Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1649 del 26/01/2021
Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1649
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23221/2019 R.G. proposto da:
B.D., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce
al controricorso depositato nel giudizio iscritto al n. 19836/2013
R.G.N. di questa Corte, definito con ordinanza n. 8423 del 2017,
dall’avv. GIANNINI Luigi Maria ed elettivamente domiciliato in
Barletta, alla via Indipendenza, n. 30, presso lo studio legale del
predetto difensore;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SERVIZIO RISCOSSIONI s.p.a. (già Equitalia Sud s.p..a), in
persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso l’ordinanza di questa Corte n. 8423/17, depositata in data
31/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
Fatto
FATTO e DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
Il ricorrente ha chiesto correggersi l’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte in epigrafe indicata, là dove vengono indicati come controricorrenti ” B.D.” e ” G.L.M.”, mentre quest’ultimo era il difensore del primo.
Deve premettersi che “Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione” (Cass. n. 572 del 2019).
Ciò posto, rileva il Collegio che nel frontespizio dell’ordinanza di cui si chiede la correzione vengono erroneamente indicati come “controricorrenti”, ” B.D., G.L.M.”, mentre in realtà quest’ultimo era il difensore del primo, per come risultante dalla procura speciale in calce al controricorso depositato in quel giudizio (R.G.N. n. 19836/2013). peraltro, nel corpo della motivazione della predetta ordinanza, questa Corte ha correttamente indicato quale controricorrente il solo B..
Tale indicazione è quindi frutto evidente di un errore materiale che può essere emendato con la procedura attivata dal ricorrente, il cui ricorso va quindi accolto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
dispone che il frontespizio dell’ordinanza di questa Corte n. 8423/17, depositata il 31/03/2017, sia corretto nel senso che ove è scritto ” B.D., G.L.M.” si intenda scritto ” B.D., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. G.L.M. presso il cui studio legale, sito in (OMISSIS), è elettivamente domiciliato” e dove è scritto “controricorrenti” si intenda scritto “controricorrente”.
Dispone, altresì, che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021