Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16490 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29357/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

APPLIED MATERIALS ITALIA SRL, B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 60/2010 della COMM.TRIB.REG. del VENETO,

depositata il 12/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 60/7/10 del 12 ottobre 2010 con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di liquidazione notificati a B.G. ed alla Applied Materials Italia srl per imposta di registro; ciò in relazione alla scrittura privata 12 luglio ‘99 con la quale il primo aveva concesso alla seconda il diritto di licenza su una serie di brevetti di cui era esclusivo titolare.

La commissione tributaria regionale ha ritenuto, in particolare, che il contratto di licenza in questione dovesse scontare la registrazione a tassa fissa, in quanto contratto relativo a prestazioni di lavoro autonomo (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 10, tariffa 2^ parte); non già in misura proporzionale del 3% in quanto ‘atto diversò avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (art. 9 tariffa 1^ parte cit.). Conclusione avvalorata dalla commissione territoriale sulla base della inclusione dei redditi derivanti dalla utilizzazione economica dei brevetti, direttamente da parte dell’inventore, nel novero dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) T.U.I.R., come richiamati dall’art. 67, lett. g) T.U.I.R..

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere dagli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione degli artt. 2222 e 2589 c.c.; artt. 9 e 10 tariffa (rispettivamente, prima e seconda parte) allegata al D.P.R. n. 131 del 1986; D.P.R. n. 131 del 1986 cit., art. 20; artt. 53 e 67 T.U.I.R., nonchè delle “istruzioni per la compilazione dei modelli unici” per l’anno d’imposta 2005. Ciò per avere la commissione tributaria regionale erroneamente applicato, all’imposta di registro, criteri di definizione propri dell’imposta sul reddito (indebitamente mutuati anche dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi nell’anno di riferimento); là dove, doveva invece affermarsi che il contratto di licenza intercorso tra le parti non aveva ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo (art. 10 tariffa cit.), bensì l’attribuzione alla società licenziataria del diritto di utilizzare, contro corrispettivo, brevetti dei quali il licenziante restava titolare, così da rientrare tra gli “atti diversi aventi per oggetto prestazioni patrimoniali” di cui alla previsione residuale dell’art. 9 tariffa cit..

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, appunto rappresentato dal contenuto del contratto di licenza in oggetto e dai suoi effetti.

2. I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitarìa, sono fondati.

La decisione della commissione tributaria regionale si basa sull’assunto che il “reddito del contribuente non possa che essere giustamente inserito tra i redditi di lavoro autonomo”, in forza di quanto eccettuato dall’art. 67, comma 1, lett. g) T.U.I.R., con richiamo all’art. 53, comma 2, lett. b) T.U.I.R.. Disposizione, quest’ultima, che annovera tra i redditi di lavoro autonomo “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno, brevetti” ecc…; sicchè qualora il reddito da utilizzazione del brevetto venga conseguito direttamente dall’inventore, si realizza reddito di lavoro autonomo, mentre qualora il reddito in questione venga conseguito da un soggetto-utilizzatore diverso dall’autore o inventore, si verterebbe di “redditi diversi” ex art. 67 cit. (come confermato anche dalle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2004-2005, da cui “si evince chiaramente che i “proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno ed invenzioni, da parte dell’autore o inventore, vanno dichiarati nella sezione 3^ (altri redditi di lavoro autonomo))”.

Orbene, questa ratio decidendi non può trovare condivisione, risultando effettivamente viziata sotto entrambi i profili dedotti nelle censure in esame.

La commissione tributaria regionale ha infatti inteso individuare il regime dell’imposta di registro nella specie applicabile sulla base dei parametri definitori propri dell’imposta sul reddito; da qui l’opzione per la registrazione a tassa fissa in forza della assimilazione del corrispettivo pattuito dalle parti nel contratto di licenza in oggetto ad una prestazione di lavoro autonomo ex art. 10 tariffa 2^ parte D.P.R. n. 131 del 1986.

Ora, al di là della mancanza nella sentenza impugnata di qualsivoglia precisazione in relazione alla qui ricorrente genesi della titolarità del brevetto da parte del contribuente-licenziante (se cioè si verta, nella specie, di brevetto conseguente ad invenzione occasionale, o allo svolgimento di una specifica attività di ricercatore; in regime vuoi di impresa vuoi, appunto, di lavoro autonomo), è dirimente osservare come l’imposta di registro non colpisca la ricchezza in quanto “reddito” (da lavoro, capitale, impresa ecc…), bensì in quanto entità economica denotante, al momento del suo trasferimento o comunque della sua deduzione in un “atto” volto alla regolazione di un affare, espressione indiretta di capacità contributiva.

Mentre dunque la nozione e la classificazione del reddito sono essenziali nell’imposizione diretta, non altrettanto può dirsi per l’imposta di registro; la quale, proprio perchè imposta d’atto, prescinde dalla natura reddituale o non reddituale della prestazione, soffermandosi unicamente sugli effetti giuridici prodotti dall’atto in relazione al trasferimento di entità economiche. Queste ultime valutate, nel caso di contratti a titolo oneroso di contenuto patrimoniale, sulla base imponibile costituita non già dall’ammontare di un reddito percepito, ma di quello dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto (art. 43 lett. h); D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51).

Ciò premesso, nel caso di specie non ci si trova di fronte ad un “contratto relativo a prestazioni di lavoro autonomo” ex art. 10 tariffa 2^ parte (comportante l’applicazione dell’imposta di registro, in caso d’uso, in misura fissa); non solo perchè – come detto – non vi è alcuna certa relazione tra l’invenzione brevettata e lo svolgimento di lavoro autonomo da parte dell’inventore, ma anche e soprattutto perchè oggetto della scrittura privata in questione (il cui contenuto essenziale è riprodotto in ricorso) non è l’erogazione di una prestazione di lavoro autonomo o assimilato, bensì la concessione di sfruttamento economico di una serie di brevetti da parte della società licenziataria.

In sostanza, l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto (costituenti il cardine del regime applicativo dell’imposta di registro, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20) depongono univocamente per il trasferimento a terzi (non della titolarità dei brevetti, che resta in capo al concedente, ma) del godimento economico dei medesimi per un determinato periodo di tempo, ed a fronte del pagamento di un determinato corrispettivo annuo; ciò nell’ambito della disposizione negoziale di un diritto di natura strettamente patrimoniale, in quanto qui considerato nel suo sostrato, non morale di paternità dell’invenzione industriale, bensì puramente economico (art. 2589 c.c.).

Il che evoca figure negoziali (si pensi, ad esempio, alla locazione) suscettibili di rilevare fiscalmente, al contempo, sia quanto ad imposizione diretta del “reddito” periodicamente percepito nell’esecuzione del contratto sotto forma di canoni o, come nella specie, di royalties, sia quanto ad imposizione di registro in misura proporzionale al corrispettivo pattuito.

Più consona alla fattispecie, dunque, è l’ipotesi residuale – in contesto di non assoggettamento dell’operazione ad Iva – di cui all’art. 9, tariffa 1, parte D.P.R. n. 131 del 1986, appunto disciplinante gli atti diversi da quelli indicati “aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” (3%).

Ne segue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e non essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti, ex art. 384 c.p.c., per la decisione nel merito mediante rigetto del ricorso introduttivo proposto dal B. e dalla Applied Materials Italia srl.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico solidale delle parti intimate; le spese dei gradi di merito vengono compensate, in ragione della particolarità della fattispecie, caratterizzata anche dall’esito contrastante di primo e secondo grado.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo proposto dalle parti intimate B.G. ed Applied Materials srl;

– condanna queste ultime, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito; compensa le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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