Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1649 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.23/01/2017),  n. 1649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15512-2013 proposto da:

B.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARMINE COVINO;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. R. PEREIRA

78, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LO RETO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO FURIOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1434/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI EMILIO;

udito l’Avvocato MARTUCELLI Carlo, difensore della ricorrente che si

riporta agli atti depositati insiste per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FURIOSI Stefano difensore del resistente che ha

chiesto l’accoglimento del controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.R. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi il fratello B.G. per far accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del testamento pubblico in data 29.1.2001 per Notaio C. di (OMISSIS) contenente le ultime volontà della madre M.R., deceduta il (OMISSIS), con conseguente apertura della successione legittima ex art. 566 c.c., e, previa individuazione dell’asse ereditario e collazione, attribuzione all’attrice di una quota pari alla metà del patrimonio relitto. Formulava altresì, in via subordinata, domanda di riduzione della quota assegnata al fratello nella misura necessaria a consentire la reintegrazione di quella spettante le per legge.

Si costituiva in giudizio il convenuto che chiedeva il rigetto di tutte le domande e deduzioni avversarie e, in via riconvenzionale, l’accertamento e il computo del valore dei beni donati dalla defunta alla figlia, oltre al risarcimento dei danni morali subiti per le espressioni offensive contenute nell’atto di citazione.

Con sentenza n. 924/2010 il Tribunale rigettava le domande di nullità e annullabilità del testamento pubblico della M. e la domanda subordinata di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della quota di legittima, condannando l’attrice alla rifusione delle spese di lite e di CTU.

Con sentenza n. 1434/13 Corte di appello di Milano rigettava l’impugnazione proposta dall’attrice.

Secondo i Giudici: non era tale da inficiare la validità del testamento pubblico la circostanza che il notaio, prima della redazione dell’atto, avesse preso appunti in occasione di un incontro con la testatrice avvenuto in data precedente a quella risultante dal testamento, posto che non solo aveva dato lettura, in presenza delle testatrice e dei testimoni dell’atto scritto a macchina riportante la volontà in precedenza espressa dalla testatrice ma l’aveva completato con le postille che la de cuius aveva voluto aggiungere, con particolare riferimento al lascito di gioielli in favore della figlia; per quel che riguardava la altre anomalie dell’atto denunciate, si trattava di circostanze in parte smentite dal testo dell’atto pubblico in parte inconsistenti e inconferenti; era da escludere che la testatrice versasse in stato d’incapacità di intendere e di volere a stregua delle circostanze emerse da tutte le deposizioni testimoniali escusse, ad eccezione di quelle rese dal convivente e dai figli dell’attrice; d’altra parte, le certificazioni mediche prodotte avevano attestato patologie del tutto estranee a una presunta incapacità dell’attrice, meramente asserita da un parere medico rilasciato il 20-12-2004, irritualmente prodotto e, in ogni caso, contenente giudizi opinabili e singolari considerazioni riferite al momento della redazione del testamento pubblico; tali conclusioni non erano scalfite dalle considerazioni compiute dalla difesa dell’appellante secondo cui lo stato di incapacità della de cuius sarebbe stato aggravato dal rapporto di succubanza rispetto al figlio B.G..

In relazione alle doglianze sollevate con riferimento alla ricostruzione dell’asse ereditario, erano ritenute inammissibili le censure in proposito articolate; in particolare, l’appellante non aveva offerto la prova circa gli atti di compravendita che il figlio avrebbe effettuato previa elargizione di somme di denaro da parte della madre;

sfornite di prova erano le affermazioni circa la indebita percezione da parte del convenuto dei canoni di locazione così come il diritto dell’attrice sui gioielli della madre;

il valore del compendio ereditario era stato determinato con stima da parte del consulente di ufficio genericamente contestato dall’attrice e che il tribunale aveva ritenuto esente da vizi.

2. – Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione B.R. sulla base di undici motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo censura la decisione gravata che aveva escluso la nullità del testamento pubblico, pur essendo risultato dalle stesse dichiarazioni del notaio che lo stesso era stato redatto in data diversa da (antecedente a) quella risultante dall’atto, senza che dallo stesso risultasse la visita domiciliare nel corso della quale aveva in realtà raccolto le dichiarazioni di ultima volontà.

Denuncia la non veridicità delle circostanze menzionate nell’atto in merito al luogo in cui il notaio aveva raccolto le dichiarazioni della de cuius, immobilizzata al letto in gravi condizioni di salute, completamente cieca e non in grado di sottoscrivere; il notaio avrebbe dovuto verificare, attraverso visita medica specialistica, le condizioni di capacità di intendere e di volere della donna.

Evidenzia il comportamento del notaio che aveva a lungo tergiversato prima di consegnare copia dell’atto richiesta dall’attrice.

1.2. Il motivo è infondato.

La sentenza ha correttamente operato – con riferimento alla stipula del testamento pubblico- la distinzione fra operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda che, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale. Ai fini della validità del testamento, qualora la scheda sia stata predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi (Cass. 2742/1975) il che -secondo quanto accertato dai Giudici – si è appunto verificato nella specie d’altra parte, la cecità del testatore non è causa di invalidità del testamento pubblico (Cass. 3939/1983).

2. – Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di circostanze decisive da cui sarebbe emerso lo stato di incapacità di intendere e di volere della testatrice, non avendo considerato le circostanze riferite al riguardo dai testi escussi sulle condizioni mentali e fisiche della donna mentre le deposizioni favorevoli alla controparte erano smentite dalla documentazione clinica prodotta e dalla relazione del prof. Ma.Fr..

