Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16491 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18577-2009 proposto da:

L.A.M.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO, (Studio legale di consulenza

tributaria e societaria), rappresentata e difesa dall’avvocato

DAMASCELLI ANTONIO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BARI del 26/02/08, depositata il 05/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERROSI;

udito l’Avvocato Damasceni Antonio, difensore della ricorrente che ha

chiesto il rinvio alla P.U.;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha

concluso per il rinvio alla P.U..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

Con l’impugnata sentenza la commissione tributaria regionale delle Puglie ha respinto l’appello di L.A.M.R. nei confronti della sentenza di primo grado della commissione tributaria provinciale di Bari, in controversia insorta con l’agenzia delle entrate, avente a oggetto avvisi di accertamento per recupero dell’Iva (anni 2001, 2002 2003) dell’Irpef (anno 2003) dell’Irap (anno 2003) e delle addizionali comunali e regionali. Ha ritenuto provato, in virtù dell’ampia documentazione acquisita e del supporto di riscontro bancari, che la predetta L. avesse svolto nel tempo – e in totale evasione d’imposta – un’attività collaterale di commercio e di intermediazione con ditte non residenti di capi di abbigliamento per bambini; e che la medesima avesse fruito del condono tombale, ex lege n. 289 del 2002, ai soli fini delle imposte dirette (anni dal 1997 al 2002).

Per la cassazione di questa sentenza ricorre la contribuente, articolando un motivo – al quale l’intimata resiste con controricorso – inteso a denunciare insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il motivo appare inammissibile.

La sentenza contiene ampio riferimento ai documenti esaminati e ricostruisce l’attività della ricorrente in modo planare e congruente con le premesse in fatto.

La ricorrente deduce profili di merito, irricevibili in questa sede, in seno a un pur lunga esposizione la cui sintesi conclusiva – che la giurisprudenza di questa Corte vuole omologa al quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c. – non induce a identificare (per quanto rileva rispetto al denunziato vizio di insufficienza motivazionale) le specifiche ragioni per le quali la motivazione sarebbe inidonea giustificare la decisione.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di inammissibilità”;

– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta, relazione, nella considerazione che, diversamente da quanto ancora asserito dalla ricorrente con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3, la sentenza gravata evidenzia espressamente le proprie fonti di convincimento – vuoi mediante rinvio alle concordi enunciazioni della sentenza di primo grado (che richiama movimentazioni bancarie e giri di assegni,oltre che dichiarazioni di terzi debitamente raccolte in sede di constatazione), vuoi nel sintetico accenno finale al supporto di documentazione bancaria allegata al fascicolo;

– che dunque il ricorso va rigettato con conseguente condanna del soccombente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidandole in Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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