Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16497 del 05/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.05/07/2017),  n. 16497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1148/2015 proposto da:

COMUNE FIRMO, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIAVE 15, presso lo studio

dell’avvocato DONATO BARONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANGELO CAPPARELLI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO 29,

presso lo studio dell’avvocato OLIVIA POLIMANTI, rappresentato e

difeso dagli avvocati SALVATORE BARLETTA, GIANCARLO POMPILIO giusta

procura speciale in calce al controricorso;

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA in persona del Ministro in

carica, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO da cui è difesa per legge;

– controricorrente –

e contro

P.G., P.E., F.A., R.A.M.,

S.P., DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI SPA, COMMISSARIO

LIQUIDATORE UIST ASS ETRUSCA, PU.EM.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1431/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1989, P.G. e Pu.Em., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore P.B., convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Castrovillari il Comune di Firmo, S.P., R.A.M., F.A., il commissario liquidatore dell’Istituto Assicurativo Etrusca e l’Uniass, quale impresa cessionaria dell’Etrusca, per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti dal sinistro occorso al loro figlio mentre veniva accompagnato dalla scuola materna comunale alla propria abitazione.

Esposero che lo scuolabus comunale condotto dallo S., su cui era presente quale maestra accompagnatrice la R., si era fermato in piena curva dal lato opposto a quello dell’abitazione del minore, il quale, fatto scendere da solo dal mezzo, era stato travolto da una vettura condotta dal F. ed assicurata con l’Etrusca, riportando gravi lesioni.

Si costituirono il Comune di Firmo, R.A.M. e la Uniass. La R. ottenne l’autorizzazione alla chiamata in causa del Ministero della Pubblica Istruzione. S.P., F.A. e il commissario liquidatore dell’Ist. Ass. Etrusca rimasero contumaci.

Il Presidente del Tribunale di Castrovillari, stante la sollevata eccezione di incompetenza territoriale, rimise le parti dinanzi al Tribunale di Catanzaro.

Il Tribunale di Catanzaro, sez. stralcio, con sentenza n. 14/2008, disattese le eccezioni di difetto di legittimazione passiva avanzate dalla Uniass e dalla R., affermò la pari responsabilità di tutti i convenuti nella causazione del sinistro rilevando che il Comune di Firmo non aveva utilizzato uno scuolabus fornito di chiusura centralizzata, il conducente dello scuolabus non aveva arrestato il mezzo sul lato ove si trovava l’abitazione del minore, la signora R. non aveva pienamente vigilato sul minore, non accompagnandolo durante la discesa del mezzo, il conducente il veicolo investitore non aveva ridotto la velocità ed occorrendo non si era fermato.

Il Tribunale, quindi, condannò in solido il Comune di Firmo, il conducente dello scuolabus S.P., il conducente del veicolo investitore F.A., il commissario liquidatore della compagnia assicuratrice Etrusca, l’Uniass in nome della gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada e il Ministero della Pubblica Istruzione a risarcire i danni cagionati agli attori.

2. La decisione, nella parte che qui ancora rileva, è stata confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1431 del 21 ottobre 2013.

La Corte di Appello, a differenza del giudice di prime cure, non ha riconosciuto la responsabilità del Comune per aver utilizzato un veicolo privo di chiusura centralizzata e quella dell’autista per aver arrestato il mezzo sul lato della strada opposto rispetto a quello dell’abitazione del minore, rilevando, quanto al primo aspetto, che la presenza a bordo di un accompagnatrice incaricata di vigilare proprio sulle fasi di salita e discesa dei bambini garantiva a sufficienza dai rischi di apertura improvvide da parte gli scolari e, quanto al secondo aspetto, che la fermata era avvenuta sul lato destro della strada.

Tuttavia, il giudice di seconde cure ha ritenuto che il preposto S. e il preponente Comune di Firmo fossero responsabili in quanto il conducente aveva arrestato il mezzo per la discesa nel mezzo di una curva, ancorchè ad ampia visuale, in violazione delle regole di comune prudenza e del disposto dell’art. 114 C.d.S., dell’epoca, che vietava la fermata, qualora costituente pericolo o intralcio per la circolazione. Ciò avrebbe costituito uno dei presupposti causali del verificarsi dell’evento avendo determinato l’attraversamento della strada in curva da parte del bambino, in un punto obiettivamente pericoloso.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione il Comune di Firmo, sulla base di due motivi.

