Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1650 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26568-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.L.M., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. SOMMA Agostino ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla piazza della Libertà, n. 20, presso lo

studio legale dell’avv. DE MARCO Ada;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4102/11/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un atto di contestazione notificato a D.L.M., quale socio accomandatario della Emi Gioielli di D.L.M. & C. s.a.s., cessata nel 2014, per omessa regolarizzazione di operazioni passive effettuate nell’anno d’imposta 2011, L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimato con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione perchè tardivamente proposta dall’amministrazione finanziaria, sostenendo che la sentenza di primo grado, non notificata, era stata pubblicata in data 08/03/2017 e l’appello, spedito a mezzo posta, era stato preso in carico dall’ufficio postale in data 11/10/2017, quindi, oltre il termine semestrale di impugnazione.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Deve preliminarmente esaminarsi e rigettarsi l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione perchè tardivamente proposto.

1.1. Sostiene al riguardo il controricorrente che il ricorso, notificato a mezzo pec in data 03/09/2019, sarebbe tardivo rispetto alla data del 03/05/2019, di pubblicazione della sentenza della CTR, non applicandosi la sospensione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018.

2. L’eccezione è manifestamente infondata in quanto la disposizione citata dal controricorrente (art. 6, comma 10, del citato decreto legge) disciplina la sospensione del processo, che è ipotesi diversa dalla sospensione semestrale dei termini di impugnazione, prevista, invece, dal comma 11 della citata disposizione, che opera automaticamente, purchè la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 23 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del citato decreto) e il 31 luglio 2019 (cfr., con riferimento al D.L. n. 50 del 2017, conv. in L. n. 96 del 2017, di analoga formulazione, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11913 del 07/05/2019, Rv. 654139; conf. Cass. n. 3333 del 2020, non massimata).

2.1. Nel caso di specie è indubbio che la lite rientrasse tra quella soggetta a definizione agevolata D.L. citato, ex art. 6, comma 1, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, avente ad oggetto un atto impositivo, e che il termine semestrale per proporre ricorso per cassazione ricadesse nella forbice temporale sopra indicata, in quanto scadeva il 4 dicembre 2018 (deposito sentenza CTR 03/11/2018).

3. Venendo ai motivi di ricorso, con il primo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 51 e con il secondo la violazione a falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e artt. 2697 e 2700 c.c..

3.1. Sostiene la ricorrente che aveva errato la CTR a dichiarare inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto dall’elenco delle raccomandate depositate in quel grado di giudizio, riportante il timbro a secco dell’ufficio postale di spedizione, risultava che la raccomandata postale era stata consegnata per la spedizione in data 09/10/2017, e quindi tempestivamente.

4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono fondati.

5. Al riguardo deve ricordarsi che “Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale” (Cass. n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016). Peraltro, “La giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poichè si riferisce all’attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 – Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell’atto stesso, esistendo la possibilità d’identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen.,10.1. 1989 -Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 – Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 – Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull’accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 – Cass. pen. 1988, 826, s.m.)” (Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017, p. 5.9, v. anche p. 5.10).

6. Ciò posto in diritto, deve osservarsi, in fatto, che nel caso di specie è pacifico che la statuizione di primo grado venne pubblicata in data 08/03/2017 e non venne notificata sicchè il termine lungo di impugnazione di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., maggiorato di trentuno giorni di sospensione per il periodo feriale (ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, come modificato dalla L. n. 162 del 2014, art. 16), andava a scadere il giorno di lunedì 09/10/2017, a tale data differito il termine scadente domenica 08/10/2017, ex art. 155 c.p.c., comma 4.

7. Quanto all’eccezione del controricorrente di inammissibilità dell’appello perchè notificato al domicilio reale del contribuente, a prescindere dal rilievo che l’eccezione non risulta essere stata sollevata in quel grado di giudizio, osserva il Collegio che la parte si era regolarmente costituita in quel giudizio sanando il relativo vizio (cfr. Cass. n. 10550 del 2018, secondo cui “La notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica. Conseguentemente, deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2″).

8. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che, in diversa composizione, esaminerà le questioni di merito rimaste assorbite e provvederà a regolamentare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA