Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16492 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16492 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DIDONE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 1627-2012 proposto da:
IMMOBILIARE SANT’AMBROGIO SPA 03983250261, in persona
del presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio
dell’avvocato ROSSI GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MERCURIO FRANCESCO, SARACCO
UMBERTO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
UNICREDIT SPA, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi, società nella quale sono state fuse per incorporazione
UNICREDIT BANCA SPA, UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA,
UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA, BANCO DI
SICILIA SPA, UNICREDIT FAMILY FINANCING SPA,

(4642.

Data pubblicazione: 02/07/2013

UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA, UNICREDIT
BANCASSURANCE MANAGEMENT E aDMINISTRATION
SCRL, e per essa il suo mandatario generale UNICREDIT CREDIT
MANAGEMENT BANK SPA (già denominata UNICREDITO
GESTIONE CREDITI SOCIETA I PER AZIONI – BANCA PER

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21,
presso lo studio dell’avvocato CARBONETTI FRANCESCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato SCANFERLATO FEDERICO
giusta procura speciale in calce al controricorso;

– contraticorrente nonché contro
FALLIMENTO COOPERATIVA UNITA’ SOC. COOP IN
LIQUIDAZIONE;

intimato

avverso il decreto n. 179/09 R.G. Fall. del TRIBUNALE di TREVISO
del 3/11/2011, depositato il 04/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito l’Avvocato Fabrizio Carbonetti (delega avvocato Scanferlato
Federico) difensore della controricorrente che si richiama alla
relazione;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO che nulla osserva.

Ric. 2012 n. 01627 sez. M1 – ud. 14-05-2013
-2-

LA GESTIONE DEI CREDITI, in persona del Quadro Direttivo,

Ritenuto in fàtto e in diritto
1.- La s.p.a. Immobiliare Sant’Ambrogio è stata ammessa al passivo del fallimento della
“Cooperativa Unità” s.c.ar.l. in liquidazione con il privilegio previsto dall’art. 2775 bis
c.c. e ha proposto reclamo ex art. 36 1. fall. contro il piano di riparto parziale del
ricavato della vendita degli immobili deducendo la prevalenza del privilegio del proprio
credito (quale promissario acquirente dell’immobile con titolo trascritto) rispetto alla
garanzia ipotecaria – iscritta anteriormente alla trascrizione del preliminare – che
assiste il credito della Unicredit Corporate Banking s.p.a.
Il giudice delegato ha rigettato il reclamo, applicando il principio stabilito dalle Sezioni
unite con la sentenza n. 21045 del 01/10/2009 e il Tribunale di Treviso ha rigettato il
reclamo proposto contro il decreto del g.d.
2.- Contro il decreto del tribunale la s.p.a. Immobiliare Sant’Ambrogio ha proposto
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. 11 Inicredit Corporate Banking (ora Unicredit) mentre
non ha svolto difese la curatela intimata.
1.1- E’ stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il relatore ha concluso per la manifèsta infondatezza del ricorso.
La relazione – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio
– è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti.
3.- La società ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e dei principi in tema
di ragionevolezza, uguaglianza, del giusto processo e della tutela dell’affidamento.
Deduce che è possibile un ripensamento dell’orientamento delle Sezioni unite e
chiede l’applicazione dell’opposto principio affermato da Sez. I, Sentenza n. 17197 del
14/11/2003 e richiama, in proposito, i principi in tema di overruling enunciati dalle
Sezioni unite con sentenza n. 15144 del 11/07/2011.
4.- Il ricorso è infondato perché muove da due premesse inesatte (il principio
affermato dalle SSUU non sarebbe consolidato e, inoltre, avrebbe ribaltato un
orientamento consoli(Iato).
Invero, «affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli
enunciati giurisprudenziali – e affinché possa parlarsi quindi di “prospective overruling”,
devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di
mutamento della giurisprudenza su una regola del processo; che tale mutamento sia
stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato del pregresso
indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento; che il suddetto
“overruling” comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o difesa della parte»
(Sez. L, Sentenza n. 12704 del 20/07/2012).
Nella concreta fattispecie, per contro, il principio affermato dalle SS.UU. – secondo
cui «il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775-bis cod.
civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del
contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., siccome subordinato
ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte
(iell’art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio

R.G. 32_1627_2012

sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748
cod. civ., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue
che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile
scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 della legge fall.), il
conseguente credito del promissario acquirente – nella specie, avente ad oggetto la
restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare
– benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in
sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla
trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a
garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice» (Sez. U, Sentenza. n.
21045 del 01/10/2009) – aveva come unico precedente contrario soltanto Sez. 1,
Sentenza n. 17197 del 14/11/2003.
Il principio della prevalenza dell’iscrizione ipotecaria sul privilegio relativo a
preliminare successivamente trascritto è stato confermato da questa Corte anche di
recente (Sez. 1, Sentenza n. 4195 del 16/03/2012).
Non si tratta, inoltre, di norma processuale, talché non è applicabile la giurisprudenza
relativa all’overruling.
5.- Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità liquidate in euro 2.100,00 di cui euro 100,00 per esborsi, oltre
accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 maggio 2013
ente
P

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