Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16491 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29473-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.D., SC.DA., P.L., S.E., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 11, presso lo studio

dell’avvocato FABIO FRANCARIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ITALO FOGNIER giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1/2011 della COMM.TRIB.REG. della VAL D’AOSTA,

depositata il 03/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato FRANCARIO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di

ricorso, assorbito il secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L’Agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1/01/11 del 3 gennaio 2011 con la quale la commissione tributaria regionale della VAL D’AOSTA, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi sia il diniego del rimborso di imposta proporzionale di registro ed Invim richiesto da P.L. nonchè da E., D. e Sc.Da. (eredi di S.S.), sia la cartella di pagamento a costoro notificata per il recupero di quanto corrisposto dall’ufficio in sede di rimborso parziale dei medesimi tributi. Ciò con riguardo al contratto di compravendita 24 agosto ‘91 con il quale P.L. e S.S. acquistavano da Q.C.F. (che aveva a tal fine rilasciato procura speciale a S.S.) porzioni di un fabbricato in (OMISSIS); contratto poi dichiarato inefficace ex art. 1722 c.c., n. 4) – in quanto stipulato da S.S. alcuni giorni dopo il venir meno, per decesso del Q., del mandato a vendere – con sentenza della Corte di cassazione n. 1595 del 26 gennaio 2005.

A detta della commissione tributaria regionale, in particolare, le imposte in oggetto dovevano essere integralmente rimborsate agli eredi della parte acquirente (surrogatasi alla parte venditrice nell’anticipazione all’erario dell’Invim posta ex lege a carico di quest’ultima), atteso che il riferimento del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38 al contratto dichiarato nullo o annullato per causa non imputabile alle parti doveva estendersi anche al contratto dichiarato, non invalido, ma ab initio inefficace. Resistono con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c.. gli S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38 e art. 1722 c.c., n. 4); per avere la commissione tributaria regionale violato il principio normativo per cui il rimborso dell’imposta spetta unicamente nel caso di atto dichiarato nullo ovvero annullabile, non anche inefficace. Inoltre, la commissione territoriale non aveva considerato l’imputabilità allo S. della causa di inefficacia, posto che quest’ultimo aveva proceduto all’acquisto in forza di un mandato che sapeva essere venuto meno a seguito del decesso del mandante-venditore.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 4 e 27 anche in relazione all’art. 1203 c.c.; per avere la commissione tributaria regionale reputato gli S. legittimati ad ottenere il rimborso dell’Invim (erroneamente ritenuto dovuto) nonostante che quest’ultimo tributo fosse posto ex lege a carico esclusivo della parte venditrice, con espresso divieto di traslazione su altri (art. 27 cit.).

2. E’ fondato, con effetto assorbente della seconda censura, il primo motivo di ricorso.

In base al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38 “la nullità o l’annullabilità dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta. L’imposta assolta a norma del comma i deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l’atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

La lettera della disposizione in esame appare univoca nel riferire il diritto al rimborso dell’imposta di registro (per la parte eccedente la misura fissa) ai soli casi nei quali sia intervenuto un giudicato di nullità o annullamento dell’atto (per causa non imputabile alle parti); inoltre, occorre che l’atto dichiarato invalido non sia suscettibile di produrre effetti giuridici di sorta nemmeno in esito ad un evento successivo di ratifica, convalida o conferma.

La commissione tributaria regionale, nella sentenza qui in esame, ha ritenuto di superare il disposto normativo mediante la sostanziale equiparazione dell’atto inefficace ab origine (quale quello concluso in difetto di rappresentanza) a quello nullo; ma, ai fini in oggetto, tale equiparazione rappresenta il frutto di un’indebita estensione interpretativa dell’area di non-imposizione che, proprio in quanto tale, costituisce eccezione alla regola generale della debenza dell’imposta sull’atto oggetto di registrazione. Così da non poter trovare comunque applicazione – pur dandosi atto che non si verte, nella specie, propriamente di esenzione – oltre ai casi espressamente e tassativamente previsti.

