Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16491 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. un., 11/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente di Sez. –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25893-2019 proposto da:

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 18, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO GEROSA, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANDREA PERRONE e FRANCO ANELLI;

– ricorrente –

contro

J.P. MORGAN SECURITIES PLC, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso

lo studio dell’avvocato LORENZO ROMANELLI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FABRIZIO BARBIERI, ANGELO BENESSIA

e GIANANDREA GIANCOTTI;

PROMETEIA ADVISOR SIM S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARBIA 23, presso

lo studio dell’avvocato GUIDO NINNI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RENZO COSTI;

– controricorrenti –

e contro

AIG EUROPE LIMITED – Rappresentanza Generale per l’Italia;

– intimata –

avverso la sentenza n. 353/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/02/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale RENATO FINOCCHI

GHERSI, il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con atto di citazione debitamente notificato la Fondazione di Piacenza e Vigevano, premesso di aver concluso per il tramite di Prometeia Advisor SIM s.p.a. in data 2.7.2008 un contratto (confirmation) di Total Return Swap (TRS) con J.P. Morgan Securities PLC collegato ad un prestito obbligazionario denominato (OMISSIS) ((OMISSIS)) emesso da quest’ultima al fine di sottoscrivere un aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena e che l’operazione si era risolta in perdita a causa del progressivo deprezzamento delle azioni MPS, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bologna, J.P. Morgan Securities e Prometeia Advisor onde sentir pronunciare, in via principale, la nullità del citato contratto per difetto di causa ed, in via subordinata, la condanna di entrambe al risarcimento dei danni patiti, della prima per violazione degli obblighi di agire “in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti”, della seconda “per negligente esecuzione dell’attività di consulenza”.

1.2. Eccepito da entrambe le convenute il difetto di giurisdizione del giudice adito, in ragione del rinvio operato dalla confirmation al punto 13 b) del Master Agreement predisposto dall’ISDA (International Swaps and Derivatives Association), alla luce del quale, stante la soggezione del contratto alla legge inglese, si intendeva pattuita tra le parti la proroga di giurisdizione in favore del giudice inglese per qualunque controversia fosse insorta in relazione al contratto (“any suit, action or proceedings relating to any dispute arising out of or in connection with this Agreement”), il Tribunale disponeva in conformità e declinava perciò la propria giurisdizione sull’assunto che nella specie era ravvisabile una proroga della competenza a mente dell’art. 23 Reg CE 16 gennaio 2001, n. 44 e che la competenza internazionale in tal modo determinata in favore del giudice inglese si estendeva anche alle domande subordinate per connessione ai sensi dell’art. 6 n. 1, Reg. CE 33/2001.

1.3. L’appello avverso detta sentenza proposto dalla Fondazione, sul rilievo che il rinvio disposto dal contratto non soddisfaceva i prescritti requisiti di forma di cui al predetto art. 23 e la competenza per connessione non era invocabile a vantaggio del convenuto, era respinto dalla Corte d’Appello di Bologna con la sentenza di cui oggi si discute.

A confutazione del primo motivo di gravame la sentenza, richiamati i conformi precedenti di questa Corte e del giudice unionale, registra che in concreto “la relatio soddisfi le condizioni poste dalla giurisprudenza comunitaria ed interna perchè il consenso possa dirsi reale, manifestato in modo chiaro e preciso e, comunque, sia atta ad essere notata da una parte che usi una normale diligenza”. Del resto, aggiunge, “nel caso concreto apparirebbe contrario a buona fede affermare che il rinvio non fosse stato notato (o non fosse possibile notarlo) da una parte che usi l’ordinaria diligenza, attesa la posizione della Fondazione, da tempo abituata a gestire complessi rapporti finanziari di rilevante importo e istituzionalmente e legalmente annoverata fra gli operatori qualificati, clienti professionali, controparti qualificate ai sensi del TUF”. Nè può tacersi che “sembra in ogni caso che anche il requisito di cui all’art. 23, lett. b) Reg sia integrato: la diversa “forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito fra loro” è desumibile dagli espressi richiami del medesimo accordo quadro nella sua interezza… in ben altri tre swap di ingente importo fra le parti, l’ultimo dei quali sul medesimo titolo (OMISSIS)”, di modo che si è autorizzati a concludere che le parti intendessero regolare anche in parte qua i propri rapporti mediante il richiamo alle condizioni generali del Master Agreement riportanti il patto di proroga “senza che fosse necessaria una sottoscrizione specifica della clausola o delle condizioni generali che la contenevano”.

