Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16492 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TROBITARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18161-2003 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

EDILSVILUPPO SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLI PAOLO, rappresentata e difesa dagli

avvocati MICCINESI MARCO, PISTOLESI FRANCESCO, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di FIRENZE dell’11.2.08, depositata il 09/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Vincenzo Golino (per delega

avv. Francesco Pistolesi) che si riporta agli scritti, e chiede il

rigetto del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. APICE

Umberto che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“Con avviso di accertamento notificato il 24.5.06 alla società Edilsviluppo spa l’Agenzia delle Entrate di Lucca rettificava ai fini IRPEG-IRAP-IVA la dichiarazione Modello Unico presentata da detta società per l’anno d’imposta 2002, negando la deducibilità di taluni costi da questa esposti e, quindi, riprendendo a tassazione maggior imponibile per Euro 398.800.

In particolare, l’Ufficio negava la deducibilità dei costi sostenuti dalla Edilsviluppo spa per i servizi di assistenza finanziaria alla stessa fatturati dalle società collegate Finedil spa e Royalfin srl, nonchè per le prestazioni di consulenza alla stessa fatturate dalla società Tecnoconsulenza sas.

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, investita dell’impugnazione dell’avviso di accertamento, confermava l’indeducibilità delle fatture della Finedil spa e della Royalfin srl, mentre affermava la deducibilità della fattura della Tecnoconsulenza sas. La sentenza di primo grado veniva impugnata tanto dalla contribuente quanto dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, con sentenza depositata il 9.6.08, accoglieva l’appello della contribuente e rigettava quello dell’Ufficio.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione sulla base di due motivi, entrambi riferiti all’art. 360 c.p.c., n. 5 e corredati da idonei momenti di sintesi. La contribuente resiste con controricorso, deducendo l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza dei motivi di ricorso dell’Agenzia.

Col primo motivo l’Agenzia censura l’insufficiente motivazione della statuizione con cui la Commissione Tributaria Regionale ha affermato la deducibilità delle fatture rimesse alla contribuente dalle società Finedil e Royalfin, per servizi di assistenza finanziaria.

E’ opportuno, per chiarezza, trascrivere la motivazione offerta dalla Commissione Tributaria Regionale sul punto della deducibilità delle fatture:

I costi per i servizi, costi concernenti l’attività delle società Royalfin e Finedil, appaiono non solo realmente sostenuti ma anche inerenti. A questo riguardo le prodotte dichiarazioni degli istituiti di credito ne costituiscono logica dimostrazione. Anche le affermazioni della società ricorrente, affermazioni peraltro non contestate, non possono essere positivamente considerate. (pag. 4 della sentenza, penultimo capoverso della motivazione: verosimilmente nella scritturazione è saltato un che prima delle parole essere positivamente considerate).

A fronte di tale motivazione, la difesa erariale – dopo aver trascritto le fatture de quibus e le note inviate alla Finedil e alla Royalfin dagli istituti di credito che avevano erogato alla Edilsviluppo i finanziamenti per la cui concessione sarebbero stati prestati i servizi di assistenza in contestazione – sviluppa il motivo di ricorso nelle seguenti doglianze:

1) assume che dai documenti trascritti non sarebbe possibile trarre alcuna prova del fatto che Finedil e Royalfin abbiano svolto a favore della Edilsviluppo un’attività che giustifichi il pagamento di un compenso (pag. 18, righi 1-10 del ricorso);

2) argomenta che neppure i contratti di mutuo stipulati tra Edilsviluppo e le banche attribuirebbero a Finedil e Royalfin un qualche ruolo o funzione nella concessione del mutuo (pag. 18, righi 1-11 del ricorso);

3) sottolinea di aver contestato nei gradi di merito l’inerenza della prestazione fatturata (pag. 18, righi 12-14 del ricorso), trascrivendo parte degli atti delle fasi di merito;

