Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16498 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16498 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DIDONE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 6669-2012 proposto da:
BBO SRL 02372370359, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio
dell’avvocato PASQUALE FRISINA, rappresentata e difesa
dall’avvocato TREVISI UBER giusta procura speciale a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO NUOVA BBO SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato avverso il decreto n. R.G. 4457/2011 del TRIBUNALE di REGGIO
EMILIA del 2/2/2012, depositato il 03/02/2012;

Data pubblicazione: 02/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
udito l’Avvocato Antonio Di Salvo (delega avvocato Uber Trevisi)
difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO che nulla osserva.

Ric. 2012 n. 06669 sez. M1 – ud. 14-05-2013
-2-

R.G. 38_6669_2012

1.- Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto depositato in data 3.2.2012, ha
dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. in
liquidazione “Nuova BBO” proposta dalla s.r.l. “BBO” in relazione all’esclusione di
un credito insinuato dalla società opponente.
Secondo il tribunale (in sintesi) la mancata presentazione di osservazioni al progetto di
stato passivo predisposto dal curatore comporta acquiescenza alle conclusioni dallo
stesso formulate e, nell’ipotesi in cui le richieste del curatore siano accolte dal giudice
delegato, tale acquiescenza determina l’inammissibilità dell’opposizione ex artt. 98 e 99
legge fallimentare.
2.- Contro il decreto del tribunale la società opponente ha proposto ricorso per
cassazione affidato a un motivo con il quale denuncia violazione di legge (artt. 95-99 1.
fall. e 329 c.p.c.) lamentando – in estrema sintesi – che erroneamente il giudice del
merito abbia ritenuto ostativa all’ammissibilità dell’opposizione la mancata
presentazione delle osservazioni ex art. 95 1. fall. ((li cui denuncia la violazione.
La curatela intimata non ha svolto difese.
1.1- E’ stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il relatore ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.
La relazione – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio
– è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti.
3.- L’unico motivo di ricorso appare manifestamente fondato.
Infatti, il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto sottesa alla
declaratoria di inammissibilità in modo difforme dalla giurisprudenza di questa Corte,
secondo la quale <

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