Quanto al secondo motivo di gravame, l’infondatezza di esso trova conforto – annota la sentenza – nella constatazione, avallata del pari dal conforme insegnamento di questa Corte, che “fu la stessa appellante a scegliere di radicare in un unico giudizio le domande contro più convenuti domiciliati in Stati diversi e di subordinare la domanda risarcitoria presupponente la responsabilità solidale degli stessi a quella di nullità nei confronti della sola JP Morgan”. “E’ pertanto irrilevante che le subordinate siano state proposte anche contro un soggetto domiciliato in Italia o che vengano proposti criteri inerenti la competenza territoriale interna o diversi criteri secondo il regolamento 44/2001 che presuppongono l’inesistenza della clausola pattizia”.

1.4. Per la cassazione ora di detta sentenza la Fondazione si affida a tre motivi di ricorso. Ad essi replicano J.P. Morgan Securities e Prometeia Advisor con controricorso, mentre non ha svolto attività difensiva AIG Europe Ltd chiamata in giudizio ad istanza di Prometeia Advisor nelle pregresse fasi di merito a titolo di garanzia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso della Fondazione di Piacenza e Vigevano – sfrondato previamente delle preoccupazioni che la ricorrente fa valere circa il fatto che le clausole contenute nell’ISDA Master Agreement siano volte “ad assicurare un atterraggio mirato nelle giurisdizioni amiche dei derivati dell’Inghilterra e dello Stato di New York” ed, ancora, circa gli effetti della Brexit che renderebbe applicabile ad un futura decisione del giudice inglese la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, comma 1, lett. b, con l’effetto di escludere l’exequatur per una decisione che neghi la nullità del contratto, l’una e l’altra non evidenziando criticità rilevanti in punto di diritto ai fini del presente scrutinio allega con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, par. 1, lett. a) e b) Regolamento CE 44/2001 e censura l’impugnata decisione d’appello per aver ritenuto validamente perfezionato nella specie tra le parti un accordo di proroga della giurisdizione in guisa del quale la competenza a conoscere dell’odierna vicenda processuale spetta al giudice inglese. Più in dettaglio, si rileva, premesso che la disciplina della proroga della competenza ha carattere eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente, la sentenza mostra al contrario di estendere la portata della predetta disciplina “ben oltre la fattispecie della Corte di Giustizia con riguardo al rinvio a condizioni generali che contengono una clausola di forum prorogatum”, poichè ritenendo integrata la sussistenza di un valido accordo derogatorio concluso per iscritto o provato per iscritto anche in presenza di un rinvio a condizioni generali conoscibili aliunde, essa perviene in tal modo a sostituire la “valutazione storica e fattuale richiesta dalla legge (Ha sussistenza di un accordo “concluso per iscritto o provato per iscritto” che pacificamente manca nella specie, facendosi semmai questione di una mera relatio generica, priva di un puntuale richiamo all’accordo in deroga)” per mezzo di “un giudizio normativo (=la conoscibilità della clausola di proroga)”, con la conseguenza di applicare l’art. 23 anzicitato “in evidente contraddizione con la necessità di verificare la sussistenza di un consenso reale, manifestato in modo chiaro e preciso”. Nè peraltro avvalora il contrario il rilievo operato dal decidente con riguardo alle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, dato che “l’esistenza di appena tre operazioni concluse con dalla Fondazione con JP Morgan, a distanza di pochi mesi e assai a ridosso dell’operazione per cui è causa… è, infatti, del tutto incompatibile con la fattispecie prevista dal Regolamento”.