4) assume che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di esaminare effettivamente (pag.23, righi 13-18 del ricorso):

a) il contenuto della menzionata documentazione;

b) il contenuto delle difese dell’Ufficio;

c) l’assenza di qualsivoglia contratto tra la contribuente e le società fornitrici;

d) il collegamento societario esistente tra la contribuente e le società fornitrici.

e) La circostanza che le società fornitrici avessero riportato perdite di esercizio;

5) Nel momento di sintesi che chiude l’esposizione del motivo, la difesa erariale indica come fatto controverso e decisivo la sussistenza del requisito dell’inerenza (pag. 23, riga 23 del ricorso) ed evidenzia l’omessa considerazione, nella sentenza gravata, delle circostanze evidenziate nel corpo del motivo e sopra riepilogate sub 4).

Il motivo è ammissibile e fondato.

Quanto all’ammissibilità – se deve rilevarsi il difetto di autosufficienza della doglianza sub 2), non essendo trascritti in ricorso i contratti di mutuo a cui tale doglianza si riferisce – ciò tuttavia non travolge le altre doglianze in cui il motivo si articola; in particolare, va disatteso l’assunto della contro ricorrente secondo cui il motivo si risolverebbe in una richiesta alla Corte di cassazione di riesaminare la concludenza probatoria di documenti già analizzati dal giudice di merito. In effetti la difesa erariale cita (e trascrive) le lettere degli istituti di credito non per chiedere alla Corte di valutarne la portata probatoria, ma per evidenziare l’insufficienza della motivazione della sentenza gravata in ordine al fatto (decisivo e controverso) dell’inerenza delle fatture. Il motivo, in altri termini, non censura le conclusioni a cui è approdato il libero convincimento del giudice, bensì il vizio motivazionale consistente nel fondare la decisione su risultanze documentali di cui viene indicata la fonte (le lettere degli istituti di credito) ma non il contenuto (le dichiarazioni, contenute in dette lettere, sulla cui base il giudice ha formato il proprio convincimento). Nonchè l’ulteriore vizio motivazionale consistente nell’omesso esame delle risultanze di fatto di cui sub 4). Quanto alla fondatezza del motivo, si osserva che l’affermazione della sentenza secondo cui I costi per i servizi…. appaiono non solo realmente sostenuti ma anche inerenti. A questo riguardo le prodotte dichiarazioni degli istituiti di credito ne costituiscono logica dimostrazione è palesemente apodittica, perchè in essa non si rinviene alcuna indicazione in ordine ai contenuti delle dichiarazioni degli instituiti di credito che, secondo la Commissione Tributaria Regionale, costituirebbero logica dimostrazione dell’inerenza delle fatture de quibus.

Quanto all’altra argomentazione spesa, sia pure incidentalmente, dal giudice di merito, secondo cui le affermazioni della società non sarebbero state contestate dall’Ufficio (affermazioni peraltro non contestate), va evidenziato che nella stessa narrativa del processo svolta nella sentenza gravata si legge che l’Ufficio, nella costituzione nel giudizio d’appello, dichiara, che le dichiarazioni della BNL e della CRF non rappresentano atti idonei a rappresentare l’esistenza e l’inerenza del costo (pag. 4, rigo 2, della sentenza);

la successiva affermazione della sentenza secondo cui le affermazioni della società non sarebbero state contestate dall’Ufficio è dunque palesemente viziata da insufficiente motivazione, non avendo la Commissione Tributaria Regionale precisato quali affermazioni della contribuente sarebbero rimaste incontestate dall’Ufficio. In definitiva la motivazione della statuizione della sentenza gravata relativa all’inerenza (e quindi alla deducibilità) delle fatture Finedil e Royalfin risulta del tutto insufficiente, perchè la Commissione Tributaria Regionale non ha illustrato l’iter logico che l’ha condotta all’affermazione dell’inerenza delle fatture in contestazione, limitandosi ad un apodittico richiamo a documenti di cui non riporta il contenuto o ad una pretesa non contestazione di cui non indica l’oggetto; trascurando, peraltro, qualunque valutazione in ordine alle circostanze (tutte emergenti direttamente dal p.v.c. posto a base dell’avviso di accertamento, trascritto in parte qua alle pagg. 2 e 3 nel ricorso per cassazione) che non risultavano acquisiti contratti tra la contribuente e le società fornitrici, che sussisteva un collegamento societario tra la contribuente e le società fornitrici e che queste ultime presentavano perdite di esercizio.

