Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16492 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio

dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta procura speciale alle

liti per atto notaio Nicola Atlante di Roma, in data 30.7.2008, n.

rep. 2 8 938, che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 506/2 008 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA

del 15.7.08, depositata il 16/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VIVALDI Roberta;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO RICCARDO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – L’Enel Distribuzione spa ha chiesto la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Vallo della Lucania il 15.7.2008 e depositata il 16.7.2008, con la quale era stato rigettato l’appello principale – con l’accoglimento di quello incidentale relativo alla richiesta di condanna dell’Enel al risarcimento del danno – proposto da Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, che aveva condannato l’Enel Distribuzione al risarcimento dei danni nei confronti di C.G., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero di casa ed al danno esistenziale, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il (OMISSIS).

Riteneva il giudice di pace che la responsabilita’ della convenuta non fosse esclusa dalla mancata fornitura di energia, alla stessa, da parte del Gestore della Rete di trasmissione nazionale, essendo questo un suo ausiliario a norma dell’art. 1228 c.c..

Il C. non ha svolto attivita’ difensiva.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 9 e 13 dello stesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; e dell’art. 1228 c.c..

Assume la ricorrente che la s.p.a.. GRTN – Gestore della rete di trasmissione nazionale – e’ una societa’ sostanzialmente di proprieta’ del Ministero dell’Economia, che svolge in regime di concessione esclusiva le attivita’ di trasmissione e dispacciamento di energia, sotto il diretto controllo dello Stato; e che l’Enel non puo’ ricevere Energia elettrica da somministrare agli utenti se non da GRTN, la quale societa’, quindi, non puo’ essere un suo ausiliario, in quanto non liberamente scelto.

Il motivo e’ manifestamente fondato e va accolto. Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e particolarmente dal D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9 e 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e percio’ fino alle cabine primarie dell’Enel Distribuzione) e’ gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione); e che Enel Distribuzione non puo’ procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale. Infatti, sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell’attivita’ diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dall’interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (S.U. 14.6.2007 n. 13887).

La s.p.a. GRTN non puo’, quindi, considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c. poiche’ e’ un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed e’ posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti, e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel Distribuzione nei confronti di GRTN. Non tutti i soggetti, della cui attivita’ il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione, sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1228 c.c. Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore, ovvero allorche’ sussista un collegamento tra l’attivita’ del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debito della prestazione (Cass. 14.6.2007 n. 13953).

Inoltre, la s.p.a. GRTN non puo’ essere considerato ausiliaria dell’Enel Distribuzione, poiche’ non e’ stata liberamente scelta dall’Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma e’ posta in posizione di monopolista.

A questa l’Enel Distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dell’altro e la cassazione della sentenza.

La causa si presta ad essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza va cassata e, decidendo la causa nel merito, va rigettata la domanda.

Sussistono giusti motivi (segnatamente l’eccezionalita’ e vastita’ dell’evento e la mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici) per compensare, tra le parti, le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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