2.2. Il motivo non ha pregio.

2.3. Il deliberato della Corte d’Appello, che ha riconosciuto sussistente la giurisdizione del giudice inglese in considerazione della proroga in favore di questo risultante dal richiamo compiuto dal contratto alla clausola in tal senso prevista dal Master Agreement predisposto dall’ISDA per le negoziazioni aventi ad oggetto strumenti derivati, rispecchia enunciati largamente consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Giustizia.

Incontestati i presupposti di fatto e fermo, perciò, che all’atto della sottoscrizione del contratto di swap sui titoli (OMISSIS) in data 2.7.2008 le parti si sono date reciprocamente atto che la confirmation così concordata “intregrerà, formerà parte e sarà assoggettata ad un accordo nella forma dell’ISDA Form, come se avessimo sottoscritto un accordo in quella forma”, va invero considerato, alla stregua segnatamente della giurisprudenza Eurounitaria, che, in quanto espressione dell’autonomia negoziale che l’ordinamento unionale accorda alle parti in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale, la clausola di proroga disciplinata dall’art. 23 Reg. 44/2001 – ma non diversamente si regolava l’art. 17 della Convenzione del 1968 e non diversamente si determina ora l’art. 25 Reg. UE 12 dicembre 2012, n. 1215, tanto che i principi sviluppati con riferimento alla Convenzione di Bruxelles si reputano applicabili anche ai regolamenti Bruxelles I ed I bis (Corte giust., 7/02/2013, C-543/10, Refcomp) – consente di derogare ai principi generali in materia di competenza stabiliti dal Reg. 44/2001 a condizione che le parti vi aderiscono in uno dei modi previsti dalla norma stessa. Poichè, come consta dall’11 considerando premesso al testo regolamentare, la previsione recata dall’art. 23 si basa sul riconoscimento dell’autonomia negoziale in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale (Corte giust., 7/07/2016, C-222/15, H6szig Kft.), sì che è l’incontro delle manifestazioni di volontà delle parti che giustifica il primato accordato in nome del principio di autonomia della volontà alla scelta di un giudice diverso da quello che sarebbe stato eventualmente competente ai sensi degli artt. 2, 5 e 6 del regolamento (Corte giust., 20/04/2016, C-366/13, Profit Investment SIM SpA), i requisiti di forma prescritti dall’art. 23, par. 1, lett. a) ovvero la predisposizione in forma scritta della clausola o la conferma di essa per iscritto se stipulata oralmente sono propriamente intesi a garantire che il consenso in merito alla proroga sia stato effettivamente prestato e sia stato manifestato in maniera chiara e precisa (Corte giust., 21/05/2015, C-322/14, Jaouad El Majdoub). E’ perciò compito prioritario del giudice, avanti al quale la questione del forum prorogatum sia sollevata in virtù dell’attribuzione convenzionale della competenza operata dalle parti, accertare se la relativa pattuizione abbia formato oggetto di un effettivo consenso tra le medesime parti e se l’incontro delle volontà in tal modo realizzatosi sia avvenuto in modo chiaro e preciso (Corte giust., 20/02/1997, C-106/95, Mainschiffahrts-Genossenschaft eG). In questa ottica la giurisprudenza unionale ha da tempo avuto modo di dichiarare che, allorchè una clausola attributiva di giurisdizione sia stipulata nell’ambito delle condizioni generali di contratto, “una simile clausola è lecita qualora nel testo stesso del contratto firmato dalle due parti, sia fatto un richiamo espresso a condizioni generali contenenti la medesima clausola” (Corte giust., 8/03/2018, C64/17, Saey Home & Garden NV/SA), semprechè il riferimento espresso “sia verificabile dalla parte che faccia uso della normale diligenza e qualora risulti provato che le condizioni generali contenenti la clausola attributiva della giurisdizione siano state effettivamente comunicate all’altro contraente” (Corte giust., 7/07/2016, C-222/15, Hoszig Kft.)

