Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1649 del 23/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1649 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CALAFIORE DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 3186-2011 proposto da:
MELE

MLESVT48M26C335G,

SALVATORE

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA APPIA PIGNATELLI 292, presso
lo

studio

rappresentato

VINCENZO

dell’avvocato
e

difeso

dall’avvocato

COTARDO,
LEONARDO

MAIORANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
4015

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 23/01/2018

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, CLEMENTINA PULLI,
ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

di LECCE, depositata il 10/12/2010 r.g.n. 8905/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA
CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

avverso la sentenza n. 3125/2010 della CORTE D’APPELLO

R.g.n. 29324E40′
Mele/Inps

Fatti di causa
Con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte d’Appello di Lecce ha
confermato la decisione di prime cure di rigetto della domanda di Salvatore Mele
tesa ad ottenere la condanna dell’INPS a pagargli la pensione d’anzianità calcolata
sulla base delle retribuzioni svizzere effettivamente corrisposte e secondo il sistema
retributivo vigente in Italia.
La predetta Corte ha posto a base della motivazione la necessaria applicazione della

presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti
previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali
di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto
nei Paesi esteri è determinata in conformità dei criteri stabiliti dalla anzidetta
disposizione.
Salvatore Mele chiede l’annullamento di tale sentenza sulla base di quattro motivi.
l’INPS resiste con controricorso illustrato da memoria.
Ragioni della decisione
1. Oggetto del contendere è la legittimità o meno delle modalità di liquidazione
della pensione spettante ai cittadini italiani che hanno prestato attività lavorativa in
Svizzera: il ricorrente, infatti, si duole del fatto che l’INPS gli abbia liquidato la
pensione assumendo come base di calcolo non già la retribuzione effettivamente
percepita in tale Paese (come a suo avviso avrebbe dovuto fare in virtù del disposto
dell’art. 1, I. n. 283/1973, che, nel ratificare la Convenzione stipulata tra l’Italia e la
Svizzera in materia di sicurezza sociale del 4.7.1969 aveva fissato il principio
secondo cui il calcolo della loro pensione sarebbe stato effettuato come se
l’assicurato avesse lavorato in Italia), bensì una retribuzione teorica, ottenuta
rapportando la retribuzione effettiva al maggior importo dei contributi previdenziali
che sarebbero stati dovuti qualora essi avessero effettivamente lavorato in Italia,
secondo modalità poi consacrate dall’art. 1, comma 777, I. n. 296/2006, che, nel
dettare l’interpretazione autentica dell’art. 5, comma 2°, d.P.R. n. 488/1968, ha
previsto che esso s’interpreti nel senso che «in caso di trasferimento presso
l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti
previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali
di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto
nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per
cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e
superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono», facendo salvi «i

1

L. n. 296 del 2006, art.1, comma 777, secondo cui in ipotesi di trasferimento

.3
R.g.n. 2.6938/2.040—
Mele/In ps

trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore
della presente legge».
2.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art.

51 del Trattato istitutivo CEE del 1957 (divenuto art. 42 CEE) e dell’art. 23 comma
1 del Regolamento comunitario n. 1408/1971 nonché dell’art. 1 comma 777 della

legge 296 del 2006 in ordine al quale chiede, in via subordinata, il rinvio in via
pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE. In particolare, assume che il citato

delle prestazioni in denaro da individuarsi esclusivamente in funzione dei guadagni
accertati. Inoltre, lamenta la sostanziale discriminazione subita per effetto
dell’applicazione del calcolo contributivo.
3.

Il motivo è infondato. Deve rilevarsi che esso assume a parametro di legittimità

disposizioni che non hanno alcuna capacità regolativa della fattispecie, avendo
questa Corte già chiarito che la vicenda per cui è causa, concernendo il
trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi
versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi
internazionali di sicurezza sociale, e non già la totalizzazione dei contributi prevista
dal Regolamento cit. quale unica misura rilevante ai fini pensionistici, inerisce ad
una disciplina normativa peculiare ai rapporti fra Italia e Confederazione Svizzera,
estranea all’ambito previsionale della legislazione comunitaria in tema di sicurezza
sociale (Cass. nn. 11406/2013, 22551/2013, 22798/2013, 22874/2013 e
22877/2013). Si è affermato, infatti, che gli artt. 3, n. 1, e 10 del Regolamento CE
n. 1408/1971, si limitano ad affermare la regola, rispettivamente, secondo cui «le
persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono
applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e
sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse
condizioni dei cittadini di tale Stato» e che «le prestazioni in danaro per invalidità,
vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia
professionale e gli assegni in caso di morte acquisiti in base alla legislazione di uno
o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né
sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel
territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione
debitrice».
4.

