Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16496 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18192-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 108/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di CATANZARO – Sezione Staccata di REGGIO CALABRIA del

4.6.08, depositata il 11/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE.

Fatto

LA CORTE

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“Con sentenza depositata il 11.6.08 la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente G.N. avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’imposta assolta in sede di liquidazione dell’indennità per ferie non godute.. Secondo la Commissione Tributaria Regionale l’indennità per ferie non godute non sarebbe assoggettabile ad IRPEF, in quanto avrebbe natura risarcitoria e non retributiva; tale indennità infatti, pur traendo titolo dal rapporto di lavoro, non costituirebbe il corrispettivo di prestazioni lavorative, ma il risarcimento del danno patito dal lavoratore per il mancato godimento delle ferie.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 49 e 51 (TUIR) e ponendo alla Corte idoneo quesito tendente all’affermazione dell’assoggettabilità all’IRPEF dell’indennità per ferie non godute.

Il ricorso è manifestamente fondato, in quanto la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la indennità per ferie non godute ha, agli effetti fiscali, natura retributiva – ciò che non ne compromette l’assegnabilità a prestazione di diversa natura, ove venga in considerazione a fini diversi – e, pertanto, deve essere assoggettata all’IRPEF ed alla relativa ritenuta di acconto (sentenze 4835/99, 14304/03, 10363/06, 14671/06).

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza, nei termini di cui sopra, dei motivi del ricorso.” che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura dello Stato;

che il resistente non si è costituito in sede di legittimità.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto, in quanto manifestamente fondato, la sentenza impugnata va cassata e la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA