Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16498 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.05/07/2017),  n. 16498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10683/2015 proposto da:

C.A., A.M.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA S. CROCE IN GERUSALEMME 87, presso lo studio dell’avvocato

MARCO PRENNA, rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANO PIETRO

GALLI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO nella persona del legale rappresentante

pro tempore Pres. R.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato KURT ASCHBACHER giusta procura

speciale in calce all’originale del ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2014 del GIUDICE DI PACE di TRENTO,

depositata il 10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel marzo 2012 A.M.E. convenne in giudizio la Provincia Autonoma di Trento (P.A.T.) per ottenere il risarcimento dei danni cagionati all’autovettura di sua proprietà in seguito al sinistro verificatosi nel (OMISSIS) nel tratto tra la località di (OMISSIS), a causa dello scontro tra il proprio mezzo, condotto dal marito C.A., ed un ungulato che sopraggiungeva improvvisamente invadendo la carreggiata.

Si costituì in giudizio la Provincia Autonoma di Trento contestando tutto quanto ex adverso rilevato e chiedendo la chiamata in causa del C., al fine di tenerla indenne da quanto eventualmente fosse stata condannata a risarcire all’attrice.

Il giudice di pace ammessa la richiesta del Comune ed esperita l’istruttoria con l’assunzione di prove testimoniali e di documenti con sentenza n. 28 del 2014 rigettò la domanda proposta dalla A., compensando tra le parti le spese di lite.

2. Con due distinti atti d’appello, la A. ed il C. impugnavano la pronuncia resa dal Giudice di prima istanza dinnanzi al Tribunale di Trento, proponendo sei motivi di appello.

Il Tribunale di Trento con ordinanza del 14 febbraio 2015 comunicata il 16 febbraio 2015 dichiarava l’inammissibilità degli appelli ex art. 348 bis, “non avendo gli stessi probabilità alcuna di accoglimento, dal momento che l’appellata sentenza si basa su una ricostruzione dei fatti idonea alle risultanze istruttorie ed ai principi giurisprudenziali consolidati che regolano la controversa questione e le osservazioni degli appellanti non risultano idonea a scalfirne l’iter logico-argomentativo”.

3. Avverso la sentenza n. 28/2014 del Giudice di pace di Trento, propongono ricorso in Cassazione A.M.E. ed C.A. con sei motivi.

3.1. Resiste la Provincia Autonoma di Trento con controricorso.

4. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ed in particolare omesso esame delle dichiarazioni rese dal teste ispettore B.E.; motivazione assente in quanto apparente illogica e contraddittoria”.

Si dolgono del fatto che il giudice del merito sia giunto a rigettare nel merito le richieste formulate dall’attrice A. in ragione della ritenuta carenza di adeguate prove in ordine alla dinamica del sinistro e del nesso di causa.

5.2. Con il secondo motivo lamentano “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: motivazione assente in quanto apparente, illogica e contraddittoria in ordine all’asserita inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Z.P.”.

Il giudice del merito avrebbe errato laddove ha ritenuto non convincente ed inattendibile il teste oculare addotto da parte attrice senza tenere in considerazione che la ricostruzione dei fatti da questi fornita trova piena conferma proprio nelle dichiarazioni rese dal teste B..

5.3. Con il terzo motivo viene censurata “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; motivazione assente in quanto illogica e contraddittoria”.

Lamentano l’errore del giudice laddove afferma che la sera del sinistro il conducente dell’auto stesse procedendo a velocità eccessiva.

5.4. Con il quarto motivo asseriscono “art. 360, comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2051 c.c.; motivazione carente e contraddittoria”.

Il giudice di pace sarebbe incorso in ulteriore errore laddove ha ritenuto che l’art. 2051 c.c., non potesse trovare applicazione nella fattispecie in esame, senza peraltro specificare in alcun modo le ragioni giuridiche a sostegno della propria decisione.

5.5. Con il quinto motivo si lamenta “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2052 c.c.; motivazione carente e contraddittoria”.

Avrebbe errato ancora il giudice del merito non applicando al caso di specie la disciplina prevista dall’art. 2052 c.c..

5.6. Con il sesto ed ultimo motivo si censura “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2043 c.c.; art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; motivazione assente, in quanto illogica e contraddittoria”.

Infine si lamentano i ricorrenti del fatto che il giudice di pace abbia rigettato le richieste formulate dalla signora A. ai sensi dell’art. 2043 c.c., per difetto di prova della condotta colposa od omissiva imputabile alla P.A.T., ritenendo non comprovata l’asserita necessità di apposizione di reti, dissuasori e guard rail, non avendo parte attrice fornito prova che nel luogo del sinistro si fossero verificati statisticamente molti incidenti analoghi.

6. Il primo, secondo, terzo e seconda parte del sesto possono trattarsi congiuntamente sono tutti inammissibili.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 348 ter c.p.c., qualora in appello venga dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 348 bis c.p.c. e l’inammissibilità si fondi sulle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, può farsi ricorso in Cassazione esclusivamente per i motivi di cui dell’art. 360 c.p.c., nn. 1) 2) 3) e 4).

La giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso di “doppia conforme” ex art. 348 ter, comma 4, ha escluso il controllo sulla ricostruzione del fatto così come operata dai giudici del merito, pertanto il sindacato sul provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure ancora sia articolata su espressioni o argomenti inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili (Cass. sent. n. 5528 del 2014).

La medesima pronuncia, riferendosi al comma V, ha statuito che in caso di “doppia conforme” il ricorrente in Cassazione per evitare di incorrere nell’inammissibilità del motivo di cui al n. 5) del 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle a base della sentenza di rigetto dell’appello dimostrando di essere tra loro diverse.

Nella specie, i motivi posti a base del rigetto della domanda attorea in primo grado e l’iter logico-argomentativo seguito dal Giudice dell’Appello nel disporre l’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione non possono dirsi assenti nè tanto meno apparenti, poichè oltre ad essere rappresentati in maniera chiara e puntuale sembravo addirittura concordare verso una risoluzione unanime della controversia, dovendosene così escludere anche una possibile contraddittorietà.

Il Tribunale di Trento tende infatti a rafforzare il ragionamento condotto nella precedente statuizione di merito ed entrambe fondano le proprie conclusioni sul medesimo indirizzo giurisprudenziale consolidato.

“In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilità dall’art. 2052 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 c.c. e tanto anche in tema di onere della prova con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico”. (Cass. n. 7080 del 2006; Cass. n. 27673 del 2008 e da ultimo Cass. n. 9276 del 2014).

Entrambe le pronunce del pari escludono qualsiasi forma di responsabilità in capo all’Ente pubblico ex art. 2043 c.c., non rinvenendo dall’esperita attività istruttoria alcun elemento che possa addebitare al convenuto una condotta colposa, commissiva o omissiva, così obbligandolo a risarcire il pregiudizio di natura economica lamentato dalla A. in primo grado e da questa e dal C. nella successiva fase di merito.

6.2. Il quarto, quinto e prima parte del sesto motivo sono ugualmente inammissibili.

I ricorrenti pur denunciando, apparentemente, violazione di legge, chiedono in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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