Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16500 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 26/04/2017, dep.05/07/2017),  n. 16500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25689/2014 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LUPIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO CONTI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASL N. (OMISSIS) DI LANCIANO VASTO, SC.DO., GROUPAMA

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 851/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 9 settembre 2013, la Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato l’impugnazione proposta da S.G. avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano con cui era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale numero tre Lanciano-Vasto e di Sc.Do., per il risarcimento dei danni conseguiti all’intervento chirurgico del (OMISSIS) presso l’Ospedale civile di (OMISSIS) cui era stato sottoposto a seguito di un sinistro stradale occorsogli in data (OMISSIS).

Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto di condividere il rigetto della domanda già pronunciato dal giudice di primo grado sul rilievo che l’asserito errato posizionamento dei cd. mezzi di sintesi (placca e viti) eseguito dal chirurgo Sc., non fosse dipeso dalla condotta imprudente di questi, ma fosse stato piuttosto cagionato da cause eterogenee e in particolare da “cause biologiche soggettive” che avrebbero alterato il processo riparativo post operatorio.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, S.G.. Non si costituiscono gli intimati Azienda sanitaria numero tre Lanciano-Vasto, Sc.Do. e Groupama Assicurazioni s.p.a. (ex Nuova Tirrena s.p.a.).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituito dall’errato posizionamento dei cd. mezzi di sintesi (placca e viti) ad opera del Dott. Sc. nel corso dell’intervento chirurgico effettuato in data (OMISSIS) presso l’Ospedale civile di (OMISSIS), fatto che, però, i giudici di merito non avevano ricollegato alla condotta imprudente del chirurgo, ma, sulla base delle risultanze della esperita CTU, a “cause biologiche soggettive” le quali avrebbero alterato il processo ripartivo. Testualmente, avrebbero affermato in proposito: “se è evidente l’anomala posizione sopravvenuta successivamente, altrettanta evidenza non si ravvisa in merito alla causa determinante. La spiegazione più verosimile è che sia dipesa da cause biologiche soggettive”.

Sottolinea di aver insistentemente eccepito che non era stata acquisita alcuna dimostrazione in proposito e che la Corte di appello non si era posta il problema del perchè fosse stato necessario rimuovere la placca e le viti collocate dal Dott. Sc. dopo soli sei mesi dall’intervento, omettendo di valutare che nel periodo intermedio il S. aveva subito altri ricoveri e altre indagini diagnostiche dai quali era emerso che già nell’immediatezza del trattamento era stata accertata una riduzione dell’interlinea articolare del ginocchio interessato. Sostiene inoltre che i giudici di merito avrebbero invertito il rapporto tra causa ed effetto sostenendo arbitrariamente che la rottura delle viti fosse dipesa “da una complicazione ed un arresto del processo di riparazione dopo i primi tre mesi” ed omettendo di rilevare la palese contraddizione tra il sostenere che le viti erano ben posizionate e che le stesse si erano rotte o spostate per “cause biologiche” sopravvenute.

A confutazione dell’affermazione secondo cui vi sarebbe stato un arresto del processo di riparazione dopo i primi tre mesi deduce che: – in occasione del ricovero avvenuto tra il (OMISSIS) presso l’Ospedale di (OMISSIS) gli era stata praticata dal Dott. Sc. una mobilizzazione in narcosi che aveva comportato la flessione del ginocchio di 45 gradi; – nel successivo ricovero del (OMISSIS) nella Casa di cura di (OMISSIS) gli veniva diagnosticato “blocco articolare del ginocchio sinistro”; le due refertazioni richiamate dal CTU (quella eseguita dopo 20 giorni dall’intervento e quella in data (OMISSIS)) evidenziavano soltanto che il radiologo non si era pronunciato sul corretto posizionamento o meno dei mezzi di sintesi in esame, dando solo conto, rispettivamente, che “i frammenti principali appaiono contenuti” e che “i frammenti appaiono in via di consolidamento”; – la mancata acquisizione delle lastre radiografiche e la decisione “assai discutibile” della Corte di appello di ritenere sufficiente l’acquisizione dei relativi referti per ritenere che “il processo di guarigione era ben avviato nei primi tre mesi”, senza ritenere necessario l’esame diretto da parte del CTU.

Lamenta, infine, che la Corte di appello ha omesso di accertare l’esistenza degli “incondizionabili processi riparativi funzionalmente sfavorevoli” delle asserite “cause biologiche soggettive” (come riferiti dal CTU) che avrebbero determinato il sopravvenuto anomalo posizionamento dei mezzi di sintesi.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. In via generale è utile rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” o di “contraddittorietà” della motivazione.

Hanno altresì chiarito che la nuova formulazione della richiamata norma, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. civ., Sez. Un., Sentenze nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014, RRvv. 629830 e 629833; v. anche Cass. civ., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914).

Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 9 settembre 2013 – il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza e, per l’altro, solo con riferimento all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

3.2. In particolare, il ricorrente, sebbene denunci formalmente l’omesso esame del fatto (errato posizionamento dei mezzi di sintesi chirurgicamente inseriti a seguito di una frattura) che aveva costituito oggetto di discussione, tuttavia nella sostanza lamenta l’omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice di appello.

