Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16496 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12952/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 26,

presso lo studio dell’avvocato MARCO YEUILLAZ, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2009 della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE,

depositata il 19/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti di G.E. venne emesso per l’anno d’imposta 1995 avviso di accertamento non impugnato. Successivamente venne emessa cartella di pagamento impugnata dalla contribuente. La contribuente propose altresì istanza di definizione della lite fiscale ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, cui fece seguito l’atto di diniego dell’Ufficio, anch’esso impugnato dalla G.. La CTP, riuniti i ricorsi, dichiarò inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento ed accolse quello avverso l’atto di diniego. L’appello dell’Ufficio venne rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che motivò nel senso che l’impugnazione della cartella di pagamento, pur in presenza di avviso di accertamento divenuto definitivo, era sufficiente a radicare la lite fiscale pendente, presupposto per la proposizione dell’istanza di definizione.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo l’Agenzia delle Entrate. Resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 49, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la cartella di pagamento, emessa sulla base di avviso di accertamento divenuto definitivo per mancanza di impugnazione, non poteva essere considerata atto impositivo e quindi il relativo giudizio non poteva integrare una lite fiscale pendente.

Il motivo è fondato. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per non congruità del quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c., che farebbe riferimento all’impugnativa dell’avviso di accertamento, e non della cartella di pagamento. Il quesito finale menziona espressamente la lite introdotta da cartella di pagamento ed il richiamo all’impugnazione dell’avviso di accertamento è da riferire alla contestazione nel merito dell’atto impositivo, divenuto definitivo, mediante il ricorso avverso la relativa cartella di pagamento. In materia di definizione agevolata prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, non può ritenersi lite fiscale pendente la controversia introdotta con l’impugnazione di una cartella di pagamento recante le somme dovute a seguito di un avviso di accertamento notificato e non impugnato, trattandosi di atto che si esaurisce nell’intimazione al versamento della somma dovuta in base ad una pretesa fiscale ormai definitiva e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo (Cass. n. 27163 del 2013; n. 21762 del 2015; n. 23250 del 2015).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa avente ad oggetto il ricorso avverso l’atto di diniego dell’istanza di definizione della lite fiscale può essere decisa nel merito. Mancando il presupposto della lite fiscale pendente, il ricorso della contribuente va disatteso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Circa le precedenti fasi di merito, il consolidarsi dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso proposto avverso l’atto di diniego dell’istanza di definizione della lite; condanna G.E. al rimborso della spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.467,50 per compenso, oltre le spese prenotate a debito; dispone la compensazione delle spese processuali relativamente ai precedenti gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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