Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16498 del 27/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16498
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e domiciliata;
– ricorrente –
contro
F.A. residente a (OMISSIS);
– intimato –
AVVERSO la sentenza n. 54/2006 della Commissione Tributaria di
Secondo Grado di Trento – Sezione n. 02, in data 13/11/2006,
depositata il 11 dicembre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22 giugno 2011 dal Relatore dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dr. SORRENTINO Federico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n. 3067/2008, è stata depositata in cancelleria, la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 54.2006 pronunziata dalla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, Sezione n. 02, il 13.11.2006 e DEPOSITATA il 11 dicembre 2006.
Con tale decisione, la C.T. ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate, riconoscendo il diritto alla deduzione dal reddito dei contributi consortili.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione della cartella di pagamento relativa a contributi consortili, recuperati ai fini IRPEF per l’anno 2000, censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10 e art. 93 e segg.
del R.D. n. 1539 del 1933.
3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 – La questione posta dal ricorso in esame sembra potersi esaminare e decidere alla stregua del principio secondo cui u In virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, del (sia nella formulazione originaria che in quella successivamente adottata dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 5) i contributi corrisposti ai consorzi obbligatori di bonifica sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef” (Cass. n. 1772/1996; n. 1133/1996; n. 6839/1995).
5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base del richiamato principio, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio, rigettando il ricorso, per manifesta infondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare l’impugnazione, per manifesta infondatezza;
Considerato, che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011