Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1650 del 23/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1650 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CALAFIORE DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 7780-2011 proposto da:
COLARUSSO DIODORINA CLRDRN40D48H984C, (in qualità di
erede di RICCI ARMANDO BIAGIO), elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO ORSOMARSO,
rappresentata
2017

e

difesa

dall’avvocato

SPARTICO

CAPOCEFALO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

4016
contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587;

Data pubblicazione: 23/01/2018

- intimato –

avverso la sentenza n. 1284/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 18/03/2010 r.g.n. 287/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SPARTICO CAPOCEFALO.

CALAFIORE;

R.g.n. 7780/2011
Colarussoi/Inps

FATTI DI CAUSA
Con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte d’Appello di Napoli ha
riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda proposta nei
confronti deWINPS da Diocìorina Colarusso, la quale titolare di pensione di anzianità,
riconosciutale dal predetto ente sulla base di contributi svizzeri e italiani, ne
avevano chiesto il ricalcolo sulla base della retribuzione percepita in Svizzera negli
ultimi cinque anni.

L. n. 296 del 2006, art.1, comma 777, secondo cui in ipotesi di trasferimento
presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti
previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali
di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto
nei Paesi esteri è determinata in conformità dei criteri stabiliti dalla anzidetta
disposizione.
Diodorina Colarusso chiede l’annullamento di tale sentenza sulla base di un motivo.
l’INPS è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Con l’unico motivo di ricorso Diodorina Colarusso deduce violazione e falsa

applicazione della L. n. 269 del 2006, art. 1, comma 777 posto che, essendo stata
la sentenza di primo grado notificata all’INPS sin dal 23.11.2006, non avrebbe
potuto riconoscersi efficacia retroattiva alla medesima legge sopravvenuta la quale
prevede: “il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, comma 2, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso
l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti
previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali
di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto
nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per
cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e
superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i
trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore
della presente legge”.
2.

Il motivo non può essere scrutinato nel merito perché il ricorso è

improcedibile.
3.

Diodorina Colarusso, infatti, ha depositato nella cancelleria di questa Corte,

oltre il termine di venti giorni dalla notifica, l’originale del ricorso. Risulta, infatti,
dagli atti che l’impugnazione è stata notificata all’INPS il 7 marzo 2011 ed il

1

La predetta Corte ha posto a base della motivazione la necessaria applicazione della

R.g.n. 7780/2011
Colarussoi/Inps

deposito è avvenuto solo il 5 aprile 2011, quando già era decorso il termine
previsto dall’art. 369, 10 comma, cod. proc. civ., spirato il 27 marzo 2011.
4.

Il mancato rispetto delle formalità prescritte dall’art. 369 cod. proc. civ.

determina, per espressa previsione dena ìegge, ìa improcedibiiità deì ricorso, che
deve essere rilevata d’ufficio (Cass. 20.7.2004 n. 14569; Cass. 10.7.2007 n.
15368; 24178/2016; 10748/2015; 19939/2017) e che non consente alcun esame
del ricorso stesso.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché l’Inps è

rimasto intimato.
P.q.m.
La Corte dichiara improcedibile ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 ottobre 2017.
Il Consigliere est.
D

Il Presidente

la Cfiore

Giovanni Mammone

11 Funzionario Grudiziari
Dott.ssa D

5.

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