3.1 Resistono con controricorso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, nonchè P.B., nelle more divenuto maggiorenne.

Gli intimati P.G., Pu.Em., R.A.M., S.P., F.A., Duomo Unione Assicurazioni S.p.a. (già Uniass Assicurazioni S.p.a.) e Commissario Liquidatore dell’Ist. Ass. Etrusca S.p.a. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Firmo lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – vizio di nullità della sentenza”.

Il giudice dell’appello, dopo aver correttamente rilevato che la causazione dell’evento di danno sia dipesa dal mancato esercizio dei doveri dell’accompagnatrice presente a tal fine sullo scuolabus, dipendente del Ministero, avrebbe poi erroneamente ritenuto che causa dell’evento del danno sia stato anche il fatto che il conducente della scuolabus, dipendente del Comune, abbia arrestato il mezzo in una curva ad ampia visuale.

Sul punto la motivazione sarebbe del tutto viziata e addirittura inesistente, non avendo il giudice motivato su come possa essere considerata concausa l’azione del conducente laddove l’omissione della maestra accompagnatrice avrebbe invece avuto forza esclusiva nella causazione dell’evento di danno.

Infatti, se la maestra accompagnatrice avesse accompagnato il bambino all’attraversamento della strada, la circostanza del luogo di arresto dello scuolabus non avrebbe avuto alcuna rilevanza causativa.

Inoltre, non vi sarebbe alcuna motivazione relativamente alla ritenuta pericolosità del luogo di arresto e sul perchè una curva ad ampia visuale debba essere trattata come una curva classica.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato che, in generale, in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un’efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l’uno o l’altro di essi, l’evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall’origine e per forza propria la serie causale, riveli l’inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (Cass. civ. Sez. 1, Sent., 04-01-2017, n. 92; Cass. 12 settembre 2005, n. 18094).

Inoltre l’accertamento del giudice del merito circa la rilevanza causale delle singole condotte si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

Nel caso di specie la Corte d’appello, attenendosi al principio sopra esposto, ha del tutto motivatamente ritenuto che il danno subito dal minore trovasse causa tanto della condotta della maestra accompagnatrice, quanto nella condotta dello S., ascrivibile al Comune di Firmo, che non avrebbe dovuto fermare il mezzo per la discesa del minore in un luogo a visibilità comunque ridotta, e quindi pericoloso per l’attraversamento.

Non sussiste quindi il lamentato vizio di motivazione, il quale, in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, può essere integrato solo da un’anomalia motivazionale consistente nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto – violazione norme di cui all’art. 2043 c.c., art. 2049 c.c., T.U. 15 giugno 1959, n. 393, art. 114 (C.d.S.) – art. 132 c.p.c., n. 4; art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

Il T.U. n. 393 del 1950, art. 114, non vieterebbe la fermata in curva, che non costituisce per definizione intralcio o pericolo per la circolazione.

Inoltre, la situazione di intralcio o pericolo rimanda alla circolazione dei veicoli e non all’attraverso pedonale, che richiede altre cautele.

Sarebbe quindi non corretta la sussunzione del fatto nella norma operata dalla Corte d’appello.

Inoltre, la Corte di Catanzaro avrebbe fatto falsa applicazione anche delle norme di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c., non potendo il conducente dello scuolabus prevedere che, in assenza di persona adulta che prendesse in consegna alla fermata il bambino, l’accompagnatrice presente nello scuolabus proprio per garantire la sicurezza dei bambini venisse meno al suo obbligo di garantire l’attraversamento sicuro della strada.

Vi sarebbe infine mancanza di nesso eziologico tra l’azione del conducente e l’evento di danno per il sopravvenire di una causa esterna non prevedibile ad opera di altri.

Il motivo è inammissibile, poichè con esso il Comune ricorrente – senza indicare specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata e criticate dalla ricorrente, nè argomentare motivatamente il contrasto di tali affermazioni con le norme regolatrici – si limita a criticare genericamente il governo che delle norme avrebbe fatto il giudice del merito e a sollecitare un nuovo giudizio nel merito (in particolare circa la sussistenza della colpa e del nesso di causalità), sì da ottenere una nuova e diversa valutazione da parte del Giudice di legittimità, operazione che, invece, allo stesso è preclusa.

Inoltre il giudice del merito ha fatto riferimento ad una regola base di ordinaria cautela che prescinde dalla specifica normativa del codice della strada.

6. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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