2.4. Senza andare oltre, concetti analoghi, come bene ha osservato la Corte felsinea, si rinvengono nella giurisprudenza di questa Corte. Si è già, infatti, affermato che “in tema di proroga della giurisdizione in favore di uno Stato membro dell’Unione Europea, prevista dall’art. 23 del Regolamento CE n. 44 del 2001, la necessità della forma scritta della clausola che la preveda è soddisfatta anche quando essa non sia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti ma sia inserita in altro documento o formulario, al quale il contratto rinvia, quando risulti chiaramente che il rinvio investe in modo chiaro tutte le clausole del documento richiamato e che le parti abbiano voluto una “relatio perfecta” anche della clausola di proroga” (Cass., Sez. U, 9/03/2012, n. 3693); ed ancora, più di recente, che “il requisito della forma scritta, imposto dall’art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, ove la clausola stessa figuri tra le condizioni generali di contratto, se il documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti contenga un richiamo espresso alle condizioni generali suddette recanti quella clausola, senza la necessità di una specifica approvazione per iscritto” (Cass., Sez. U, 6/04/2017, n. 8895).

2.5. Alla luce di questi enunciati, l’inattaccabilità del pronunciamento impugnato si conferma da sè avendo la Corte d’Appello ed, ancora prima, il Tribunale positivamente riscontrato la legittimità della disposta proroga giurisdizionale in favore del giudice inglese in ragione del chiaro e preciso riferimento operato dal contratto 2.7.2008 al Master agreement ISDA, che detta proroga espressamente disciplinava e che non poteva passare inosservata all’attenzione dell’altra parte, tanto più se, come nel caso della Fondazione ricorrente, l’altra parte era un operatore professionale che già in passato aveva concluso operazioni aventi ad oggetto il medesimo titolo.

2.6. E dunque nel confermare l’esattezza del convincimento declinatorio così esplicitato è poi appena il caso di osservare che neppure sotto l’ulteriore profilo valorizzato dal decidente, con riferimento alla fattispecie della proroga per mezzo della “forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito fra loro” di cui all’art. 23, par. 1, lett. b), Reg. 44/2001 (punto 6.4), il detto convincimento si presta a critica. Stante, per vero, l’incontestabilità in linea di fatto dei pregressi rapporti intercorsi tra le parti, tutti afferenti alla negoziazione di derivati in form ISDA, l’inoppugnabilità in punto di diritto dell’assunto decisorio motivato anche con riguardo a questo aspetto trova diretto riscontro positivo nell’orientamento giurisprudenziale, interno ed unionale, che reputa soddisfatta la prova dell’effettività del consenso prestato dalle parti nell’aderire alla determinazione convenzionale del giudice competente per mezzo dell’esecuzione tacita del contratto “se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto e costantemente applicata, senza che emergano elementi tali da giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale” (Cass., Sez. U, 10/09/2009, n. 19447) ovvero in forza dell’assenza di reazioni e del silenzio osservato da uno dei contraenti “nei confronti di una lettera commerciale di conferma, prodotta dalla controparte, in cui si trova inserita l’indicazione prestampata del foro, nonchè la circostanza che una parte ha onorato reiteratamente e senza alcuna contestazione fatture emesse dall’altra parte e contenenti un’indicazione analoga” (Corte giust., 20/02-1997, C-106/95, Mainschiffahrts-Genossenschaft eG).

3.1. Con il secondo motivo di ricorso la Fondazione impugnante allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, par. 1, lett. a) e b), Reg. CE 44/2001. nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c. e censura l’impugnata decisione d’appello per aver ritenuto che la clausola di proroga della giurisdizione copra tutte le domande da essa promosse nei confronti di JP Morgan, tanto, cioè, la domanda principale di nullità del contratto 2.7.2008, quanto la subordinata domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi comportamentali gravanti sugli intermediari. Così ragionando, si osserva, “il giudice d’appello ha interpretato la clausola in senso estensivo ed ha pertanto contraddetto la necessità di interpretare stricto sensu gli accordi di proroga della giurisdizione”, contravvenendo in tal senso alle indicazioni del giudice Europeo; nè d’altro canto può invocare a proprio conforto il precedente di Cass. 3841/2007, circa l’estensione della proroga anche alle domande subordinate, risultando per vero la proposta domanda risarcitoria “fondata su un titolo autonomo”, “obiettivamente compatibile con la domanda principale” e “non configurabile, pertanto, come subordinata in senso stretto”.

