Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16498 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e domiciliata;

– ricorrente –

contro

F.A. residente a (OMISSIS);

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 54/2006 della Commissione Tributaria di

Secondo Grado di Trento – Sezione n. 02, in data 13/11/2006,

depositata il 11 dicembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2011 dal Relatore dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dr. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 3067/2008, è stata depositata in cancelleria, la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 54.2006 pronunziata dalla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, Sezione n. 02, il 13.11.2006 e DEPOSITATA il 11 dicembre 2006.

Con tale decisione, la C.T. ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate, riconoscendo il diritto alla deduzione dal reddito dei contributi consortili.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione della cartella di pagamento relativa a contributi consortili, recuperati ai fini IRPEF per l’anno 2000, censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10 e art. 93 e segg.

del R.D. n. 1539 del 1933.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso in esame sembra potersi esaminare e decidere alla stregua del principio secondo cui u In virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, del (sia nella formulazione originaria che in quella successivamente adottata dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 5) i contributi corrisposti ai consorzi obbligatori di bonifica sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef” (Cass. n. 1772/1996; n. 1133/1996; n. 6839/1995).

5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base del richiamato principio, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio, rigettando il ricorso, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare l’impugnazione, per manifesta infondatezza;

Considerato, che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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