Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16495 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4891/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GRUPPO TRE S SPA;

– intimato –

Nonchè da:

GRUPPO TRE S SPA in persona dell’Amm.re Unico, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ELEONORA D’ARBOREA 30, presso lo studio

dell’avvocato BERNARDO CARTONI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANGELO ANGELONI giusta delega in calce;

– controricorrente con ricorso incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10/2009 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,

depositata il 07/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CARTONI che si riporta e

chiede l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti di Gruppo Tre S s.p.a. vennero emessi un atto di irrogazione di sanzione ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1, in relazione all’anno 1999 per violazione degli obblighi di registrazione in materia di IVA ed un avviso di accertamento in relazione all’anno 1997 ai fini delle imposte dirette per riduzione della perdita fiscale indicata in annualità precedente. La CTP, riuniti i ricorsi proposti dalla contribuente, li accoglieva parzialmente, riducendo la sanzione da Euro 76.065,00 a Euro 5.160,00, sulla base della motivazione che le fatture erano state registrate su supporto informatico. L’appello dell’Ufficio venne accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativamente alla ripresa per l’anno 1997, ma disatteso in ordine alla riduzione della sanzione, sulla base della seguente motivazione.

Il recupero a tassazione per una minor perdita generatasi nel 1996, detratta dal reddito nel 1997 in misura maggiore, trova conferma nell’esito favorevole per l’Ufficio della sentenza della CTR che ha confermato l’accertamento per quell’anno di imposta. L’avviso di accertamento riporta quindi una diminuzione della perdita fiscale fiscalmente detraibile dal reddito, proveniente dall’anno d’imposta 1996, di ammontare inferiore a quella dichiarata, con determinazione quindi di reddito e maggiore imposta. Circa la questione della sanzione, “se le registrazioni risultano registrate solo sul supporto informatico e non su quello cartaceo, sono considerate come registrate, per cui si ritiene corretta la riduzione delle sanzioni stabilite dai primi giudici”.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi l’Agenzia delle Entrate. Resiste con controricorso la contribuente che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disattesa l’eccezione preliminare di mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato dello Stato. Eccepisce la controricorrente che il ricorso è sottoscritto da “Luca Ventrella” che non documenta la propria qualifica di avvocato dello Stato e che tale sottoscrizione è preceduta da “p. Gianna Galluzzo Avvocato dello Stato Luca Ventrella”. La contestazione della qualità di avvocato dello Stato non è svolta in modo puntuale ed efficace, contestando specificatamente l’appartenenza di Luca Ventrella all’Avvocatura dello Stato, ma solo con riferimento alle modalità in cui è avvenuta la sottoscrizione. E’ stato affermato che, la circostanza che la sottoscrizione del ricorso per cassazione, proposto all’avvocatura dello Stato, sia illeggibile, nè siano altrimenti indicate le generalità del sottoscrittore, non rende inammissibile il ricorso stesso, a meno che il resistente non contesti in modo specifico e puntuale l’appartenenza del sottoscrittore all’Avvocatura dello Stato (Cass. 12 ottobre 2007, 21473). La sottoscrizione di ricorso che reca in epigrafe il riferimento alla rappresentanza e difesa a cura dell’Avvocatura dello Stato, unitamente alla circostanza che prima della sottoscrizione risulti la qualifica “Avvocato dello Stato”, sono sufficienti ad integrare la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa per lo Stato, senza che tale qualità venga meno sol perchè in corrispondenza di tale qualifica risultino due nomi. Avendo la difesa dell’Avvocatura dello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati dello Stato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l’atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l’atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa (Cass. 28 marzo 2012, n. 4950).

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 3605 c.p.c.. Osserva la ricorrente che fin dall’atto di irrogazione della sanzione, e poi nell’atto di appello, era stata evidenziata l’omessa registrazione delle fatture su supporto informatico, sicchè non si comprende come, alla luce di tale contestazione dell’Ufficio, la CTR (come aveva fatto la CTP) abbia potuto affermare che le fatture erano state registrate su supporto informatico.

Il motivo è fondato. La motivazione della decisione impugnata, che ha concluso nei termini di registrazione delle fatture su supporto informatico, non tiene in alcun conto la deduzione nell’atto di appello della circostanza della mancata registrazione sul detto supporto. Non trasparendo dalla motivazione la confutazione di quanto affermato dall’appellante non si comprende se il rilievo dell’Agenzia delle Entrate sia stato valutato dal giudice tributario. La motivazione risulta così gravemente deficitaria quanto a rappresentazione del procedimento logico seguito dal giudice di merito.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1, in relazione al D.L. n. 357 del 1994, art. 7, comma 4 ter, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva in subordine la ricorrente che per l’omessa registrazione di operazioni imponibili è prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1, una sanzione compresa fra il 100% ed il 200% dell’imposta relativa all’imponibile non registrato, sicchè, a fronte di fattura emessa e non registrata, in violazione di legge è la sentenza impugnata che ha ridotto la sanzione, già irrogata nella misura minima.

L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del presente motivo, proposto in via subordinata.

Passando al ricorso incidentale, con l’unico motivo si denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16. Osserva la ricorrente in via incidentale che il giudizio relativo all’annualità 1995 è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione della lite pendente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, e che la definizione di cui alla norma citata in mancanza di giudicato non esplica effetti sulle annualità successive, in particolare la ripresa a tassazione delle perdite indicate nell’atto di definizione non incide sulla possibilità del contribuente di usufruire di tali perdite negli anni successivi.

Il motivo è inammissibile. Nella motivazione della decisione impugnata si fa riferimento ad una perdita generatasi nel 1996, detratta dal reddito nel 1997 in misura maggiore, e all’esito favorevole per l’Ufficio della sentenza della CTR che ha confermato l’accertamento per quell’anno di imposta. La censura, basata sull’annualità del 1995 e su definizione di pendenza con estinzione del relativo giudizio, resta estranea alla ratio decidendi, che muove da un presupposto di fatto diverso.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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