3.2. Il motivo non ha pregio.

Come è noto, è ferma convinzione di questa Corte che, allorchè nei confronti di un convenuto straniero siano proposte due domande, la seconda delle quali subordinata alla prima, il giudice, avanti al quale sia eccepito il difetto di giurisdizione, deve sciogliere il relativo interrogativo e procedere alla conseguente declaratoria verificando solo con riferimento alla domanda proposta in via principale se sussista o meno la sua giurisdizione (Cass., Sez. U, 14/04/2020, n. 7822).

Questo principio, a cui le SS.UU. intendono dare continuità, è alla radice dell’orientamento che in relazione ad una vicenda del tutto analoga a quella che ne occupa – di talchè il richiamo ad esso, ad onta di ogni sua risalenza, è tutt’altro che inappropriato – ha indotto le SS.UU. (Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3841) a dare applicazione alla proroga della giurisdizione concordata tra le parti in base all’art. 23 Reg. 44/2001 relativamente alla domanda principale anche in relazione alle domande subordinate, riconoscendo pertanto la competenza internazionale del giudice straniero in relazione ad entrambe. Nell’occasione, si ricorderà, le SS.UU. circa gli effetti di alcune negoziazioni in strumenti derivati riguardo ai quali l’attore aveva dedotto e chiesto in via principale che fosse dichiarata la nullità e l’inefficacia e, subordinatamente che, accertata la responsabilità della convenuta anche in relazione alla “scorretta esecuzione” del contratto di consulenza, ne fosse pronunciata al condanna al risarcimento dei danni, accogliendo l’eccezione di giurisdizione sollevata da quest’ultima sul presupposto della medesima clausola estrapolata dal Master agreement ISDA oggi richiamata, hanno affermato il principio che “nella controversia promossa contro un convenuto non residente in Italia con una domanda principale e con un’altra domanda proposta in via subordinata al mancato accoglimento della prima, ove sussista, in relazione alla domanda principale, una valida proroga della competenza giurisdizionale in favore del giudice di altro Stato membro ai sensi dell’art. 23 del regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, sussiste il difetto di competenza giurisdizionale del giudice italiano anche in relazione alla domanda subordinata”, così declinando la propria giurisdizione in favore del giudice inglese non solo in relazione alla domanda principale di nullità ed inefficacia, ma anche a quella subordinata di risarcimento dei danni.

Alla continuità che va ascritta alla predetta affermazione non reca pregiudizio – e quindi non giova alla tesi ricorrente – il diverso approdo fatto segnare dai successivi arresti di questa Corte (Cass., Sez. U, 27/02/2012, n. 2926 e, nel solco di questa, Cass., Sez. U, 18/12/2020, n. 29107; Cass., Sez. U, 19/01/2017, n. 1311; Cass., Sez. U, 18/09/2014, n. 19675) sempre in merito alla negoziazione in derivati conclusi su formulari ISDA, discostandosi esso dall’arresto precedente non già per aver ritenuto inefficace la proroga della giurisdizione di cui alla citata clausola del Master agreement in relazione alla domanda subordinata, ma perchè proprio, facendosi scudo del ricordato principio secondo cui la giurisdizione va delibata in base alla domanda principale, nelle fattispecie esaminate la domanda proposta in via principale dall’attore era intesa a far accertare la responsabilità extra-contrattuale delle banche convenute, onde riguardo ad essa non operava la proroga di competenza disposta dall’art. 13 del Master ISDA “relating to this agreement”.

