Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16490 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. un., 11/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12739/2019 proposto da:

M.F.B., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato PIERO LORUSSO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIMONTI 25;

– controricorrente –

e contro

ME.TE., A.A., Y.S.M., tutti nella

qualità di eredi di A.S.; B.B.; AZIENDA ASL

ROMA (OMISSIS) ora USL ROMA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 363/2018 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE TERZA

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 03/10/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CELESTE, il quale conclude per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 3 ottobre 2018 n. 363 la Corte dei Conti ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da M.F.B. per ottenere la revocazione della sentenza della terza sezione centrale di appello del 7 marzo 2013 n. 182 con la quale era stata confermata la condanna dell’odierno ricorrente, in solido con A.S. e la Fenig s.r.l. a risarcire alla Regione Lazio la somma di Euro 7.612.037,18 mentre B.B., commissario liquidatore dell’Azienda USL RM (OMISSIS), era stato riconosciuto responsabile in via sussidiaria e fino a concorrenza dell’importo di Euro 2.283.611,00.

2. La sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, accertata la tempestività del ricorso per revocazione, notificato il 3 ed il 17 giugno del 2015 e perciò soggetto alla disciplina previgente il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ha escluso che gli errori di fatto denunciati potessero essere qualificati tali e fossero perciò suscettibili di dar luogo alla revocazione chiesta.

2.1. In particolare il giudice contabile ha accertato che con riguardo alla legittimazione del Dott. M. nel processo di responsabilità erariale – in proprio e non, piuttosto e solo, nella sua qualità di legale rappresentante della Fenig s.r.l. – atteneva alla qualificazione giuridica della legittimazione nel processo, errore di diritto non suscettibile di trovare rimedio nella revocazione.

2.2. Con riguardo alla “pendenza dei giudizi sulla pretesa creditoria ritenuta definitivamente accertata negativamente” ha evidenziato che in nessuna parte della decisione di cui era chiesta la revocazione si era affermato che i giudizi, nel cui ambito si era pervenuti alle tre transazioni ritenute fonti del danno erariale accertato, erano definitivi ed anzi si era dato atto della pendenza di ricorsi per Cassazione. Ha sottolineato che l’interpretazione delle sentenza civile in questione rientrava nell’attività valutativa del giudice e non era idonea ad integrare l’errore revocatorio denunciato.

2.3. Ha ritenuto inoltre che le sentenze penali sopravvenute alla decisione in sede contabile – che avevano accertato condotte corruttive ma non anche l’esistenza di obbligazioni tra la Fenig e la Pubblica amministrazione ed anzi ne avevano riservato l’accertamento al giudice civile e contabile – non erano documenti decisivi preesistenti trattandosi di atti sopravvenuti alla sentenza del giudice contabile di cui era chiesta la revocazione e comunque privi di decisività avendo oggetto diverso e non essendo idonee in astratto a formare il convincimento del giudice erariale.

2.4. Ha escluso infine che fosse ravvisabile un vizio revocatorio con riguardo all’asserito giudicato implicito formatosi in sede penale sulla sussistenza dell’indebito e sulla sussistenza del credito oggetto delle transazioni. Il giudice contabile ha rammentato che l’oggetto del giudizio penale non è sovrapponibile a quello erariale e che tanto è sufficiente per escludere l’esistenza di un contrasto di giudicati. Inoltre le sentenze penali sono sopravvenute al giudicato contabile e non sono idonee a travolgerne la stabilità.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.F.B. affidato a cinque motivi ai quali oppone difese con controricorso il Procuratore generale rappresentante del Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti. A.S., B.B. e l’Azienda ASL Roma (OMISSIS) ora USL Roma (OMISSIS) sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, art. 395 c.p.c., D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 8, con riguardo all’individuazione del soggetto tenuto a restituire le somme percepite ed all’insussistenza della legittimazione iure proprio del M. amministratore della società Fenig s.r.l.. Sostiene il ricorrente che l’essere stato individuato quale legittimato passivo in proprio integri una vera e propria svista, un errore di fatto che si configura come travisamento delle risultanze processuali ed ha condotto a ritenere esistente una circostanza che al contrario non lo era.

5. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciato un errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice contabile per la pendenza dei giudizi sulla pretesa creditoria ritenuta definitivamente accertata negativamente.

6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce che le sentenze penali di primo grado e di appello erano intervenute successivamente alla pronuncia impugnata, tanto che era stata chiesta la sospensione del procedimento davanti al giudice contabile, e non hanno accertato alcuna appropriazione indebita ma semmai condotta una condotta corruttiva successivamente dichiarata prescritta. Pertanto la sentenza contabile, basata sul sodalizio criminoso tra l’impresa ed il funzionario pubblico, si porrebbe in contrasto con gli accertamenti contenuti nelle sentenze sopravvenute. Erroneamente perciò sarebbe stato escluso l’errore revocatorio denunciato ravvisando in ipotesi un errore di giudizio laddove invece si trattava di vero e proprio errore di fatto.

7. Con il quarto motivo poi si deduce l’esistenza di un giudicato penale implicito con riguardo all’indebito. In particolare sostiene il ricorrente che una volta esclusa l’esistenza di un peculato implicitamente e definitivamente sarebbe stata esclusa l’appropriazione indebita di denaro pubblico anche da parte del M..

8. L’ultimo motivo di ricorso investe la sussistenza del credito oggetto delle transazioni e si deduce che erroneamente il giudice contabile avrebbe trascurato di considerare che le somme, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte dei Conti nell’accertare la responsabilità erariale dell’odierno ricorrente, erano effettivamente dovute alla società FENIG.

9. Il ricorso è inammissibile.

9.1. Va premesso che la questione relativa all’esistenza della giurisdizione contabile, sottesa a molte censure formulate è stata definitivamente accertata da queste sezioni unite con la sentenza n. 473 del 2015 che proprio con riguardo al giudizio pendente tra le parti ha affermato che “In tema di assistenza sanitaria pubblica, il nuovo sistema dell’accreditamento di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, come integrato dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6 e successive modificazioni, non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico che è di natura concessoria, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell’organizzazione della P.A. per il settore dell’assistenza sanitaria, sì da poter accedere alla qualifica di ente erogatore del servizio e fornire le relative prestazioni, istituzionalmente spettanti all’ente pubblico. Ne consegue che tra quest’ultimo e la struttura accreditata si instaura un rapporto di servizio in senso lato e, laddove il privato sia chiamato a rispondere per danno erariale con riferimento ad accordi corruttivi intervenuti con il funzionario che ha agito per l’ente di appartenenza, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti.”

9.2. Va poi qui rammentato che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti pronunciata su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito. (cfr. Cass. s.u. 27/02/2017 n. 4879 ed anche Cass. s.u. 27/02/2017 n. 4879, 31/05/2016, n. 11380, 02/05/2016 n. 8586, 19/07/2013 n. 17660, e 16/02/2007 n. 3615 ed anche Cass. s.u. 31/10/2019 n. 28214) e nel caso in esame il giudice contabile non ha affatto affermato l’estraneità alla propria giurisdizione della domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 1, ma ha indagato sull’esistenza dell’errore revocatorio escludendola in esito all’analisi delle articolate censure in quella sede formulate.

9.3. Le censure formulate, nella sostanza ripropongono, i motivi del ricorso per revocazione, errores in iudicando che attengono semmai alle questioni controverse nel giudizio contabile oggetto dell’esclusiva ed insindacabile valutazione di quell’autorità giudiziaria che non mettono in nessun modo in discussione la giurisdizione in materia della Corte dei Conti. Si tratta di critiche dirette alla decisione sulla revocazione nei termini in cui questa ha escluso l’errore di fatto il che tuttavia non comporta affatto che sia stato negato di avere giurisdizione su quel fatto ma, piuttosto e proprio, ha richiesto al giudice di verificare, in base alla giurisdizione assegnatagli, l’insussistenza dell’errore revocatorio denunciato.

10. Quanto alle spese, per quanto concerne l’unica parte costituita, va qui ribadito che nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, il procuratore generale presso la Corte dei Conti ha natura di parte solo in senso formale, sicchè è esclusa l’ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. s.u. 28/02/2020 n. 5589 e 02/04/2003n. 5105). Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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