Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16493 del 13/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 13/07/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 13/07/2010), n.16493
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO
ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO in persona del Dirigente con incarico di livello generale,
Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso
dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e PUGLISI LUCIA, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 531/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
13.3.08, depositata il 03/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CURCURUTO Filippo;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza ora impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi, di rigetto della domanda proposta da M.F. contro l’INAIL, per ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita vitalizia per malattia professionale (ipoacusia) corrispondente ad una inabilita’ permanente del 13%.
La Corte territoriale ha accertato, sulla scorta delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato nel grado, che si trattava di una ipoacusia neurosensoriale di lieve entita’, non derivante da rumore.
M.F. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi, illustrato anche da memoria.
L’INAIL resiste con controricorso.
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c. ed omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Si sostiene che il consulente di ufficio ha fondato il proprio parere su un esame audiometrico del (OMISSIS), trascurando quello del (OMISSIS) allegato dall’assicurato. Cio’ comporterebbe violazione della norma sopra indicata, in quanto “implicitamente” il giudice del gravame avrebbe affermato il principio secondo cui in tema di applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini dell’accertamento della natura professionale della malattia e’ sufficiente valutare gli accertamenti eseguiti in fase amministrativa, esaminati dal consulente di ufficio e le valutazioni eseguite dallo stesso.
Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 nonche’ violazione ed erronea applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2 e 74, nonche’ del D.P.R. n. 482 del 1975 e del D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 41.
Si sostiene che il consulente di ufficio e’ pervenuto alla conclusione, poi condivisa dalla sentenza impugnata, che l’attivita’ lavorativa del M. non era compresa fra le lavorazioni tabellate, con conseguente inapplicabilita’ della presunzione della eziologia professionale, senza tenere conto delle deposizioni di alcuni testimoni escussi, e comunque della rumorosita’ dell’ambiente di lavoro. Si addebita inoltre alla corte territoriale di aver “implicitamente” affermato taluni principi, e in particolare quelli secondo cui la sordita’ da rumore non rientra fra le malattie tabellate, la presenza di rumorosita’ inferiore al 90 db non costituisce dato per il riconoscimento della malattia professionale di sordita’ da rumore, il rischio ambientale non va valutato allorche’ non sono presenti le condizioni di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.
Il ricorso e’ infondato ne’ inducono a diversa conclusione le considerazioni svolte nella memoria illustrativa.
Quanto ai vizi di motivazione dedotti, si deve rilevare che le censure proposte in ordine alla discussione della derivazione professionale della ipoacusia si risolvono da un lato nella prospettazione di una diversa, maggiore rumorosita’ dell’ambiente di lavoro, genericamente affermata dall’assicurato e senza l’indicazione degli elementi in proposito trascurati dalla sentenza impugnata, e dall’altro lato nell’affermazione della differente natura della malattia, che invece il giudice del merito, aderendo al parere dell’ausiliare, ha ritenuto non riconducibile all’attivita’ lavorativa.
Le prime censure sono generiche.
Quelle in ordine alla derivazione della malattia sono in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui “in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, e’ ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non puo’ prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente ai vizi del processo logico formale traducendosi, quindi in una inammissibile critica del convincimento del giudice” (v., fra le molte, per tutte, Cass. 2009 n. 9988).
Quanto alla violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., la doglianza non deduce la sussistenza di un aggravamento della malattia, ma la pretermissione della valutazione di un esame audiometrico eseguito in data (OMISSIS), da cui ad avviso del consulente tecnico di parte, e senza che se ne specifichi il contenuto, “si coglie(rebbe) il classico e tipico grafico peculiare delle ipoacuse da esposizione a rumore cronico.
Anche questa censura pertanto e’, in definitiva, solo una prospettazione di una diversa valutazione della derivazione della malattia, la quale non evidenzia gli errori diagnostici o le affermazioni scientificamente errate fatte dal consulente di ufficio e condivise dalla sentenza impugnata.
Infine, sono inammissibili i rilievi con il quale il ricorrente addebita alla Corte di merito la “implicita” affermazione di taluni principi, poiche’ questi principi non sono affatto desumibili dalla sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza provvedimenti sulle spese, tenuto conto della data di introduzione alla controversia (20 settembre 1999).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010