Il primo motivo va pertanto accolto.

Col secondo motivo la difesa erariale censura l’insufficiente motivazione della statuizione con cui la Commissione Tributaria Regionale ha affermato la deducibilità della fattura rimessa alla contribuente dalle società Teconoconsulenze sas per servizi di consulenza.

E’ opportuno, per chiarezza, trascrivere la motivazione offerta dalla Commissione Tributaria Regionale sul punto della deducibilità delle fattura della Tecnoconsulenza sas:

Anche il costo relativo all’opera di Tecnoconsulenza sas, così come già rilevato dai primi giudici, appare inerente e congruo. A tale riguardo, infatti, non può essere non considerato lo sviluppo che la società ricorrente ha registrato proprio nell’anno 2002.

A fronte di tale motivazione, la difesa erariale sviluppa il motivo di ricorso nelle seguenti doglianze:

1) la motivazione sarebbe apodittica, anche in punto di relazione tra l’incremento di attività della contribuente e l’entità della fattura in contestazione;

2) la sentenza non considererebbe la circostanza che la fattura in contestazione riconosce alla Tecnoconsulenza, per meno di un mese di attività, un compenso maggiore di quello riconosciuto per lo stesso tipo di consulenze al geom. G. (socio maggioritario di Tecnoconsulenza) per i precedenti 11 mesi di attività.

Il motivo è ammissibile, perchè, al pari del primo, non impinge nel merito, ma evidenzia il vizio motivazionale della sentenza gravata;

nè può condividersi l’assunto della contro ricorrente secondo cui il motivo sarebbe inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando trascritta la fattura della Tecnoconsulenza. Il motivo non censura, infatti, un travisamento del contenuto della fattura da parte del giudice di merito, ma si risolve in una critica interna alla motivazione della sentenza; da qui la non necessità della trascrizione della fattura.

Oltre che ammissibile, il motivo è fondato.

La Commissione Tributaria Regionale non si è fatta carico di fornire alcune indicazione sui i motivi che l’hanno condotta ad affermare che il costo relativo all’opera di Tecnoconsulenza sas, così come già rilevato dai primi giudici, appare inerente e congruo, omettendo di dar conto delle motivazioni dei primi giudici, delle critiche mosse a tali motivazioni dall’Ufficio appellante (incidentale), delle ragioni di ritenuta infondatezza di tali critiche. L’unico riferimento che consente di ritenere non meramente apparente la motivazione della sentenza gravata, quello relativo allo sviluppo che la società ricorrente ha registrato proprio nell’anno 2002, è esso stesso insufficiente a dare conto dei motivi della decisione, non essendo illustrate le ragioni del nesso tra tale sviluppo (dalle dimensioni, peraltro, del tutto indeterminate) e l’importo della fattura contestata. La motivazione della sentenza gravata risulta dunque insufficiente anche sulla statuizione relativa alla congruità (e conseguente deducibilità) della fattura della Tecnoconsulenza, in quanto è una motivazione apodittica, che non spende alcuna argomentazione in ordine alla circostanza (espressamente dedotta nell’appello incidentale dell’Ufficio, trascritto in parte qua alle pagg. 6 e 7 nel ricorso per cassazione) che il compenso che con detta fattura si riconosce alla Tecnoconsulenza per meno di un mese di attività è maggiore di quello riconosciuto per lo stesso tipo di consulenze al geom. G. (socio maggioritario di Tecnoconsulenza) per i precedenti 11 mesi di attività.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza, nei termini di cui sopra, dei motivi del ricorso”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la resistente si è costituita in sede di legittimità ed ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, comparendo altresì all’adunanza della Corte.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto, in quanto manifestamente fondato, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che regolerà anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che regolerà anche le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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