3.3. Nè può ascriversi conferenza contraria all’argomento sviluppato solo in questa sede dalla ricorrente circa il difetto di subordinazione della domanda risarcitoria, a smentire il quale tornano ancora utili le considerazioni spese dalle SS.UU. in relazione ad un analogo sviluppo processuale (nell’occasione alla mutata qualificazione della domanda subordinata si era proceduto a mezzo di “atto difensivo dell’attrice posteriore a quello introduttivo della lite”), formulando l’avviso che, poichè la domanda risarcitoria riguarda gli obblighi connessi all’attività di consulenza prestata in relazione ai contratti di investimento conclusi dall’attrice, “tra questi e quella appare configurabile un legame causale, in conseguenza del quale l’accertamento della nullità (o inefficacia) dei contratti di investimento necessariamente si rifletterebbe sul contratto di consulenza, di fatto destinato a restare privo di contenuto ove gli investimenti in strumenti finanziari di cui si tratta non risultassero giuridicamente validi (o efficaci)… si colloca perciò su un piano logico preliminare rispetto alla richiesta di risarcimento dei danni… e non può dunque valere a modificare il criterio di individuazione del giudice fornito di competenza giurisdizionale quale sussistente al momento dell’introduzione della lite”.

4.1. Con il terzo motivo di ricorso la Fondazione impugnante allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1 e dell’art. 23, par. 1, lett. a), Reg. CE 44/2001 e censura l’impugnata decisione d’appello per aver ritenuto che la proroga di giurisdizione in favore del giudice inglese ritenuta vincolante tra sè e JP Morgan si estenda anche alla domanda proposta nei confronti di Prometeia e giustifichi pertanto anche nei confronti di questa l’adottata pronuncia declinatoria. L’impugnata sentenza, considera la ricorrente, ha in tal modo “esteso la clausola di proroga della giurisdizione a un terzo (Prometeia) e con riguardo a una controversia diversa da quella dedotta nell’accordo di forum prorogatum (la questione sulla negligente prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte di Prometeia)”; ha inoltre “completamente trascurato l’accordo contenuto nel contratto di consulenza in data 26 giugno 2008, per il quale Prometeia e la Fondazione hanno convenuto un foro esclusivo” individuato nel Foro di Bologna. Più in particolare, circa l’argomento della connessione valorizzato dal decidente ai fini della pronuncia, si osserva che “non si può riconoscere a una clausola di proroga della giurisdizione una vis attractiva capace di coinvolgere un soggetto… ed una controversia.. che sono estranei all’accordo di forum prorogatum”; “il ricorso alla competenza speciale per connessione costituisce una facoltà dell’attore, non una regola imperativa a beneficio del convenuto”; “la clausola del foro esclusivo pattuita tra la Fondazione e Prometeia prevale anche sul criterio speciale della giurisdizione per connessione”.

4.2. Il motivo è fondato.

Si è già per l’innanzi ricordato che, allorchè la Fondazione, in relazione agli accadimenti seguiti alla sottoscrizione del contratto 2.7.2008, ha convenuto avanti al Tribunale di Bologna JP Morgan e Prometeia, ha chiesto in via principale che fosse dichiarata la nullità del predetto contratto per difetto di causa e, quindi, in via subordinata che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della prima per “violazione dell’obbligo di agire “in modo onesto, equo e professionale, per servire meglio gli interessi dei clienti” e la responsabilità della seconda “per negligente esecuzione dell’attività di consulenza”. Si è già del pari dato conto, esaminando e rigettando il secondo motivo di ricorso, della fallacia che accompagna la tesi rappresentata in questa sede dal ricorrente secondo cui la domanda svolta in via subordinata nei confronti di JP Morgan non sarebbe configurabile come domanda subordinata in senso stretto. A maggior ragione questo carattere non è revocabile in dubbio per la domanda svolta in via subordinata nei confronti di Prometeia, dato che rispetto ad essa il ripensamento di cui è espressione l’allegazione operata con il secondo motivo in relazione alla domanda JP Morgan non è nemmeno ipotizzato. Resta perciò acquisito al giudizio che il rapporto corrente tra le domande proposte dalla Fondazione nei confronti dei prefati convenuti è quello fissato inizialmente nell’atto introduttivo del giudizio e coltivato coerentemente nelle fasi successive di esso.

4.3. Ciò nondimeno, non è per questo che si può ritenere che la proroga della competenza in favore del giudice inglese risultante dalla detta norma pattizia – ed in ragione della quale è attratta alla competenza del medesimo anche la cognizione della domanda proposta in via subordinata nei confronti di JP – operi anche nei confronti della domanda proposta dalla Fondazione nei confronti di Prometeia, giacchè al riguardo assume rilievo decisivo, in contrario, la considerazione che il forum prorogatum di cui all’anzidetta norma pattizia non opera nei confronti di quest’ultima, essendo essa rimasta estranea al relativo accordo.