Nella vicenda in esame, devono escludersi vizi riconducibili all’inesistenza (sotto il profilo della mancanza assoluta o della mera apparenza) o all’incoerenza della motivazione (sotto il profilo della sua perplessità, dell’obiettiva incomprensibilità o della sussistenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili), atteso che, al contrario, la Corte di merito ha esaustivamente dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il processo di guarigione post operatorio fosse iniziato secondo le aspettative e fosse proseguito per i primi tre mesi, come documentato dai referti degli esami radiografici effettuati in data (OMISSIS) e (OMISSIS), ma si fosse arrestato in un momento successivo in modo improvviso.

Va rilevato, inoltre, che il ricorrente non si adegua al modello legale introdotto dal “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5, limitandosi a proporre la rivalutazione di una congerie di elementi istruttori – lamentando, ad esempio, ai fini dell’accertamento di un incongruo posizionamento dei mezzi di sintesi, l’omessa valutazione sia della “palese contraddizione” tra il sostenere che le viti erano ben posizionate e che le stesse si erano rotte o spostate per cause biologiche sopravvenute sia delle circostanze verificatesi già a poca distanza dall’intervento (blocco articolare incoercibile e riduzione dell’interlinea articolare del ginocchio interessato) – per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito.

Una simile rivalutazione di fatti e circostanze, già inammissibile nella vigenza del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lo è a più forte ragione alla luce della nuova formulazione della norma, specie se si consideri che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori non è di per sè sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629831 e 629834).

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione.

Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha mostrato di aver debitamente esaminato le risultanze probatorie emergenti dall’esame dei referti radiografici esperiti nei primi tre mesi dopo l’intervento e di aver tenuto conto della complessità dell’intervento chirurgico effettuato dal sanitario su di una rilevante frattura “esposta pluriframmentaria” del femore sx (pag. 14 in motivazione). Inoltre, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la spiegazione “più verosimile” della sopravvenuta anomala posizione dei mezzi di sintesi fosse dipesa da cause biologiche soggettive individuate nel “ritardo della formazione di valido callo osseo in presenza di tessuto osseo con sufficiente resistenza”, anche in considerazione della osteoporosi da cui risultava affetto il ricorrente nonchè della circostanza che questi aveva subito in precedenza, all’età di 22 anni, la frattura del bacino a seguito di un altro sinistro stradale (v. pagg. 15 e 16 in motivazione). Pertanto, ha concluso nel ritenere corretto il posizionamento delle viti da parte del chirurgo e che la successiva rottura delle viti fosse stata causata dall’insorgenza di una successiva complicazione e dall’arresto del processo di riparazione dopo i primi tre mesi.

Del tutto inammissibili, per quanto sopra rilevato, sono le ulteriori plurime doglianze elencate dal ricorrente non ravvisandosi nel ragionamento logico-giudirico compiuto dalla Corte di merito alcuna omissione.

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un ulteriore fatto consistito nel non aver speso la Corte di appello “nemmeno una parola in ordine alla circostanza, dedotta dall’appellante, relativa alle trattative intercorse tra le parti prima della instaurazione del giudizio” e al fatto, ritenuto decisivo, che nel corso delle trattative che non giunsero a buon fine per divergenze in ordine al quantum, vi sarebbe stato il riconoscimento dell’an debeatur. Si duole, peraltro, di come “del tutto a sproposito la Corte di appello ha fatto riferimento (pag. 17 della motivazione della sentenza impugnata) al risarcimento dei danni conseguiti dal ricorrente dal Fondo Vittime della strada il cui definitivo accertamento è ancora sub iudice” affermazione che a parere del ricorrente potrebbe metterlo in cattiva luce adombrando il sospetto che il presente giudizio rappresenti un tentativo di indebita locupletazione risarcitoria mentre i fatti da cui è originato il danno sono diversi (sinistro stradale da un lato e intervento chirurgico dall’altro) e, pertanto, i giudici aquilani avrebbero “ingiustamente” ritenuto che egli fosse stato soddisfatto di ogni danno.

3.1. Il motivo è anch’esso inammissibile.

La censura formulata in ordine al principio di non contestazione riferito a trattative extragiudiziali intercorse tra le parti sull’an debeatur del risarcimento non è autosufficiente; il ricorrente non offre elementi certi e non dimostra circostanze da cui sia desumibile la verifica, da un lato, della allegazione di tale circostanza nelle premesse dell’atto di citazione e, dall’altro, l’effettiva avvenuta non contestazione delle controparti sul punto non avendo ritenuto di trascrivere il contenuto degli scritti difensivi genericamente richiamati; va rammentato in proposito che al giudice di legittimità non è consentito un autonomo accertamento delle circostanze di fatto, ma soltanto il riscontro formale sulla base degli elementi, purchè esistenti in atti, riguardo ai quali il ricorrente svolga argomentazioni idonee a sostenere l’assunto del vizio di motivazione (Cass. Sez. U, 13 febbraio 2007 n. 3041 Rv. 594292).

Del tutto inammissibile anche l’ulteriore censura formulata in ordine al riferimento fatto dalla Corte di merito al risarcimento dei danni conseguiti dal ricorrente dal Fondo vittime della strada per il sinistro stradale occorsogli e in proposito è sufficiente rilevare che la doglianza è, per un verso, meramente ipotetica nella stessa prospettazione del ricorrente “poichè potrebbe metterlo in cattiva luce” e per l’altro, del tutto sganciata dalla ratio decidendi della Corte che ha utilizzato quel riferimento soltanto ai fini della soccombenza e della liquidazione delle spese poste a carico dell’appellante.

Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

4. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, atteso che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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