Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16499 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16499 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DIDONE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 6774-2012 proposto da:
MORRESI GIUSEPPE SRL 01340630443, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SUSA 1, presso lo studio dell’avvocato DI DOMENICA IDA, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
BANCA DELL’ADRIATICO SPA, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento dell’unico socio Intesa Sanpaolo Spa e appartenente al
Gruppo Bancario Intesa San Paolo, in persona del Dirigente Generale
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA R. R. PEREIRA 211, presso lo studio dell’avvocato
FINOCCHIARO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato

Data pubblicazione: 02/07/2013

CONTI ROBERTO EMILIO giusta mandato in calce al
controricorso;

– controricorrente nonché contro

persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE
G.MAZZINI 112, presso lo studio dell’avvocato CANDREVA
FRANCESCO MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato
PIERMARTIRI ENRICO giusta procura a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 954/2011 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA del 4/10/2011, depositata il 18/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
udito l’Avvocato Ida Di Domenica difensore del ricorrrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO che nulla osserva.

Ric. 2012 n. 06774 sez. M1 – ud. 14-05-2013
-2-

CURATELA del FALLIMENTO MORRESI GIUSEPPE SRL, in

R.G. 39_6774_2012

1.- Con sentenza depositata il 18.1.2011, notificata in data 21.12.2011, la Corte di
appello di Ancona ha respinto il reclamo proposto dalla s.r.l. Morresi contro la
sentenza del Tribunale di Fermo che ne aveva dichiarato il fallimento.
Contro la sentenza di appello la s.r.l. Morresi ha proposto ricorso per cassazione
affidato a un motivo.
Resistono con controricorso la s.p.a. Banca dell’Adriatico, creditrice istante, e la
curatela fallimentare.
1.1- E’ stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il relatore ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La relazione – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio
– è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti.
2.- Il ricorso è inammissibile perché proposto, tardivamente, in data 8.3.2012 contro
sentenza notificata il 21.12.2011, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dal
nuovo art. 18 1. l’alt.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di
legittimità – nella misura liquidata in dispositivo – vanno poste a carico della parte
ricorrente
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità liquidate – per ciascuna parte resistente – in euro
1.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi oltre accessori come per legge. \
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 maggio 2013

DEPOSITATO IN CANCELLIMA

Ritenuto in fatto e in diritto

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