Contrari argomenti non possono desumersi da quanto affermato dalla Corte di

Giustizia UE nella sentenza 15.1.2002, C-55/00, Gottardo, secondo la quale, «nel
mettere in pratica gli impegni assunti in virtù di convenzioni internazionali,
indipendentemente dal fatto che si tratti di una convenzione tra Stati membri

2

Regolamento, all’articolo 23 comma 1, abbia dettato parametri fissi per il calcolo

R.g.n. -26433-872trit

Mele/lnps

ovvero tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, gli Stati membri […] devono
rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù del diritto comunitario»: come già
rilevato da questa Corte nelle pronunce dianzi cit., trattasi infatti di decisione
adottata in una vicenda in cui oggetto del contendere era precisamente il diritto
della pensionata ad ottenere la totalizzazione dei contributi rivenienti dal lavoro
svolto in Italia, in Francia e nella Confederazione Svizzera, negatole dall’INPS sul
(solo) presupposto che non avesse cittadinanza italiana, e dunque in fattispecie
affatto differente da quella per cui è causa, nella quale, ripetesi, si controverte circa
le modalità della ricongiunzione dei contributi e non della loro totalizzazione.
5.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 6

della convenzione europea dei diritti dell’uomo in combinazione con l’art. 117 Cost.
e contrarietà dell’art. 1 comma 777 della legge n. 296/2006 al principio dell’equo
processo.
6.

Deve anzitutto ribadirsi che le disposizioni della Carta di Nizza non sono ratione

temporis applicabili a fattispecie relative a periodo anteriore alla data di entrata in
vigore del Trattato di Lisbona (1°.1.2009), a partire dalla quale soltanto la Carta, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, TUE, ha acquisito lo stesso valore dei Trattati (cfr. in tal
senso CGUE, 26.3.2015, C-316/13, Fenoll). D’altra parte, ed in termini più generali,
questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, nel sistema normativo delineatosi
successivamente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo non ha modificato la propria posizione nel sistema delle
fonti: il rinvio alla Convenzione operato dall’art. 6, par. 3, TUE, non impone infatti
al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la
CEDU, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la
norma di diritto nazionale in contrasto con essa, atteso che, in tale evenienza, il
rimedio è costituito dal giudizio di legittimità costituzionale della norma interna per
contrasto con l’art. 117 Cost. (cfr. in tal senso Cass. n. 4049 del 2013, sulla scorta
di Cass. S.U. n. 9595 del 2012). E trattandosi di conclusioni in linea con reiterati
arresti della Corte costituzionale (cfr. in specie Corte cost. nn. 80 e 303 del 2011,
349 del 2007, nonché, più di recente, n. 210 del 2013) e della stessa Corte di
Giustizia UE, la quale ultima ha recisamente escluso che l’art. 6, par. 3, TUE,
disciplini il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e a
fortiori determini le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di
conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione e una norma di diritto nazionale,
precisando in particolare che esso «non impone al giudice nazionale, in caso di
conflitto tra il diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le
disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto

3

■■•

R.g.n. 2.6938f2CITCY
Mele/Inps

con essa» (così in part. CGUE, 24.4.2012, C-571/10, Kamberaj; nello stesso senso,
CGUE, 26.2.2013, C-617/10, Akerberg Fransson), non può questa Corte che darvi
in specie continuità, ciò che esclude in radice che Corte di merito, dando
applicazione all’art. 1, comma 777, I. n. 296/2006, possa essere incorsa in alcuna
violazione delle disposizioni citate nella rubrica dei motivi in esame.
7. Ciò premesso, il motivo è pure infondato anche laddove si verifichi la possibile
incostituzionalità dell’art. 1 comma 777 della legge n. 296/2006 sotto il profilo della

