Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16496 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16496 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DIDONE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 5747-2012 proposto da:
VIVIGAS SPA 13149000153, in persona del procuratore speciale pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 362,
presso lo studio dell’avvocato TRANE PASQUALE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZILIOLI TITO giusta
mandato in calce al ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO LUIGI TOSI & C. DI GIUSEPPE TOSI & C. SAS
nonchè del socio accomandatario TOSI GIUSEPPE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA LUDO VISI 16, presso lo studio
dell’avvocato MOLINARO ANGELO, rappresentati e difesi
dall’avvocato MORONI PAOLO giustaprocura speciale a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 02/07/2013

- controricorrend avverso il decreto n. Cron. 79 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
del 18/01/2012, depositato il 24/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Trane Pasquale difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO che nulla osserva.

Ric. 2012 n. 05747 sez. M1 – ud. 14-05-2013
-2-

14/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

R.G. 36_5747_2012

1.- Con sentenza del 22.10.2009 il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato il
fallimento della s.a.s. “Luigi Tosi & C. di Giuseppe Tosi & C. nonché del socio
accomandatario Tosi Giuseppe, disponendo la continuazione dell’esercizio provvisorio
dell’impresa. La s.p.a. Vivigas, creditrice per forniture di energia elettrica e di gas della
società fallita, ha presentato domanda tardiva di ammissione al passivo in prededuzione
per la somma di Euro 7.683,07. Il giudice delegato ha ammesso il credito in via
chirografaria e, con decreto del 24.1.2012, il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato
l’opposizione allo stato passivo del fallimento dalla s.p.a. Vivigas la quale lamentava
l’esclusione della prededuzione, chiesta perché era stato disposto l’esercizio
provvisorio. Ha osservato il tribunale che la prosecuzione dell’attività in presenza di
esercizio provvisorio dell’impresa fallita non comporta l’obbligo per la procedura di
pagare in prededuzione i crediti maturati prima della dichiarazione di fallimento
nell’ambito dei contratti pendenti posto che la disposizione contenuta nell’art. 104,
comma 9, 1. fall. prescrive che la disciplina dettata dagli articoli 72 e seguenti (la quale
prevede che in caso di subentro nei contratti pendenti il curatore ne assuma i relativi
obblighi) trovi applicazione solo dopo la cessazione dell’esercizio provvisorio.
Contro il decreto del tribunale la società opponente ha proposto ricorso per
cassazione affidato a un solo motivo.
Resiste con controricorso la curatela intimata.
1.1- E’ stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il relatore ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.
La relazione – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio
– è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti.
Nel termine di cui all’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. le parti hanno depositato memoria.
2.- La società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 104 e 72 ss.
1. fall. e vizio di motivazione. Sostiene che, una volta disposto l’esercizio provvisorio,
qualora il curatore non si sia sciolto dal contratto o non abbia optato per la
sospensione, “debbono essere soddisfatti in prededuzione non solo i crediti sorti in
pendenza di detto esercizio, ma anche i crediti scaduti quando siano funzionalmente
collegati, come nel caso di specie, ad un rapporto contrattuale unitario che prosegue e
che rende per l’effetto anche unitario il credito”.
3.- Il ricorso è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza della S.C. (Sez.
1, Sentenza. n. 4303 del 2012 , resa fra le stesse parti) secondo la quale <

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