Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16493 del 05/08/2016
Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16493
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1406-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ASSOCIAZIONE (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 129/2007 della COMM.TRIB.REG. DELLA CALABRIA,
depositata il 22/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi innanzi alla CTP l’Associazione di produttori ovini e caprini della Calabria impugnò due avvisi di rettifica IVA in relazione agli anni 1992 e 1993 per omessa autofatturazione di cessione di prodotti farmaceutici in suo favore. I ricorsi vennero accolti dalla CTP. L’appello dell’Ufficio venne dichiarato inammissibile per tardività dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 51 e art. 327 c.p.c., L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Osserva la ricorrente che, trattandosi di lite fiscale definibile ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 il termine per impugnare era sospeso dal 1 gennaio 2003 al 1 giugno 2004 e che, iniziato a decorrere il termine per impugnare solo in data 2 giugno 2004, il detto termine, considerati i quarantasei giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, scadeva il 18 luglio 2005, sicchè tempestiva era la notifica dell’appello in data 20 giugno 2005 ed il suo successivo deposito in data 28 giugno 2005.
Il motivo è fondato. L’appello, alla stregua della sospensione disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, risulta tempestivo, come risulta dall’accesso agli atti processuali, consentito dalla tipologia del vizio denunciato.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016