Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 165 del 05/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 05/01/2022, (ud. 12/10/2021, dep. 05/01/2022), n.165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2950 – 2021 R.G. proposto da:

G.S. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Ugo de Carolis, n. 101, presso lo studio dell’avvocato

Ferdinando Emilio Abbate e dell’avvocato Marco Alunni che

disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in

virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore.

– Intimato –

avverso il decreto n. 224 – 13.2/16.7.2020 della Corte d’Appello di

Perugia;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 ottobre

2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex L. n. 89 del 2001 alla Corte d’Appello di Perugia depositato in data 10.7.2019 G.S. si doleva per l’irragionevole durata di un giudizio, parimenti di equa riparazione, intrapreso nel giugno del 2012 e definito nel febbraio del 2019.

Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con Decreto del 24.10.2019 la Corte di Perugia ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento di Euro 1.500,00, oltre interessi e spese.

3. G.S. proponeva opposizione.

Deduceva che, ai fini di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3, (“la misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”), occorreva tener conto non solo della sorte capitale liquidata nel giudizio “presupposto” – Euro 1.500,00 – ma pur degli interessi legali maturati durante il corso del giudizio “presupposto”.

Resisteva il Ministero della Giustizia

4. Con Decreto n. 224/2020 la Corte di Perugia accoglieva l’opposizione, condannava il Ministero a pagare all’opponente la maggior somma di Euro 1.580,11 e compensava integralmente le spese della fase di opposizione.

A fondamento della compensazione delle spese la corte evidenziava che soltanto in fase di opposizione il ricorrente aveva allegato il conteggio degli interessi, conteggio che, viceversa, ben avrebbe potuto produrre sin dalla fase monitoria.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso G.S.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.

7. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c..

Deduce che del tutto ingiustificatamente la corte d’appello ha compensato le spese della fase di opposizione; che l’allegazione di un analitico conteggio degli interessi non era per nulla necessaria.

8. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, tanto più che il Ministero è rimasto intimato.

Il motivo di ricorso è dunque fondato e da accogliere.

9. E’ sufficiente evidenziare che, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, u.p., “si applicano dell’art. 640 c.p.c., i commi 1 e 2”. Cosicché il consigliere designato, “se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova”.

Ebbene, di siffatto potere/dovere ben avrebbe potuto e dovuto avvalersi il consigliere designato, onde acquisire, in fase monitoria, il conteggio analitico degli interessi ai fini della puntuale determinazione dell’effettivo valore del diritto accertato nel corso del giudizio “presupposto”.

In questi termini non si giustificano i rilievi sulla cui scorta la corte distrettuale ha inteso compensare le spese del giudizio di opposizione, viepiù che, così come evidenzia il ricorrente, gli interessi sono “pacificamente stabiliti e predeterminati per legge” (così ricorso, pag. 5).

10. In accoglimento del ricorso il decreto della Corte di Appello di Perugia n. 224/2020 va, nei limiti dell’addotta censura, cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

11. A prescindere dall’accoglimento del ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, sicché è inapplicabile il citato D.P.R., art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa, nei limiti della censura di cui all’esperito motivo di ricorso, il decreto della Corte di Appello di Perugia n. 224 dei 13.2/16.7.2020; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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