Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16493 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FAGE SRL (OMISSIS) in persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GLENDI CESARE, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di GENOVA del 23.11.07, depositata l’11/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Federica Manzi (per delega

avv. Luigi Manzi) che si riporta agli scritti e chiede

l’inammissibilità del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società FAGE srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio – assumendo l’inesistenza di operazioni fatturate alla FAGE srl dalla società Italcarni srl, ritenuta una società cd.

“cartiera” – aveva rettificato il reddito imponibile per l’anno 1997, accertando maggiori imposte per IRPEG e ILOR e recuperando indebite detrazioni IVA. La Commissione Tributaria Provinciale di Genova accoglieva il ricorso della contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo non dimostrato l’assunto della inesistenza delle operazioni di cui alle fatture in contestazione.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo il vizio di insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

La ricorrente, dopo aver riepilogato le emergenze processuali che a suo avviso dimostrerebbero l’inesistenza delle operazioni in questione (pag. 8 del ricorso, punti 1-4^) e ricordato le critiche mosse dall’Ufficio alla sentenza di primo grado con l’atto di appello (pag. 9 del ricorso, punti a-c), afferma che se la Commissione Tributaria Regionale “avesse portato più in profondità la propria indagine” (pag. 10, rigo 7, del ricorso) avrebbe concluso che le produzioni documentali della contribuente (matrici degli assegni, estratti conto, registri sanitari) non erano idonee a dimostrare la natura reale e non fittizia delle suddette operazioni.

La FAGE si è costituita con controricorso.

La relazione ex art. 380 bis c.p.c., depositata dal Consigliere relatore il 10.5.11, è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; non sono state depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Tanto premesso, osserva la Corte che il motivo del ricorso va giudicato inammissibile, perchè non è formulato in conformità al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; indicazione che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, deve essere contenuta in un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), indicato in una parte del motivo stesso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che circoscriva puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (per una efficace sunto dei principi elaborati in proposito da questa Corte, si veda l’ordinanza 27680/2009).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese si compensano.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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