Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1650 del 23/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.23/01/2017),  n. 1650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20026-2012 proposto da:

B.L.A. (OMISSIS), B.M.P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 133, presso lo

studio dell’avvocato GIULIO SIMEONE, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

GIPI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 33, presso lo

studio dell’avvocato LEONINO ILARIO, che lo rappresenta e difende;

P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 1,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO FEDELI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

B.A., BO.MO., BO.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1855/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato SIMEONE Giulio, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ILARIO Leonino, difensore della società resistente

che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato FEDELI Sergio, difensore della resistente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27-4-1995 B.M.P., B.L.A., B.F. e B.A., quali eredi di Be.Ad., assumevano che P.D., dopo aver acquistato dal loro dante causa un appartamento in (OMISSIS) aveva accorpato la terrazza a livello facente parte dell’immobile acquistato ed altre due terrazze adiacenti, che invece erano di esclusiva proprietà delle attrici realizzandovi delle coperture e tamponature abusive. Tanto premesso, le attrici convenivano la P. dinanzi il Tribunale di Roma, chiedendone la condanna alla eliminazione delle opere illegittimamente realizzate, al rilascio delle terrazze ed al risarcimento dei danni.

Nel costituirsi, la convenuta eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto di legittimazione attiva delle attrici.

Ad istanza delle B., veniva autorizzata la chiamata in causa della GIPI srl, la quale, costituitasi eccepiva l’inammissibilità della sua chiamata.

Con sentenza in data 21-10-2003 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provata la legittimazione attiva delle attrici.

Avverso la predetta decisione proponevano appello B.M.P. e B.L. e, con separato atto, anche B.A..

Con sentenza in data 4-4-2012 la Corte di Appello rigettava il gravame.

La Corte territoriale, pur ritenendo di poter prendere in considerazione le due denunce di successione prodotte dalle attrici e non esaminate dal primo giudice, in quanto non reperite nel fascicolo di parte al momento della decisione, rilevava che tale documentazione non era idonea a dimostrare la proprietà delle terrazze in capo alle attrici e la conseguente legittimazione di queste ultime a rivendicarle. Il giudice del gravame, infatti, osservava che la denuncia di successione di Be.Ad. del (Ndr: testo originale non comprensibile) era relativa alla devoluzione in favore di b.a. quale unico erede testamentario, di un complesso immobiliare del tutto diverso rispetto a quello oggetto di causa; mentre la denuncia di successione del 17-1-1995, pur essendo stata presentata dalle attrici quali eredi legittime di Be.Ad., comprendeva solo un ripostiglio sottoscala e nulla indicava in relazione alle terrazze per le quali si controverte o agli immobili di cui le stesse eventualmente costituirebbero pertinenza. Di conseguenza, la riserva di proprietà delle terrazze operata con il regolamento di condominio in favore del Be.Ad. non risultava trasferita alle appellanti nè per atto inter vivos nè mortis causa.

Sicchè andava confermata, sia pure sulla base di una motivazione diversa, la pronuncia di rigetto della domanda per carenza di legittimazione delle attrici.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso B.M.P. e B.L.A., sulla base due motivi.

Hanno resistito con separati controricorsi P.D. e la GIPI s.r.l..

In prossimità dell’udienza entrambe le controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 533 c.c., per non avere la Corte di Appello considerato che l’azione proposta dalle attrici era stata dalle stesse esercitata nella specifica qualità di eredi di Be.Ad. ed integrava, pertanto, un’azione petizione ereditaria, in relazione alla quale grava sulla parte che contesti la qualità di erede l’onere di eccepire la mancata accettazione dell’eredità. Deducono che il giudice del gravame non ha considerato che la convenuta P. non ha mai contestato la qualità di eredi delle attrici; qualità che discende dal rapporto di filiazione con il de cuius. Fanno presente che l’accettazione dell’eredità è implicita nell’esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie intese alla rivendica o alla difesa della proprietà, e che la denuncia di successione assume valore indiziario della intervenuta accettazione tacita dell’eredità.

Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la contraddittorietà insufficienza della motivazione, per avere la sentenza impugnata da un lato ammesso implicitamente che il figlio è erede legittimario del genitore e dall’altro contraddittoriamente affermato che la denuncia di successione prodotta in giudizio “non comprende se non un ripostiglio sottoscala e nulla indica in relazione alle terrazze per cui si controverte”. Sostengono che la Corte di Appello ha erroneamente interpretato la portata della denuncia di successione, che non è certamente esaustiva dei beni caduti in successione.

2) I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente devono essere disattesi.

Va in primo luogo osservato che il giudice di primo grado ha qualificato la domanda attrice come di rivendica (v. pag. 6 del controricorso, nel quale viene richiamato, virgolettato, il relativo passaggio della sentenza primo grado).

Dalla lettura di motivi di gravame riportati nella sentenza impugnata e nello stesso ricorso non risulta che con l’atto di appello le odierne ricorrenti abbiano censurato tale qualificazione giuridica.

La questione della diversa qualificazione dell’azione in termini petizione di eredità, pertanto, non può essere dedotta in questa essendosi formato sul punto il giudicato interno.

Si rammenta, al riguardo, che il potere-dovere del giudice di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato, con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicchè deve ritenersi precluso al giudice dell’appello di mutare d’ufficio violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato la qualificazione tenuta dal primo giudice in mancanza di gravame sul punto ed in presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione (v. Cass. 1-12-2010 n. 24339; Cass. 3-7-2014 n. 15223; Cass. 21-12-2015). Le ulteriori censure mosse dai ricorrenti non colgono l’effettiva ratio decidendi, che non è costituita dalla mancanza di prova della dedotta qualità di eredi in capo alle attrici, ma poggia sostanzialmente sul rilievo della mancata dimostrazione, da parte di queste ultime, della proprietà dei beni rivendicati; proprietà che non può farsi ridiscendere automaticamente dalla qualità di eredi di Be.Ad., in difetto di prova che i beni oggetto di rivendica si trovassero nel patrimonio del de cuius al momento dell’apertura della successione. E infatti, come si legge nella sentenza impugnata, “la riserva di proprietà delle terrazze operata con il regolamento di condominio in favore di Be.Ad. non risulta, poi trasferita alle originarie attrici ed odierne appellanti nè per atto tra vivi nè mortis causa, non risulta cioè documentata la linea continua che legherebbe la proprietà delle terrazze in capo a Be.An. a quella reclamata dalle appellanti e le stesse non hanno quindi dato la prova della titolarità del diritto azionato in giudizio”.

Nè è possibile riporre in discussione in questa sede la valutazione espressa dalla Corte di Appello circa la mancanza di prova dell’appartenenza delle terrazze per cui è causa alle attrici. Si tratta, infatti, di un tipico apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito, in quanto sorretto da una motivazione immune da vizi logici, si sottrae al sindacato di legittimità.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalle controricorrente nel presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida per ciascuna controricorrente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA