Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16491 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.05/07/2017),  n. 16491

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12892/2014 proposto da:

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIA, in

persona dell’Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato ex

lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

nonchè da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASTELFIDARDO 8, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA RITTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO GALAZZO giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 980/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Assessorato per il territorio e l’ambiente della Regione Siciliana convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, P.S. e – sulla premessa che questi aveva abusivamente occupato 1.200 metri quadrati di suolo pubblico demaniale sito nel Comune di (OMISSIS), per gli anni dal 1989 al 2000 – ne chiese la condanna al pagamento del relativo indennizzo.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale di rivendicazione della proprietà del suolo in questione.

Il Tribunale accolse in parte la domanda principale, rigettò quella riconvenzionale e condannò il convenuto al pagamento della complessiva somma di Euro 75.749,35, con gli interessi, la rivalutazione ed il carico delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dal P. e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 14 maggio 2013, in parziale riforma di quella di primo grado, ha condannato l’appellante al pagamento della minore somma di Euro 19.681,41, ponendo a carico dello stesso le ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che era infondato il primo motivo di gravame, col quale si era contestato che il terreno demaniale non fosse adeguatamente segnalato ed individuato; si trattava, invero, di una contestazione affatto generica che non teneva conto degli accertamenti eseguiti dal competente ufficio tecnico erariale.

Era fondato, invece, il terzo motivo dell’appello col quale si era contestata l’eccessività della somma della condanna. In considerazione della natura dell’occupazione, costituita da piantumazioni, dal deposito di massi e da una battuta di cemento, peraltro liberamente rimossi dall’occupante, la Corte d’appello ha ritenuto di dover liquidare l’indennità secondo l’aliquota base di Lire 1.600 al metro quadrato, senza applicare la maggiorazione del 200 per cento praticata dal Tribunale.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propone ricorso principale l’Assessorato per il territorio e l’ambiente della Regione Siciliana con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste P.S. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 8, convertito, con modifiche, nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come interpretato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 257, nonchè del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 26 luglio 1994.

Osserva l’Avvocatura dello Stato che, in base al combinato disposto di tali norme, l’aumento del 200 per cento dei canoni per le utilizzazioni senza titolo dei beni del demanio marittimo costituisce una conseguenza automatica del fatto puro e semplice dell’avvenuta occupazione. Ciò sarebbe deducibile dalla norma interpretativa di cui alla L. n. 296 del 2006, la quale ha chiarito che le utilizzazioni di cui alla norma del 1993 sono da intendere come la mera occupazione del demanio marittimo e relative pertinenze. Non sarebbe necessaria, quindi, la presenza di alcun ulteriore elemento; nè potrebbe assumere significato, come preteso erroneamente dalla Corte di merito, la circostanza che l’occupante non abbia realizzato opere inamovibili e che abbia rimosso spontaneamente l’occupazione abusiva. La rimessione in pristino, infatti, si è verificata solo nel 2000 e la domanda dell’Amministrazione era stata accolta limitatamente al periodo dal 1991 al 2000.

1.1. Il motivo è fondato.

Il citato D.L. n. 400 del 1993, art. 8 (applicabile a decorrere dal 1990, e quindi anche nel caso in esame) distingue gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi dalle utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, stabilendo che essi vengano determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall’applicazione del decreto (cioè pari al canone di concessione), maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento. Evidente è la natura sanzionatoria della misura, che distingue tra la posizione di chi occupa senza titolo il bene e chi, pur avendo un titolo concessorio, compie un utilizzo difforme del bene; e la sanzione è giustamente più grave nel primo caso, caratterizzata da un comportamento di maggiore rilievo antigiuridico.

La successiva norma di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 257 – nel disporre che l’art. 8 cit. si interpreta “nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze” – toglie ogni dubbio circa l’applicabilità dell’art. 8 anche alla mera occupazione; e, trattandosi di norma interpretativa, la stessa è retroattiva e perciò applicabile anche al caso in esame.

