Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16493 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. II, 11/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26241/2019 proposto da:

C.O.O., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avvocato ODOVILIO

LOMBARDO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1175/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.O.O., cittadino nigeriano, proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna, sezione Forlì-Cesena, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria.

Deduceva il ricorrente di essere fuggito dal proprio paese d’origine, in quanto nel (OMISSIS) era stato scoperto durante un rapporto sessuale intrattenuto con un suo amico, figlio del capo del villaggio dove abitava, e che, stante l’avversione per l’omosessualità nel proprio paese, era stato condannato dal capo villaggio ad essere gettato nella valle della morte vicino al fiume.

Tuttavia, mentre l’amico era stato ucciso, il cognato, che era a capo delle guardie del villaggio, lo aveva fatto scappare, sicchè temendo gravi ripercussioni per la sua vita, si era deciso ad espatriare, pervenendo prima in Libia e quindi in Italia.

2. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 5 marzo 2017, ha rigettato il ricorso e la Corte d’Appello di Bologna con sentenza n. 1175 de118 aprile 2019 ha rigettato il gravame del cittadino straniero.

2.1. In ordine alla domanda di protezione internazionale, a cui fondamento l’istante aveva dedotto il timore di essere nuovamente sottoposto ad atti di violenza una volta tornato in patria, essendo stata scoperta la sua omosessualità, la Corte d’Appello ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del C., sia perchè generiche e prive di circostanze o elementi di dettaglio idonei a contestualizzare e a dare concretezza ai fatti narrati, sia perchè non era stato in grado di fornire dettagli specifici circa le modalità di realizzazione dei fatti di violenza di cui sarebbe stato vittima.

Inoltre, emergevano notevoli implausibilità ed incoerenze nel racconto.

In particolare, era del tutto inverosimile che la relazione con il figlio del capo villaggio, che a detta del ricorrente durava da oltre due anni, fosse sempre rimasta segreta, pur a fronte del fatto che l’amico si atteggiava e vestiva come una donna.

Ancora era implausibile che il cognato, pur essendo il capo delle guardie, lo avesse fatto scappare, senza temere alcuna conseguenza dalla sua fuga. Inoltre, non si giustificava il fatto che, pur avendo un forte sentimento di amore per l’amico, al momento della fuga non avesse chiesto nulla al cognato circa la sorte dell’amico.

Secondo la Corte d’Appello, il giudizio di non attendibilità del dichiarante non consentiva di ritenere concreto il pericolo per il cittadino straniero, in caso di rientro nel paese di origine, di subire una delle forme di danno grave alla persona individuate dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), come confermato dalle fonti di conoscenza rilevanti a livello internazionale.

La sentenza ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per accordare la protezione umanitaria, non essendo ravvisabile una condizione seria e grave di vulnerabilità da tutelare. Le eventuali buone prospettive di integrazione non consentono – ha precisato la Corte – di ritenere integrati quei seri motivi che possono fondare il riconoscimento della protezione umanitaria nè sono tali da comprovare un radicamento del ricorrente, ostativo al suo rientro in patria, tanto più considerando che proprio nel paese di origine si collocano i riferimenti familiari del medesimo, ed in difetto comunque di specifici indicatori di necessità di protezione, dal punto di vista soggettivo o oggettivo.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello C.O.O. ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

L’intimato Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 8 e art. 14, comma 1 ed art. 1 Convenzione di Ginevra, per aere la Corte territoriale omesso di verificare se ed in quale misura la situazione personale del ricorrente potesse in ogni caso essere oggetto di una forma di protezione internazionale.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio occorrendo verificare se la sua condizione di omosessuale, sebbene non emersa con certezza, fosse però sufficiente alla concessione della protezione umanitaria, tenuto conto della situazione del suo paese di provenienza.

