Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16490 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16490 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DIDONE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 25711-2011 proposto da:
LO COCO GIACOMO LCCGCM53L19F377I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 55, presso lo
studio dell’avvocato SINESIO ANTONIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato PANTUSO SALVINO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO 130/08 MANDALA’ ANTONINO;
– intimato avverso il decreto n. 4158/2011 del TRIBUNALE di PALERMO del
27/06/2011, depositato 11 20/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

Data pubblicazione: 02/07/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO che nulla osserva.

Ric. 2011 n. 25711 sez. MI – ud. 14-05-2013
-2-

R.G. 30_25711_2011

1.- Lo Coco Giacomo ricorre per cassazione – formulando un solo motivo con il quale
denuncia violazione di legge – contro il decreto depositato in data 20.9.2011 con il quale il
Tribunale di Palermo ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del fallimento di
Mandalà Antonino, in relazione all’esclusione del credito (insinuato tardivamente)
derivante da rapporto di lavoro, ritenuto non provato dal tribunale.
Non ha svolto difese la curatela intimata.
1.1- E’ stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il relatore ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.
La relazione – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio – è
stata comunicata al P.M. e notificata alle parti.
2.- L’unico motivo di ricorso – con il quale è denunciata la violazione dell’art. 99 1. fall. – è
inammissibile.
Invero, va evidenziato che il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibile la
produzione di documenti autorizzata dal giudice relatore poiché nel giudizio di
opposizione allo stato passivo – che, nella disciplina introdotta con il d.lgs. 9 gennaio 2006,
n. 5, ha natura impugnatoria ed è fondato sul principio dispositivo, nonché sulle ordinarie
regole di ripartizione dell’onere della prova – il potere del tribunale di autorizzare la
produzione di ulteriori documenti, diversi da quelli prodotti con il ricorso in opposizione,
secondo quanto previsto dall’art. 99, ottavo comma, della legge fall., nel testo stabilito dal
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, è stato soppresso in seguito alle modifiche apportate dall’art. 6,
quarto comma, del d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
Tale ratio decidendi (con la connessa dichiarazione di inammissibilità della produzione
dei documenti come autorizzata dal relatore) non è affatto impugnata dal ricorrente, il
quale si limita ad affermare il principio – non escluso dal tribunale – dell’ammissibilità
della produzione di nuovi documenti con l’opposizione allo stato passivo.
D’altra parte, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., nel ricorso non risultano specificamente
indicati i documenti sui quali il ricorso si fonda, fatta eccezione per un generico richiamo
alle “buste paga”.

3.- Il ricorso, quindi, (leve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio (lei 14 maggio 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Ritenuto in fatto e in diritto

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