Da tale inquadramento la Corte deduce che non ci sono margini per collegare l’aumento del duecento per cento suindicato ad una sorta di valutazione discrezionale, fondata sulla maggiore o minore gravità dell’episodio così come concretamente svoltosi; per cui sul punto è palese l’errore in cui è caduta la Corte d’appello. Si tratta, invece, di un aumento automatico, disposto per legge con una finalità sanzionatoria, rispetto al quale nessuna valutazione è consentita al giudice di merito.

L’accoglimento del motivo impone la cassazione della sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c..

Osserva il ricorrente che la sentenza non avrebbe dato il giusto peso alla contestazione da lui proposta in primo grado e consistente nella circostanza che l’area occupata non era adeguatamente delimitata, come prescritto dall’art. 32 c.n., per cui il giudice avrebbe dovuto disporre una c.t.u. su questo punto.

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), violazione dell’art. 116 c.p.c..

Osserva il ricorrente che la censura di cui al motivo precedente renderebbe invalido l’accertamento compiuto dall’ufficio tecnico erariale di Ragusa prodotto dalla parte attrice.

4. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per l’evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi inammissibili.

Ed invero essi si risolvono nella generica riproposizione di censure di merito già esaminate e disattese dalla Corte d’appello la quale, con una propria valutazione non più discutibile in questa sede, ha considerato del tutto generiche le contestazioni avanzate dal P. e validi, invece, gli accertamenti compiuti dall’Ufficio tecnico erariale di Ragusa.

I motivi tendono dunque in modo palese a sollecitare questa Corte ad un nuovo esame del merito.

5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), violazione dell’art. 116 c.p.c..

Osserva il ricorrente che l’area occupata non è stata mai interessata da opere di difficile rimozione, per cui il parametro di Lire 3.600 al metro quadrato non poteva essere applicato, dovendosi semmai applicare solo quello di Lire 1.600 al metro quadrato. Si chiede anche a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 257, nella parte in cui prevede gli stessi parametri indennitari per le mere occupazioni e per le occupazioni con opere di facile rimozione.

5.1. Il motivo non è fondato.

Esso, infatti, per quanto è dato comprendere, lamenta che la Corte d’appello non abbia applicato come criterio di calcolo dell’indennizzo il valore di Lire 1.600 al metro quadrato, in tal modo dimostrando di non aver colto che la sentenza ha applicato proprio quel valore (come risulta chiaramente dalla p. 5 della pronuncia qui in esame). Del tutto generico è, poi, il richiamo ad una presunta arbitrarietà delle percentuali applicate ai parametri base di Lire 1.600 e Lire 3.600 al metro quadrato.

Quanto, infine, alla prospettata questione di legittimità costituzionale, se ne rileva l’evidente inammissibilità, posto che l’art. 1, comma 257, cit. pone una differenza tra la mera occupazione del bene demaniale e l’occupazione consistente nella realizzazione sul medesimo di opere inamovibili, in difetto assoluto di titolo abilitativo o di titolo abilitativo incompatibile con la destinazione e disciplina del bene stesso. In questo secondo caso l’indennizzo è commisurato ai valori di mercato, ferma restando la possibilità di imporre il ripristino dello stato dei luoghi.

La diversità di trattamento tra le due situazioni è del tutto ragionevole, mentre la distinzione che il ricorrente sollecita comporterebbe una pronuncia additiva dal contenuto evidentemente discrezionale.

6. In conclusione, è accolto il ricorso principale ed è rigettato quello incidentale.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione personale, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto:

“Il D.L. n. 400 del 1993, art. 8, convertito, con modificazioni, nella L. n. 494 del 1993 – il quale stabilisce che gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari ai canoni di concessione, con una maggiorazione del duecento o del cento per cento – deve essere interpretato nel senso che l’aumento ivi disposto è automatico ed il giudice è tenuto ad applicarlo senza alcuna valutazione discrezionale della singola fattispecie”.

Il ricorrente incidentale va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione personale; condanna P.S. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 8.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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