Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16491 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16491 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DIDONE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 29402-2011 proposto da:
SOCIETA’ GRAFICHE GELMINI SRL 09030530159 in persona
dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO
69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e
difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CASTELDELCI NATURA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona
del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 92 – Scala D/3, presso lo studio
dell’avvocato AGAMENNONE ALESSANDRO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALESI ROBERTA, giusta procura
speciale in calce al controricorso;

13

Data pubblicazione: 02/07/2013

- controricorrente avverso il decreto n. cron. 2641 del 2011 del TRIBUNALE di
PESARO del 18.10.2011, depositato il 07/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito per la controricorrente l’Avvocato Alessandro Agamennone che
si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 29402 sez. M1 – ud. 14-05-2013
-2-

14/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

R.G. 31_29402_2011

1.- La s.r.l. Grafiche Gelmini ha proposto ricorso per cassazione – affidato a tre motivi
– contro il decreto in data 7.11.2011 con il quale il Tribunale di Pesaro, provvedendo
su reclamo ai sensi dell’art. 164 1. fall., ha revocato il provvedimento del giudice
delegato di autorizzazione della predetta società ad iscrivere nuova ipoteca su beni
della s.r.l. Casteldelci Natura, in liquidazione, ammessa alla procedura di concordato
preventivo.
Resiste con controricorso la società debitrice intimata.
1.1- E’ stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il relatore ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La relazione – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio
– è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti.
2.- Il ricorso – con il quale la società ricorrente denuncia 1) violazione degli artt. 81,
100 c.p.c. e 168 1. Fall.; 2) vizio di motivazione; e 3) violazione dell’art. 168 1. hall. – è
inammissibile perché proposto contro provvedimento non impugnabile con ricorso
per cassazione.
E’ applicabile, invero, alla concreta fattispecie la giurisprudenza della S. Corte secondo
la quale <

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