Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16489 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 31/07/2020), n.16489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6293/2012 R.G. proposto da:

Equitalia Nord Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Rosa

Verna e Paolo Boer, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma

Piazza Cola di Rienzo n. 69, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Sodexo Motivation Solutions Italia Srl, già Sodexho Pass Srl;

– intimata –

Agenzia delle entrate

– intimata –

avverso la sentenza della Commissioni tributaria regionale della

Lombardia n. 94/08/11, depositata 13 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Sodexo Motivation Solutions Italia Srl chiedeva, in data 12 maggio 2005, il rimborso del proprio credito Iva per l’anno 2004, istanza che era presentata direttamente ad Equitalia Esatri Spa quanto all’importo di Euro 516.456,00 e all’Agenzia delle entrate per la residua somma di Euro 2.033.841,00.

Il primo importo veniva accreditato in data 6.2.2006, mentre per il restante credito l’Agenzia delle entrate emetteva l’ordinativo di pagamento in data 7.8.2006, per capitale ed interessi alla data del 7 agosto, che veniva eseguito in data 19.1.2007.

La società chiedeva, quindi, il pagamento degli interessi maturati per l’ulteriore ritardo che indicava in complessivi Euro 30.677,98, istanza riconosciuta congrua dall’esattoria per il minor importo di Euro 25.328,78.

Tale atto, quale diniego parziale di rimborso era impugnato, con ricorso notificato il 31 gennaio 2008, dalla contribuente, che chiedeva anche il riconoscimento degli interessi anatocistici.

L’impugnazione, rigettata dalla CTP di Milano, era accolta dal giudice d’appello.

Equitalia Nord Spa propone ricorso per cassazione con due motivi. L’agenzia delle entrate e Sodexo Motivation Solutions Italia Srl sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c..

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.M. n. 567 del 1993, art. 20 e L. n. 413 del 1991, art. 78, commi da 27 a 38.

3. Le doglianze sono inammissibili.

3.1. Va rilevato, in primo luogo, che le censure, che investono error in procedendo, in iudicando e vizi motivazionali, pur rubricate in via autonoma, sono congiuntamente e inestricabilmente trattate nell’articolazione (unica) del ricorso.

3.2. La ricorrente, inoltre, lamenta, come vizio motivazionale, asserite violazioni di legge processuale (in rubrica l’art. 345 c.p.c., nel corpo del motivo l’art. 112 c.p.c.), e, dunque, in termini inammissibili; la stessa articolazione delle censure, peraltro, è in sè inammissibile perchè generica ed irrelata.

3.3. In ogni caso, quanto alla dedotta violazione della disciplina sostanziale in tema di computo degli interessi, la censura si articola sull’asserita carenza di fondi disponibili, circostanza che, oltre ad essere dedotta in carenza di autosufficienza (non essendo stato indicato nè l’atto da cui tale condizione risultava, nè la sede ove la questione sarebbe stata posta al giudice di merito), è estranea alla ratio della decisione, fondata invece sulla interpretazione delle altre disposizioni del citato D.M. n. 567 del 1993, sicchè anche per tale ragione il motivo è inammissibile.

3.4. Inammissibile è anche la dedotta censura quanto al difetto di legittimazione passiva, avendo la ricorrente stessa, tra l’altro, indicato nel ricorso (pag. 12) di aver in autonomia deciso di erogare l’importo minore rispetto a quello richiesto dalla contribuente.

Inammissibile, infine, è l’asserita ultrapetizione con riguardo alla questione sulla legittimazione passiva, prospettata irritualmente e genericamente, e ciò tanto più che la CTR si è limitata a statuire sull’eccezione formulata dalla parte stessa.

4. Il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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