Anche il richiamo normativo agli istituti – tipici dell’ambito negoziale – della ratifica, convalida o conferma deve essere logicamente inteso all’interno di tale ambito; sicchè l’osservazione secondo cui la ‘ratificà, in base alla disciplina generale del contratto, si riferirebbe proprio agli atti non nulli, ma appunto inefficaci per difetto di rappresentanza, non risulta di per sè dirimente nel senso voluto dalla sentenza qui impugnata. Trattandosi di espressione utilizzata dal legislatore tributario in senso generico e funzionale, più che nel richiamo recettizio di una determinata nozione o categoria giuridica mutuata dalla disciplina codicistica; così da escludere (in una ai casi di convalida o conferma) la restituzione dell’imposta ogniqualvolta l’atto sia suscettibile di produrre qualche effetto giuridico per l’intervento di una volontà o un evento successivi alla sua conclusione, e comunque manifestatisi; tutto questo, però, pur sempre nell’ambito dei soli atti dichiarati, appunto, nulli o annullabili. Prova ne sia che nella stessa disposizione, per contro, nemmeno si prende in considerazione l’istituto della conversione, ancorchè quest’ultimo sia dall’art. 1424 c.c. riferito proprio all’ipotesi di nullità contrattuale espressamente considerata dall’art. 38 cit. quale titolo per la restituzione.

Va però detto che la soluzione qui accolta si basa non soltanto sulla lettera dell’art. 38 in esame, ma anche sulla ratio impositiva; nel senso che l’imposta di registro – in quanto imposta d’atto – prescinde dalla validità ed efficacia dell’atto presentato alla registrazione, riproponendosi dunque anche sotto questo aspetto quella già evidenziata relazione di regola-eccezione che deve costituire la chiave di lettura della norma.

Una opposta conclusione non potrebbe basarsi sui precedenti di legittimità richiamati dalla commissione tributaria regionale e dalla parte controricorrente (Cass. 2698/02; 4971/03; 7340/11; 791/15), posto che dall’orientamento giurisprudenziale in materia – perlopiù formatosi in casi di insussistenza del diritto alla restituzione per imputabilità della causa di invalidità alla parte, come nel caso di simulazione assoluta del contratto; ovvero di inefficacia soltanto sopravvenuta, come nel caso di risoluzione del vincolo – non si evincono argomenti per estendere tale diritto anche ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle, di invalidità e non di mera inefficacia, prese in considerazione dalla norma.

Tutto ciò premesso, nella peculiarità del caso qui dedotto ci si trova di fronte ad un atto di compravendita di per sè valido, ancorchè inefficace; in quanto stipulato – in tal senso si esprime il giudicato di legittimità n. 1595/05 intercorso tra le parti contrattuali – da un mandatario con rappresentanza sprovvisto di poteri rappresentativi, per effetto della pregressa morte del mandante ex art. 1722 c.c., n. 4.

Estintasi, con il mandato rappresentativo, anche la procura speciale sulla base della quale la compravendita era stata stipulata, l’atto in questione era pur sempre idoneo a produrre l’effetto tipico costituito dalla sua ratificabilità, con portata retroattiva, da parte degli eredi del mandante ex art. 1399 c.c., u.c.; a nulla rilevando ai fini di causa, e sulla base dei suddetti principi, che di tale possibilità costoro non si siano poi avvalsi.

Quanto finora ritenuto esplica effetto assorbente sia dell’ulteriore problematica (dedotta anch’essa nell’articolazione del primo motivo di ricorso) della imputabilità della causa di invalidità allo S., sia del secondo motivo di ricorso; concernente la legittimazione degli eredi S. ad ottenere il rimborso dell’Invim.

Sotto quest’ultimo aspetto, è infatti evidente che – a seguito della ritenuta debenza dell’imposta di registro – correttamente il rimborso è stato dall’amministrazione finanziaria negato anche per quanto concerne l’Invim; per ragioni attinenti non già alla legittimazione dei richiedenti bensì, e più in radice, alla insussistenza dei presupposti sostanziali della restituzione, richiamandosi sotto questo profilo la disciplina Invim a quella dell’imposta di registro.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e non essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono ex art. 384 c.p.c. i presupposti per la decisione nel merito, mediante rigetto dei ricorsi introduttivi dei contribuenti.

La peculiarità della fattispecie e la delicatezza dell’opzione interpretativa depongono per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi dei contribuenti;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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