riguardo, rilevare che la Corte costituzionale, dopo aver affermato che, nel
bilanciamento tra la tutela dell’interesse sotteso all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, e la
tutela degli altri interessi costituzionalmente protetti complessivamente coinvolti
nella disciplina recata dall’art. 1, comma 777, I. n. 296/2006, sussistevano quei
preminenti interessi generali che giustificano il ricorso alla legislazione retroattiva,
trattandosi in specie di assicurare che il sistema previdenziale risponda a criteri di
corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate e di impedire
alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a
vantaggio di altri, così garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di
solidarietà che occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri
valori costituzionali, ha dapprima rilevato come l’art. 1, comma 777, cit., sia
ispirato ai principi di uguaglianza e di proporzionalità, in quanto, tenendo conto
della circostanza che i contributi versati in Svizzera sono notevolmente inferiori a
quelli versati in Italia, si limita ad operare una riparametrazione diretta a rendere i
contributi proporzionati alle prestazioni, in modo da livellare i trattamenti per
evitare sperequazioni e rendere sostenibile l’equilibrio del sistema previdenziale a
garanzia di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni (sent. n. 264 del 2012), e
da ultimo ha dichiarato inammissibile l’ulteriore questione di legittimità
costituzionale della disposizione in esame, sollevata da questa Corte, con ordinanza
n. 4881 del 2015, per contrasto con l’art. 117, comma 1°, Cost. in relazione all’art.
6, par. 1, e all’art. 1, Protocollo n. 1 allegato alla CEDU, per come interpretato dalla
Corte EDU nella sentenza 15.5.2014 (Stefanetti ed altri c/ Italia): ha osservato,
infatti, il giudice delle leggi che la citata sentenza della Corte EDU non evidenzia
«un profilo di incompatibilità, con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, che
sia riferito, o comunque riferibile, alla disposizione nazionale in esame, in termini
che ne comportino, per interposizione, il contrasto – nella sua interezza – con l’art.
117, primo comma, Cost.», quanto piuttosto «l’esistenza di una più circoscritta area
di situazioni in riferimento alle quali la riparametrazione delle retribuzioni percepite
in Svizzera, in applicazione della censurata norma nazionale retroattiva, può

violazione dell’art. 6 della CEDU attraverso l’art. 117 Cost. E’ sufficiente, al

34 64%0 M
R.g.n. 2693812010
Mele/Inps

entrare

in

collisione

con

gli

evocati

parametri

convenzionali

e,

corrispondentemente, con i precetti di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione», e dato atto che tale area non è stata delineata in termini generali nella sentenza della
Corte EDU, il cui giudizio tiene invece conto, «quali “elementi pertinenti”, dei lunghi
periodi da quei soggetti trascorsi in Svizzera, della entità dei contributi ivi versati,
della loro categoria lavorativa di appartenenza e della qualità dei rispettivi stili di
vita» – ha concluso nel senso che «l’indicazione di una soglia (fissa o proporzionale)

l’individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo
essenziale del diritto leso, […] presuppongono, evidentemente, la scelta tra una
pluralità di soluzioni rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore» (così
Corte cost. n. 166/2017).
8.

Il terzo motivo, che ha per oggetto la denuncia di violazione del principio di

corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. per
omessa pronuncia sulla questione relativa all’affermato contrasto esistente tra l’art.
51 del Trattato CEE, il Regolamento Comunitario n. 14081/1981 e l’art. 1 comma
777 della legge n. 296/2006, in relazione al disposto dell’art. 360 primo comma n.
4 cod. proc. civ., è inammissibile in quanto omette di riferire con la necessaria
specificità i motivi d’appello sui quali si sarebbe omesso di giudicare .
9.

Questa Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui il ricorso per

cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio
dell’autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l’esposizione dei
motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo
grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare
atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e
delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse
univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il
contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte.
Solo nel caso della deduzione del vizio per omessa pronuncia su una o più domande
avanzate in primo grado è, invece, necessaria, al fine dell’ammissibilità del ricorso
per cassazione, la specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame
sui quali egli non si sarebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la
conoscenza puntuale dei motivi di appello ( Cass. n. 14561/2012; 17049/2015),
10. Il quarto motivo, relativo alla violazione e o falsa applicazione dell’art. 1
comma 13 della legge n. 335/1995, in ragione del fatto che il ricorrente alla data
del 31 dicembre 1995 aveva maturato diciotto anni di contribuzione e dunque il
diritto al mantenimento del sistema retributivo, è pure infondato.

5

e di un non superabile limite di riducibilità delle “pensioni svizzere” […] come pure

?) 436/20-M
R.g.n.-269-38f=
Mele/Inps

11. La questione è stata esaminata da questa Corte di cassazione che ha chiarito
la specificità della disciplina transitoria applicabile alla fattispecie in esame, rispetto
a quella generale di cui all’art. 1 comma 13 della legge n. 335/1995. In particolare,
Corte di Cassazione n. 6045/2014, ha accertato la specificità della disciplina relativa
alle cosiddette pensioni svizzere, alla quale va ricondotto il D.L. n. 108 del 2002,
art. 3 conv. in legge n. 172/2002 quale norma transitoria nel passaggio alla c.d.
totalizzazione internazionale, atteso che la minore entità della contribuzione versata

comunque sul meccanismo “retributivo” di liquidazione della pensione non
sovrapponibile, dunque, per le specificità anzidette a quello previsto per gli iscritti
alla previdenza obbligatoria.
12. Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. In considerazione della novità e
straordinaria complessità della questione trattata, per il cui esito ultimo è stato
necessario attendere il citato pronunciamento del giudice delle leggi, sussistono
giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 ottobre 2017.

in Svizzera rispetto a quella versata in Italia a parità di retribuzione si riverberava

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