Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16496 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. II, 11/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25700/2019 proposto da:

G.I., elettivamente domiciliato in Lecce via M. De Pietro n.

11, presso lo studio dell’avv.to STEFANO MICHELE LEUZZI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Lecce, con decreto pubblicato il 19 giugno 2019 e comunicato il 24 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da G.I., cittadino del Ghana, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale riteneva non necessario procedere all’audizione del richiedente formulata senza indicare alcuno specifico aspetto meritevole di essere chiarito mediante l’ascolto diretto rispetto a quanto dichiarato dinanzi la commissione territoriale.

Il richiedente aveva riferito di essere stato costretto ad espatriare perchè i suoi genitori non avevano i soldi necessari per sottoporlo ad accertamenti sanitari per un suo problema allo stomaco e, in caso di rimpatrio, temeva che il suo dolore potesse peggiorare senza avere le cure necessarie.

Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto i fatti narrati dal richiedente non attenevano a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale. Il Tribunale rigettava anche la domanda di protezione sussidiaria atteso dal racconto non emergevano elementi tali da far ritenere sussistenti le esigenze di protezione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Quanto alla protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), doveva evidenziarsi che mancavano i presupposti connessi alla situazione di conflitto o instabilità interna e, in ogni caso, la situazione generale del paese non era caratterizzata da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato come risultante dalle fonti internazionali.

Con riferimento alla protezione umanitaria il Tribunale evidenziava che doveva confermarsi l’insussistenza di una condizione di vulnerabilità tenuto conto della mancanza di integrazione e della situazione soggettiva del ricorrente non caratterizzata neppure da idonee risorse economiche nè da patologie di rilievo o da situazioni familiari particolari.

3. G.I. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e segg. e omesso esame di fatti oggetto di discussione tra le parti.

La censura attiene all’insufficiente riferimento alle fonti da cui ricavare la situazione sociopolitica del Ghana. Il ricorrente cita un rapporto di Amnesty International ritiene che se tribunale avesse attentamente esercitato il potere ufficioso avrebbe dovuto concludere per la situazione di conflitto armato del Ghana e per il rischio di persecuzione. Risulterebbe violato anche il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, in quanto in sede di audizione il richiedente aveva spiegato compiutamente le ragioni della propria fuga insieme con la grave instabilità del suo paese.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La censura attiene al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante la ricorrenza del presupposto del danno grave.

In quanto il ricorrente qualora rimpatriato subirebbe certamente episodi di violenza indiscriminata che potrebbero inserire grave pericolo la sua incolumità.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e omesso insufficiente esame di fatti decisivi per il giudizio, sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale avrebbe dovuto accogliere quanto meno la richiesta subordinata di concessione della protezione umanitaria. Il timore per la propria salute per come narrato dal ricorrente troverebbe piena tutela nell’ordinamento italiano alla luce del disposto gli artt. 2 e 10 Cost..

4. I tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Il Tribunale ha ampiamente motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva del paese di provenienza, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Come si è detto il Tribunale ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza, la situazione generale del paese di origine del ricorrente, precisando che, in base alle fonti, deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo, quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del paese così come sul pericolo del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 14, lett. a) e b).

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, anche in questo caso il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità in assenza della benchè minima integrazione. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una generica lesione del diritto alla salute senza alcuna ulteriore specificazione a fronte della espressa esclusione da parte del Tribunale dell’esistenza di particolari patologie per il ricorrente.

5. In conclusione il ricorso è inammissibile. Non è luogo a liquidazione delle spese non essendosi costituito il Ministero intimato.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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