Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16494 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16494 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DIDONE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 5467-2012 proposto da:
ABITABILE FILIPPO BTBFPP59M06F839P, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA MONTELEONE DI SPOLETO 8,
presso lo studio dell’avvocato LUGARI BIANCA MARIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato SANTORELLI FULVIO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ VILLA RUSSO SPA in persona
dei Curatori, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX
SETTEMBRE n. 3, presso lo STUDIO SANDULLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato RASCIO SABINO, giusta procura speciale in
calce al controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 02/07/2013

avverso il decreto nel procedimento R.G. 6251/2011 del
TRIBUNALE di NAPOLI dell’11.1.2012, depositato il 17/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 05467 sez. M1 – ud. 14-05-2013
-2-

R.G. 34_5467_2012

1.- Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato in data ‘17.1.2012, ha dichiarato
inammissibile l’opposizione allo stato passivo del fallimento della s.p.a. “Villa Russo”
in liquidazione proposta da Abitabile Filippo in relazione all’esclusione di un credito
insinuato dall’opponente in privilegio ex art. 2751 bis c.c., avente titolo dall’attività
espletata in qualità di amministratore delegato e consigliere di amministrazione della
società fallita.
Il tribunale ha rilevato la tardività dell’opposizione proposta il 23.9.2011, essendo stato
comunicato il provvedimento del g.d. il 15.7.2011 e non operando la sospensione (lei
termini nel periodo feriale trattandosi (li credito derivante da prestazione di lavoro
parasubordinato.
Contro il decreto l’opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo
con il quale denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione.
Resiste con controricorso la curatela intimata.
1.1- E’ stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il relatore ha concluso per la manifesta infondatezza (lei ricorso.
La relazione – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consigli()
– è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti.
Nel termine di cui all’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. parte ricorrente ha depositato
memoria.
2.- Il ricorso è manifestamente infondato ex art. 360 bis c.p.c. perché il tribunale ha
correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte e i motivi non deducono
argomenti tali da indurre a confermare o rivedere l’orientamento giurisprudenziale
fatto proprio dal provvedimento impugnato.
Infatti, il rapporto tra l’amministratore di una società di capitali e la società medesima
va ricondotto – in ragione della natura continuativa, coordinata e prevalentemente
personale della prestazione resa – nell’ambito (lei rapporto di lavoro parasubordinato,
senza che l’immedesimazione organica tra società di capitali ed amministratore
giustifichi l’esclusione del compenso a favore di quest’ultimo, dovendo accertarsi, a tal
fine, la sussistenza di una rinunzia espressa o tacita (Sez. L, Sentenza n. 4261 del
20/02/2009, Rv. 606781; Sez. U, Sentenza n. 10680 del 14/12/1994)
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non si applica, ai
sensi dell’art. 3 della legge 7 ottobre n. 742, al giudizio di opposizione allo stato passivo
del fallimento, qualora esso concerna un credito da rapporto di collaborazione (li cui
all’art. 409 n. 3 cod.proc.civ.. L’esclusione, infatti, che si correla alla specifica natura
della anzidetta controversia, permane anche se non sia stato applicato il rito speciale
del lavoro, deve intendersi riferita all’intero corso del procedimento e quindi riguarda
anche i termini per proporre ricorso per cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 1091 del
01/02/2000). Invero, tra le controversie per le quali, a norma dell’art. 3 della legge 7
ottobre 1969 n. 742, i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale
vanno incluse, oltre quelle (li lavoro subordinate in senso stretto, anche le controversie

Ritenuto in fatto e in diritto

DEPOSiTATO H4 CANCELlefek

relative a rapporti di lavoro parasubordinato di cui all’art. 409 n. 3 cod. proc. civ. (Sez.
L, Sentenza n. 4267 del 08/05/1987).
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt.
I e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le controversie aventi ad oggetto l’ammissione
al passivo fallimentare non si sottraggono al principio della sospensione dei termini
durante il periodo feriale, fatta eccezione per quelle riguardanti crediti di lavoro, le
quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime
previsto dall’art. 3 cit., che, escludendo l’applicabilità della sospensione alle
controversie previste dagli ara. 409 e ss. cod. proc. civ., fa riferimento alla natura
specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di lavoro (Sez.
U, Sentenza n. 24665 del 24/11/2009).
3.- Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità liquidate in euro 1.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi, oltre
accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 maggio 2013

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