Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16495 del 05/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.05/07/2017),  n. 16495

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17556-2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PILO

ALBERTELLI 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZA IANNELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUISA CERVI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ATTILIO REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO AFFERNI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4164/2013 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 31/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel novembre 2008 il prof. M. convenne in giudizio Trenitalia s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’istante, a causa dei continui ritardi del treno da questi utilizzato quotidianamente per raggiungere il posto di lavoro.

Il Giudice di Pace di Genova con sentenza n. 1305 del 2011 condannò Trenitalia al risarcimento del danno equitativamente quantificato in Euro 600 per i ripetuti ritardi subiti dal prof. M., nel periodo di validità del proprio abbonamento annuale, per la tratta (OMISSIS).

2. Proponeva appello Trenitalia s.p.a. chiedendo l’integrale riforma della sentenza resa in primo grado lamentando, con tre motivi di doglianza, l’errata qualificazione del rapporto intercorrente tra il M. e Trenitalia non come contratto di trasporto bensì come contratto di servizio e, di conseguenza la differente disciplina applicabile in materia di responsabilità; l’applicabilità degli standard di puntualità previsti nell’accordo di servizio concluso tra la Trenitalia e la Regione; l’erroneo riconoscimento di un danno esistenziale.

Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 4164 del 31 dicembre 2013, ha riformato la decisione escludendo il danno esistenziale “da ritardo” riconosciuto al M. dal giudice di prime cure, in quanto non suffragato dagli elementi probatori circa l’ an del lamentato pregiudizio, non ritenendosi soddisfacenti le dichiarazioni pervenute dai testimoni di parte ed essendo limitatissimo il danno denunciato dall’attore. Aggiungeva inoltre, del tutto ultroneamente, che in ogni caso la disciplina applicabile al rapporto intercorso tra il M. e la Trenitalia, lo si intenda qualificare come contratto diretto o anche come contratto di servizio ferroviario, andava comunque rinvenuta nelle norme contenute al R.D.L. n. 1948 del 1934.

3. Avverso tale pronunzia M.M. propone ricorso in Cassazione con due motivi.

3.1. Resiste con controricorso illustrato da memoria Trenitalia S.p.a..

4. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.1. Con il primo motivo articolato in più censure il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c.”.

Si duole che il giudice dell’appello nella sentenza impugnata ha immotivatamente escluso l’inadempimento di Trenitalia ed ha ritenuto che il danno non patrimoniale non sarebbe stato provato. Secondo il M. il giudice dell’appello avrebbe errato perchè il danno di cui si chiede il risarcimento è un danno in re ipsa (modifica delle abitudini di vita, stress e disagio quotidiano). Il ricorrente ha chiesto di riconoscere un valore risarcitorio al disagio insito nel ritardo giornaliero che lo costringe a prendere ogni mattina il treno precedente, perchè altrimenti arriverebbe in ritardo alle lezioni che è chiamato a svolgere. Lamenta che la prova che il giudice ritiene non fornita sarebbe stata necessaria se avesse patito un esaurimento nervoso.

5.2. Con il secondo motivo deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione del R.D. 11 ottobre 1934, N. 1948 in relazione all’art. 1680 c.c.”.

Il giudice dell’appello avrebbe errato perchè oltre ad aver riformato una sentenza astrattamente inimpugnabile in quanto decisa sulla base dell’equità, oltre ad aver considerato carente una prova invece del tutto esistente e fornita, si è spinto a sostenere che in ogni caso la fattispecie, in quanto regolata dal R.D. 11 ottobre 1934, n. 1948, non avrebbe potuto essere oggetto di una tradizionale domanda di risarcimento.

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono entrambi inammissibili.

Il ricorso non scalfisce i due accertamenti relativi all’esistenza dell’illecito e del danno su cui si fonda la sentenza impugnata. Infatti il giudice dell’appello ha ritenuto che nel caso concreto non c’è stata una dimostrazione del danno esistenziale, nessun testimone ha riferito di particolari condizioni di stress, ansia, disagio psicofisico del M.. Nè di alcun danno correlato ritardo. Neanche si è raggiunta la prova di ritardi gravi e ripetuti nel periodo in cui viaggiava l’attore. Nè, tantomeno, risulta fornita la prova di alcun danno patrimoniale subito dal ricorrente.

Tutte le altre considerazioni sono superflue perchè si confrontano con un obiter della sentenza.

Il Giudice dell’Appello evidenzia infatti che “del tutto ultroneamente anche sotto questo profilo la sentenza in realtà sarebbe erronea, perchè non ha applicato la disciplina del R.D.. Peraltro la mancata prova “in fatto” esclude la necessità di approfondire gli aspetti giuridici sopra indicati come essi meriterebbero”.

E’ chiaro come la decisione finale non sia stata condizionata affatto dalla disciplina puntualizzata dall’Organo giudicante, quanto piuttosto ed in via principale dalla mancanza di prove circa il danno non patrimoniale lamentato, non risarcibile ex se ma, come già ampiamente sottolineato, quale conseguenza pregiudizievole dell’interesse leso.

Occorre in ogni caso chiarire che, in materia di responsabilità dall’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile, in deroga all’art. 1681 c.c. ed in forza di quanto previsto dall’art. 1680 c.c., alle condizioni stabilite dal R.D.L. n.1948 del 1934, art. 11 convertito nella L. n. 911 del 1935, norma tuttora applicabile. Ne consegue che il risarcimento del danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, dalla mancata coincidenza o da interruzioni del servizio, deve avvenire alle condizioni prescritte agli artt. 9 e 10 medesimo R.D.L. ossia, avvalendosi di un treno successivo per effettuare o proseguire il viaggio oppure rimborsando il prezzo corrisposto. (Cass. n. 9312/2015; Cass. n. 2608/1980).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA