in astratto possibile, in quanto le norme impositive non appartengono alle categorie contemplate dall’art. 14 preleggi (che concerne solo le norme penali e quelle eccezionali), trova, tuttavia, in concreto, difficile possibilità di applicazione in ragione della struttura solitamente rigida della loro formulazione, e risulta del tutto esclusa per le disposizioni che accordano benefici fiscali, di natura derogatoria e quindi eccezionale, così come nel caso in esame dettata in tema di condono.

Invero, le leggi che prevedono meccanismi estintivi delle liti, attraverso comportamenti solutori o in base a presupposti di altra natura, hanno, in ordine alle previsioni di dettaglio, riguardanti i presupposti e le condizioni di loro operatività, carattere eccezionale che vieta all’interprete la possibilità di estenderle in via analogica a fattispecie diverse da quelle specificamente previste dalle norme premiali. Ciò vale anche per le differenti ipotesi di condono previste dalla L. n. 289 del 2002, disciplinate con modalità autonome.

1.5. Nè l’operato della CTR può essere ricondotto ad una interpretazione estensiva, tesa, cioè, a comprendere nella portata concreta della norma tutti i casi da essa anche implicitamente considerati, quali risultanti non solo dalla lettera ma anche dalla ratio della disposizione, e ritenuta ammissibile anche per le disposizioni che accordano benefici fiscali (ex Cass. nn. 1540/1969, 1302/1973, 8361/2002, e, più recentemente, Cass., Sez. un., n. 21493/ 2010). Nel caso che occupa la Corte, la Commissione Regionale ha sostanzialmente ed arbitrariamente modificato il contenuto e la portata dell’art.9 bis della L n.289/2002 con una decisione che va perciò emendata.

1.6. A ciò va aggiunto, in modo tranciante, con riguardo all’IVA ricompresa nella specifica controversia, che questa Corte ha più volte affermato, in tema di condono fiscale, che le misure clemenziali (come quelle di cui alla citata L. n. 289 del 2002, art. 9 bis) o premiali (come quelle di cui agli artt. 7 ed 8 della medesima legge) comportanti una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato sono idonee a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell’IVA, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto, e, pertanto, contrastano con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06.

Va perciò disapplicato, con riferimento all’IVA, la citata L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, che, in quanto consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento, comporta una rinuncia definitivo alle suddette sanzioni (sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell’obbligo di pagamento del tributo principale: ex plurimis, Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; n. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015).

2.1. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessarie ulteriori valutazioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso.

2.2. Le spese di giudizio per tutti i gradi vanno compensate in ragione del recente consolidamento dall’orientamento giurisprudenziale seguito.

PQM

La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso;

compensa le spese di giudizio per tutte le fasi del prcesso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA