Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16490 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 31/07/2020), n.16490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11393/2012 R.G. proposto da:

M.G.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gaspare

Falsitta, Silvia Panseri e Rita Gradara, con domicilio eletto presso

quest’ultima in Roma largo Somalia n. 67, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 108/18/11, depositata in data 8 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.G.A. impugna per cassazione, con due motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva annullato la cartella emessa dall’Ufficio a seguito di controllo automatizzato, ritenendo la correttezza dell’avvenuta rateizzazione del debito operata dal contribuente in 20 rate, ribadendo, peraltro, l’applicazione della sanzione nella misura del 30%.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per aver la CTR affermato, al contempo, la legittimità della rateizzazione in 20 rate trimestrali senza obbligo di fidejussione e l’applicazione nella misura del 30% dell’importo della somma residua quale sanzione.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La doglianza, infatti, denuncia come vizio motivazionale – che deve investire la ricostruzione in fatto – il ragionamento giuridico seguito dalla CTR e, dunque, la corretta applicazione delle norme rilevanti, in quanto tale aggredibile solo come violazione di legge.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, per aver la CTR ritenuto applicabile la sanzione per omesso versamento nella misura del 30%, anzichè, pur a fronte del corretto pagamento rateizzato della somma indicata nella comunicazione di irregolarità, nella misura ridotta ad un terzo.

2.1. Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, prevede “l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai predetti artt. 36-bis, comma 3 e art. 54-bis, comma 3 ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione”.

La norma subordina il beneficio della riduzione dell’ammontare della sanzione a due condizioni: a) che l’iscrizione a ruolo non sia stata eseguita; b) che il pagamento “delle somme dovute” (anche rideterminate in caso di accoglimento delle osservazioni) avvenga entro “trenta giorni dal ricevimento della comunicazione”.

Il successivo art. 3 bis, invece, accorda l’ulteriore e diverso beneficio della possibilità di rateizzare il pagamento del debito fino a venti rate e, al di sotto di un determinato residuo importo, anche senza la prestazione di fidejussione.

2.2. Orbene, la modalità di pagamento prevista in relazione al tale secondo beneficio – che comporta un soddisfacimento del credito d’imposta in tempi lunghi – non è, nè può essere considerata, equivalente al pagamento entra trenta giorni, sia perchè è assente un esplicito richiamo, sia perchè non soddisfa l’esigenza, sottostante alla valutazione premiale della riduzione della sanzione, di agevolare la rapida definizione della controversia (che, anzi, resta pendente per lungo tempo).

Nè può ritersi equivalente il pagamento, nei trenta giorni, della prima rata, sia per l’assenza di specifica equiparazione in tal senso, sia per l’inidoneità di tale adempimento (e ciò, a maggior ragione, se la prima rata sia determinata unilateralmente dal debitore) a soddisfare l’esigenza di rapida definizione della pretesa fiscale.

3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, attesa la novità della questione, vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019

Depositato in cancelleria il 31 luglio 2020

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