2. I motivi che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.

In disparte l’evidente carenza nell’esposizione dei fatti di causa, in violazione di quanto invece imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la sentenza impugnata motiva ampiamente sulla inattendibilità del racconto del dichiarante e sulla inidoneità delle dichiarazioni rese a comprovare la sussistenza del pericolo addotto e posto a fondamento della domanda, a tale riguardo sottolineando: che il ricorrente non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, avendo egli reso dichiarazioni generiche e prive di circostanze o elementi di dettaglio idonei a contestualizzare e a dare concretezza ai fatti narrati, ritenendo che nel complesso, e quindi senza fare ricorso alla regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., non fosse stata fornita la prova dell’omosessualità del ricorrente, essendo del tutto inverosimile il racconto fatto.

Ora, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, nei giudizi in materia di protezione internazionale, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) e tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, o come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340). La statuizione della Corte d’Appello circa la non attendibilità del racconto del dichiarante non risulta censurata in conformità con i suindicati principi, in quanto ci si limita a dedurre che la narrazione del ricorrente sarebbe del tutto verosimile.

Nè appare possibile invocare una sorta di beneficio del dubbio, sicchè, pur mancando la prova della situazione di vulnerabilità, occorrerebbe comunque concedere una forma di protezione, perchè in Nigeria l’omosessualità è sottoposta ad atteggiamenti discriminatori, in quanto non si confronta con la conclusione per cui nella specie non si è ritenuto che il ricorrente fosse effettivamente omosessuale.

Va pertanto ribadito che la valutazione di credibilità dell’istante per la protezione internazionale costituisce un giudizio demandato al giudice del merito, non censurabile sollecitando una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente. E neppure appare pertinente il richiamo al dovere del giudice di cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d’ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. Ove, infatti, vengano in questione le ipotesi della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in cui rileva la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass., Sez. I, 24 maggio 2019, n. 14283).

Quanto alla deduzione secondo cui sarebbe sussistente una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata, così come definita nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea 17 febbraio 2009, nel procedimento C-465/07, Meki Elgafaji. Ad avviso del ricorrente, va rilevato che la sentenza ha dato rilevanza a delle COI aggiornate che denotano come l’Edo State, da cui proviene il ricorrente non vive una situazione di conflitto armato tale da esporre la popolazione civile ad un rischio di violenza siffatta.

Nè infine risulta omessa la disamina di fatti decisivi quanto alla richiesta di concessione della protezione umanitaria, insistendo il ricorrente su una possibilità di dar comunque credito alla tesi della propria omosessualità, invece smentita dagli accertamenti del giudice di merito.

Inoltre, si deve premettere che il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che – come hanno chiarito le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459) – la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge. Tanto premesso in ordine alla disciplina applicabile ratione temporis, ed assodato che la Corte d’Appello di Bologna ha correttamente scrutinato la domanda del C. sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione della domanda, va considerato che la sentenza gravata ha escluso la ravvisabilità dei presupposti della protezione umanitaria in difetto del riscontro di una condizione di vulnerabilità effettiva o comunque di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, caratterizzanti il Paese di origine e direttamente riferibili alla vicenda personale del richiedente, e avendo apprezzato come non rilevante il grado di integrazione, in ragione dei legami familiari mantenuti dal ricorrente in patria. A tale esito decisorio il giudice del merito è pervenuto sia sulla base di una ponderata valutazione di inattendibilità, in generale e nel complesso, delle dichiarazioni del ricorrente, sia tenendo conto delle informazioni più aggiornate relative al Paese di origine.

Nessuna rilevanza può, inoltre, attribuirsi, di per sè, al percorso di integrazione intrapreso in Italia. Questa Corte ha infatti chiarito (Cass., Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455) che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza. Non può dunque essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., Sez. VI-1, 28 giugno 2018, n. 17072).

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Attesa l’estrema sinteticità ed esiguità delle difese spese nel controricorso, si ritiene di non dover provvedere in merito alle spese di lite.

4. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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