3. – Il terzo motivo censura la sentenza impugnata laddove aveva confermato la decisione di primo grado che, nell’escludere lo stato di incapacità, aveva fondato il proprio convincimento su giudizi e valutazioni dei testimoni, svalutando certificati medici e le argomentazioni date dal prof. Ma. o ancora la circostanza obiettiva del sequestro della madre da parte del figlio quando la prova testimoniale deve avere a oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti.

4. Il quarto motivo deduce che la motivazione della sentenza impugnata si era basata su un mero rinvio a quella del primo giudice, senza che i Giudici di appello avessero proceduto all’esame della documentazione medica attestante le gravi condizioni di salute che integravano lo stato di incapacità previsto dall’art. 591 c.c.,evidenziando, in proposito, travisamento compiuto dal tribunale delle risultanze emerse da tale certificazione.

5. Il quinto motivo denuncia la mancata ammissione della consulenza tecnica, chiesta sia in primo grado sia con l’appello, e che comunque il giudice può disporre di ufficio, trattandosi di mezzo indispensabile per verificare le condizioni mentali della testatrice.

6. Il sesto motivo censura la sentenza impugnata laddove aveva escluso lo stato succumbanza in cui si trovava la madre nei confronti del figlio;

denuncia l’omesso esame delle circostanze emerse a proposito del comportamento del convenuto, il quale si era fatto consegnare dalla sorella le chiavi dell’appartamento in cui abitava la madre – ubicato sullo stesso pianerottolo in cui risiedeva il predetto – chiudendola in casa in modo da impedire che la stessa avesse contatti con l’esterno.

7. Il settimo motivo denuncia la nullità del testamento per violazione dell’art. 51 legge notarile non essendo state adottate le prescrizioni stabilite per la redazione degli atti che abbiano ad oggetto beni immobili.

8. L’ottavo motivo denuncia che -contrariamente a quanto affermato dai Giudici – erano stati documentati gli atti di disposizione del patrimonio della madre compiuti a proprio esclusivo vantaggio dal convenuto.

9. Il nono motivo denuncia l’erronea valutazione delle prove esperite relativamente a quanto emerso circa l’ammontare dei canoni di locazione percepiti da B.G. con riferimento agli appartamenti assegnati per testamento alla ricorrente.

10. Il decimo motivo censura la sentenza laddove, contrariamente a quanto emerso dalla istruttoria testimoniale espletata, aveva escluso il diritto dell’attrice sui gioielli di proprietà della madre in possesso del fratello.

11. L’undicesimo motivo lamenta che la Corte di appello avesse ritenuto generiche le censure sollevate con l’appello alla stima compiuta dal CTU del valore del compendio immobiliare lasciato dal de cuius, quando invece le critiche erano state analitiche, specifiche e supportate dalla consulenza di parte la quale aveva evidenziato, fra l’altro la potenzialità commerciale del locale adibito ad autorimessa; comunque il valore effettivo del garage autorimessa era di rilevantissimo valore, ben superiore a quello quantificato da consulente di ufficio.

12. Vanno esaminati i motivi, due, tre, quattro, cinque, sei, otto, nove, dieci e undici: le doglianze hanno a oggetto gli accertamenti di fatto compiuti dai Giudici ovvero la valutazione degli elementi di prova che sarebbero emersi, per cui si impone la trattazione unitaria dei predetti motivi.

Occorre premettere che alla specie trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso per l’omesso esame di elementi istruttori ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. Ed invero, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle Prell., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. v. Cass. 14324/15; S.U. 8053/14. D’altra parte, appare opportuno precisare che, in relazione al fatto decisivo, deducibile ex art. 360, n. 5 cit., occorre che la acquisizione di documento o delle risultanze di una prova, di cui si lamenti l’omesso sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui si è fondato il convincimento del giudice del merito, si che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base. Pertanto, non può essere dedotto il vizio di motivazione per denunciare il mancato esame di elementi che, nel coacervo delle acquisizioni istruttorie, siano suscettibili di essere liberamente apprezzati unitamente ad altri con essi contrastanti nell’ambito della valutazione discrezionale del complessivo materiale probatorio riservata al giudice di merito altrimenti la Corte di Cassazione verrebbe in sostanza investita del riesame del merito della controversia, che è sottratto al giudice di legittimità.

Nella specie, da un canto, dalla sentenza impugnata risulta che i Giudici hanno esaminato e valutato i fatti storici, principali e secondari, decisivi tenendo conto criticamente di quelli che erano stati i motivi di appello; dall’altro, le doglianze formulate dalla ricorrente a proposito delle condizioni e dello stato di succumbanza della de cuius, della ricostruzione e del valore dell’asse ereditario, della proprietà dei beni mobili o ancora circa gli atti di disposizione che si assume compiuti dal convenuto si risolvono nella censura della valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali (deposizioni testi; parere medico che, quale perizia medica di parte, è una mera difesa tecnica), sollecitando la ricorrente – attraverso la prospettazione soggettiva di una difforme ricostruzione in fatto – un inammissibile riesame del merito; non diversamente deve ritenersi a proposito delle censure mosse alla stima compiuta dal consulente circa il valore attribuito al compendio immobiliare e, in particolare modo, al locale officina laddove, facendo fra l’altro riferimento anche alla eventuale trasformazione futura della destinazione del cespite, la ricorrente in effetti contrappone una personale valutazione; ancora, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità la decisione di ammettere o meno la consulenza tecnica di ufficio.

Va esaminato quindi il settimo motivo.

7.2 Il motivo è infondato.

Il testamento – olografo o pubblico che sia – non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell’atto, che questi siano comunque identificabili senza possibilità di confusioni, salva la necessita, la quale peraltro non attiene ad un requisito di regolarità e validità del testamento, che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, provvedano essi ad indicare specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confinazioni ecc..

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ratione temporis applicabile, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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