Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16491 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 31/07/2020), n.16491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20269/2012 proposto da:

Vimer srl, rappresentato e difesi dall’Avv. Maria Luisa Pazzaglia,

con domicilio eletto presso l’Avv. Domenico Bonaiuti in Roma via

Grazioli Lante n. 16, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 23/02/11, depositata in data 1 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Vimer Srl impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimamente irrogata la sanzione, D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, per l’indebita compensazione Iva per l’anno 2006 oltre i limiti di legge.

L’Agenzia delle entrate deposita atto di mera costituzione ai fini della partecipazione alla discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 e del principio di legalità per aver applicato al contestato superamento dei limiti per la compensazione la sanzione per l’omesso versamento.

1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 8, che prevede la compensabilità dei crediti tributari senza limite, neppure essendo stata la norma derogata dalla L. n. 388 del 2000, art. 34, che costituisce mera norma speciale inincidente sulla disciplina dello Statuto.

2. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono infondati.

2.1. Va premesso, in primo luogo, che, in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione di rimborso, ed ogni deduzione sono regolate da specifiche, inderogabili norme di legge. Tale principio, per costante giurisprudenza di questa Corte, non è superato dalla L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 1, che nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato a decorrere dall’anno d’imposta 2002 (v. Cass. n. 16532 del 05/07/2017; Cass. n. 17001 del 09/07/2013).

2.2. Ciò detto, costituisce principio consolidato della Corte, cui non v’è ragione di discostarsi, che “il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti” (v. Cass. n. 18369 del 26/10/2012; Cass. n. 23755 del 20/11/2015; Cass. n. 8101 del 29/03/2017; Cass. n. 18080 del 21/07/2017; Cass. n. 22962 del 26/09/2018; da ultimo Cass. n. 10708 del 17/04/2019), in alcun modo ponendosi una violazione del principio di legalità.

E, del resto, l’indebita compensazione oltre i limiti comporta proprio l’omesso versamento della maggiore imposta dovuta e non corrisposta.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2.

3.1. Il motivo è inammissibile per novità della questione.

Le asserite doglianze, infatti, risultano proposte per la prima volta in sede di legittimità, non essendo state in alcun modo trattate nella sentenza impugnata o indicate nelle conclusioni ivi in epigrafe, nè riprodotte nella loro integralità nel ricorso.

Il ricorrente, in tale evenienza, ha infatti l’onere, a pena di inammissibilità, “non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. n. 8206 del 22/04/2016).

4. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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