Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16494 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.05/07/2017),  n. 16494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22478/2015 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO LORENZANI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI DELLA COLLETTA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GREEN NETWORK SPA, in persona del presidente del consiglio di

amministrazione ing. S.P., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

BONA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 223/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 24 febbraio 2011 il Tribunale di Brescia ingiunse ad B.A., in qualità di titolare dell’omonimo panificio, di pagare la somma di Euro 7.749,13, oltre interessi e spese, in favore della Green Network s.p.a. a titolo di fornitura di energia elettrica.

Proposta opposizione da parte del debitore, il Tribunale, dopo aver concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di Euro 2.639,76 – così limitato il proprio credito dalla stessa parte ingiungente – con la sentenza definitiva revocò il decreto ingiuntivo e condannò B.A. al pagamento della somma appena indicata, con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata da B.S. e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 20 febbraio 2015, ha dichiarato inammissibile il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che B.S. aveva impugnato la decisione del Tribunale qualificandosi come titolare dell’esercizio commerciale con la ditta “Panificio A.B.”, ma che la società appellata aveva “immediatamente” contestato l’esistenza del suo diritto all’impugnazione, trattandosi di sentenza pronunciata fra altre parti. A fronte di simile contestazione, l’appellante nulla aveva replicato o chiarito al fine di dimostrare l’esistenza di una vicenda successoria che le desse titolo per proporre l’appello.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia propone ricorso B.S., in qualità di titolare della ditta individuale “Panificio A.B.”, con atto affidato a tre motivi.

Resiste la Green Network s.p.a. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2558 e 2559 c.c., nonchè degli artt. 111 e 115 c.p.c..

Rileva la ricorrente che la sua legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado non fu contestata dalla società appellata in occasione della discussione sull’istanza di sospensione dell’esecutività della pronuncia del Tribunale. Quest’ultima era stata emessa nei confronti di B.A. quale titolare del panificio omonimo, per cui la ricorrente rileva che, essendo ella succeduta nell’azienda, non era tenuta a dimostrare altro, anche perchè era in tal modo subentrata nelle posizioni attive e passive, ai sensi della previsione dell’art. 2559 c.c..

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 166 e 167 c.p.c..

Osserva la ricorrente che l’eccezione di carenza di legittimazione a proporre appello costituisce una questione attinente al rapporto controverso e, quindi, al merito. Ribadito che la sua posizione di subentrante nell’azienda paterna non era in discussione, la parte rileva che l’eccezione sollevata dalla società creditrice sarebbe tardiva, in quanto sollevata solo alla prima udienza e non nella comparsa di risposta; circostanza decisiva in quanto si tratterebbe di eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5), violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’omessa motivazione o motivazione apparente.

Secondo la ricorrente, la sentenza della Corte d’appello non sarebbe supportata “da alcuna disamina logica e giuridica, sicchè risulta impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logica del suo ragionamento”.

4. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione tra loro esistente, sono privi di fondamento.

La Corte d’appello ha fornito una spiegazione in tutto idonea a fondare la decisione di inammissibilità dell’appello, essenzialmente rilevando che la B. non aveva dimostrato la titolarità dell’azienda in capo a sè e, di conseguenza, il suo diritto ad impugnare una sentenza pronunciata tra altre parti.

A fronte di simile motivazione, tutte le censure sono eccentriche e, comunque, non idonee a superare la ratio decidendi della sentenza.

Ed infatti, è irrilevante la circostanza che il difetto di legittimazione della B. non fu eccepito in sede di trattazione dell’istanza di sospensiva, posto che è la stessa ricorrente ad ammettere che la questione fu posta nella comparsa di risposta dell’atto di appello, cioè nel primo atto difensivo relativo alla fase di merito.

D’altronde, la questione della presunta tardività della contestazione pone un problema inesistente, perchè la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il soggetto che abbia proposto impugnazione (ovvero vi abbia resistito) nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d’ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (sentenza 17 ottobre 2006, n. 22244). Più di recente, poi, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951, hanno stabilito che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, per cui spetta all’attore allegarla e provarla; e la carenza di titolarità del rapporto controverso è rilevabile anche d’ufficio dal giudice.

La ricorrente richiama anche, a sostegno del ricorso, una visura camerale che attesterebbe la sua titolarità dell’esercizio commerciale in questione; tale produzione è evidentemente tardiva, come eccepito in controricorso, nè la parte indica se e quando tale documento sia stato prodotto davanti al Giudice di merito, il che pone un problema di autosufficienza del ricorso. Nè assume alcuna valenza il richiamo, pure corretto, agli artt. 2558 e 2559 c.c., dal momento che è mancata proprio la prova in ordine all’effettiva cessione dell’azienda.

Da tali considerazioni discende l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso.

Evidentemente infondato è, poi, anche il terzo motivo, perchè non è esatto che la sentenza impugnata non sia supportata da alcuna disamina della questione giuridica; è vero, invece, il contrario, perchè la sentenza è chiarissima e i motivi di ricorso non sono idonei in alcun modo a superarne il fondamento.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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