E’ questo un argomento che, insieme alla raccomandazione volta a patrocinare un’interpretazione restrittiva della disposizione di deroga, ha fatto più volte breccia nei ragionamenti del giudice unionale, dell’avviso che, siccome è l’incontro di volontà delle parti che giustifica il primato accordato, in nome del principio dell’autonomia negoziale, alla scelta di un giudice diverso da quello che sarebbe stato eventualmente competente ai sensi di detto regolamento, “una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto può, in linea di principio, esplicare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro accordo alla stipula di tale contratto” (Corte giust., 18/11/2020, C-519/19, Ryanair DAC; Corte giust., 8/03/2018, C-64/17, Saey Home & Garden NV/SA; Corte giust., 28/06/2017, C-436/16, Leventis e Vafeias).

In coerenza con questo orientamento; la confluenza in unico giudizio di una pluralità di domande, in ragione delle quali debba essere riconosciuta la giurisdizione convenzionale del giudice straniero quanto alla domanda principale, non vale a rendere efficace la proroga della giurisdizione anche nei confronti di quelle parti che, ancorchè convenute nel medesimo giudizio, siano rimaste tuttavia estranea alla relativa pattuizione. Costituendo una manifestazione dell’autonomia negoziale delle parti, la proroga di giurisdizione può infatti vincolare solo coloro che vi abbiano prestato il proprio consenso, senza che abbia rilevanza il carattere subordinato delle domande azionate nei confronti di chi a tale pattuizione non abbia aderito, rendendosi prevalente, rispetto a questa connotazione, il fatto che il forum prorogatum operi nel rispetto dell’autonomia delle parti stipulanti e non oltre i limiti di essi.

Di ciò queste Sezioni Unite si sono già rese interpreti – esprimendo un principio a cui il collegio intende dare continuità – segnatamente nel caso Profit investment-Commerzbank, ove si è escluso che la proroga della competenza prevista in relazione alla negoziazione in strumenti derivati intercorsa tra le parti, ed applicabile perciò alla domanda di nullità promossa dalla prima nei confronti della seconda, potesse operare anche in relazione alla domanda sempre proposta dalla Profit con il medesimo atto di citazione intesa ad accertare la responsabilità ex art. 2497 c.c. della propria controllante e dei suoi amministratori (Cass., Sez. U, 11/05/2017, n. 11519); ed ancora nel caso Nobel Maritime-Lorusso, ove si è del pari escluso che la proroga di competenza applicabile al contratto di raccomandazione già in essere tra le parti e, perciò, alla domanda di responsabilità proposta dalla seconda nei confronti della prima per il mancato rinnovo del contratto, potesse estendersi alla parallela azione di risarcimento dei danni da concorrenza sleale posta in essere dalla Nobel in concorso con terzi (Cass., Sez. U, 10/05/2019, n. 12585).

4.4. Ne discende, di conseguenza, che in parte qua il ricorso della Fondazione meriti accoglimento e che con riguardo alla domanda da essa proposte nei confronti di Prometeia la proroga di competenza in favore del giudice inglese sia inefficace e debba perciò dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano.

5. Vanno dunque respinti il primo ed il secondo motivo di ricorso e la soccombenza sul punto regola le spese del presente giudizio nel rapporto tra la Fondazione e JP Morgan.

Va accolto viceversa il terzo motivo di ricorso e la causa, dichiarata perciò la giurisdizione del giudice italiano quanto alla domanda proposta dalla Fondazione nei confronti di Prometeia e cassata conseguentemente l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto, va rinviata avanti al giudice di primo grado anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio tra dette parti.

PQM

Rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso e condanna la Fondazione di Piacenza e Vigevano al pagamento delle spese di lite/ che liquida in favore di JP Morgan Securities PLC in Euro 7200,001 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto, dichiara la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano nei confronti di Prometeia Advisor SIM e rinvia la causa avanti al Tribunale di Bologna che provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite civili, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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