Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1650 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 23/09/2010, dep. 24/01/2011), n.1650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

SERVIZI TURISTICI s.r.l.;

– intimata –

avverso la decisione n. 32/17/08 della Commissione tributaria

regionale di Napoli, emessa il 15 febbraio 2008, depositata il 3

marzo 2008, R.G. 5835/07;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 1 luglio 2010 è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della società contribuente, del diniego di condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1, notificato dall’ufficio di Caserta dell’Agenzia delle Entrate per omesso pagamento delle rate successive alla prima. La società contribuente ha ritenuto il diniego illegittimo in quanto la definizione del debito tributario avviene con la presentazione della dichiarazione e il pagamento della prima rata. L’ufficio ha contestato questa tesi rilevando la specialità del procedimento ex art. 9 bis, in cui non è previsto che l’omesso versamento delle rate successive non abbia effetto sull’intervenuta definizione;

2. La C.T.P. di Caserta rigettava il ricorso ma la C.T.R. ha accolto l’appello della società Servizi Turistici s.r.l. affermando che il principio della definizione per effetto del pagamento della prima rata deve ritenersi generalmente applicabile a tutti i tipi di condono previsti dalla L. n. 289 del 2002 e quindi anche al procedimento L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione (violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis) con il quale chiede di affermare il principio di diritto per cui, a differenza di altre ipotesi di condono, la definizione degli omessi o ritardati versamenti, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, si perfeziona soltanto con l’integrale pagamento di tutte le rate, in quanto in tale fattispecie il legislatore non ha previsto la possibilità che il versamento parziale delle somme dovute renda comunque valida l’istanza;

Ritiene che:

1. la tesi dell’amministrazione sia palesemente fondata in quanto non è configurabile in tema di condono, proprio per il carattere eccezionale di tale istituto, un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di merito e di cassazione in relazione al recente formarsi di una giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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