Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16489 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 10/04/2017, dep.05/07/2017),  n. 16489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18122/2015 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO PAOLO

LUISO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI NAVACCHIO in

persona del legale rappresentante pro tempore N.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. BALDO DEGLI UBALDI 66, presso

lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FEDERICO NANNIPIERI giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.L., M.A., M.R.M., AZIENDA USL

(OMISSIS) LIVORNO, UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, C.T.,

D.N.G.;

– intimati –

nonchè da:

P.L., M.M., M.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio

dell’avvocato GREZ STUDIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

PAOLO BASSANO giusta procura speciale in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI NAVACCHIO in

persona del legale rappresentante pro tempore N.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. BALDO DEGLI UBALDI 66, presso

lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FEDERICO NANNIPIERI giusta procura speciale in

calce al controricorso notificato il 16/9/2015;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

D.N.G., C.T., UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA,

AZIENDA USL (OMISSIS) LIVORNO, B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 785/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2017 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e conseguente assorbimento del ricorso incidentale

condizionato;

udito l’Avvocato PAOLO BASSANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’impugnazione principale proposta da B.F. e quelle incidentali proposte da P.L., vedova M., M.A. e M.R.M., da Fondiaria SAI s.p.a., da C.T. e da D.N.G. avverso la decisione del Tribunale di Livorno con la quale: – era stata accolta parzialmente la domanda proposta dagli attori P.L., vedova M., M.A. e M.R.M. nei confronti del Dott. B.F., il quale, in solido con la Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Navacchio, era stato condannato a pagare ai predetti, congiunti di M.D., il risarcimento del danno conseguito alla mancata tempestiva diagnosi del carcinoma che aveva portato quest’ultimo alla morte; – era stata rigettata la domanda proposta da B. nei confronti della SAI Assicurazioni e dell’Azienda USL di Livorno; era stata rigettata la domanda proposta dagli attori nei confronti del Dott. D.N.R.; – era stata accolta la domanda di garanzia della Arciconfraternita nei confronti della Fondiaria s.p.a., condannando quest’ultima a tenere indenne l’Arciconfraternita dal pagamento delle somme dovute da questa ai congiunti di M.D. sia per capitale sia per spese di lite.

Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello del Dott. B. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei tredici eredi del Dott. D.N. deceduto nel corso del giudizio di primo grado.

Avverso questa decisione B.F. ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Hanno risposto con controricorso P.L., M.A. e M.M., proponendo ricorso incidentale condizionato. Ha risposto, infine, con controricorso la Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Navacchio. Hanno depositato memorie sia il ricorrente principale sia quelli incidentali, nonchè la controricorrente Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Navacchio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, con l’unico motivo “(Violazione e falsa applicazione degli artt. 331 e 332 c.p.c., nonchè nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)” lamenta che il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile l’impugnazione per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del Dott. D.N., pur trattandosi di causa scindibile ex art. 332 c.p.c..

In proposito e in primo luogo, invoca la giurisprudenza “granitica” di legittimità (Cass. 9 marzo 2015, n. 4658) secondo cui le domande proposte nei confronti di più obbligati in solido rientrano nella fattispecie di cui all’art. 332 c.p.c., trattandosi di scindibilità del rapporto sostanziale che lega i coobbligati chiamati in causa dagli eredi M. ( B., D.N. e La Misericordia). Secondo il richiamato orientamento e con riguardo allo specifico tema della solidarietà passiva, sottolinea che “la notificazione dell’impugnazione alle altre parti, non contiene una vocatio in ius, come nell’ipotesi di cause inscindibili di cui all’art. 331 c.p.c., ma ha valore ed efficacia di litis denuntiatio finalizzata ad avvertire tutti coloro che hanno partecipato al giudizio di primo grado i quali, ove intendano proporre impugnazione, dovranno farlo unicamente nel processo instaurato con l’impugnazione principale” (Cass. 26 febbraio 2014, n. 4571). A parere del ricorrente, pertanto, l’ordine di notificazione dell’impugnazione agli altri eredi disposta dalla Corte territoriale con ordinanza dell’8 giugno 2011 non ricadeva nella previsione dell’art. 331 c.p.c., ma in quella dell’art. 332 c.p.c., con la conseguenza che l’omessa notificazione non poteva comportare la inammissibilità dell’appello, ma unicamente la sospensione di esso finchè la impugnazione da parte degli eredi del Dott. D.N. non fosse preclusa – ciò che peraltro era già abbondantemente avvenuto posto che la sentenza del Tribunale era stata pubblicata il 5 novembre 2008 e l’ordine di integrazione era stato impartito dalla Corte di appello l’8 giugno 2011.

In secondo luogo, lamenta che la sentenza oggetto di impugnazione richiami l’argomento della sussistenza di un litisconsorzio processuale fra eredi per giustificare la decisione assunta, argomento però non spendibile nel caso in esame ove tra i due ( B. e D.N.) convenuti come responsabili solidali dagli attori non vi era alcuna relazione processuale, avendo il B. proposto l’impugnazione in via principale nei confronti degli attori prossimi congiunti del danneggiato e in via subordinata nei confronti di SAI, USL (OMISSIS) di Livorno e della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia.

2. Il motivo del ricorso principale non è fondato.

La censura viene basata dal ricorrente sulla asserita scindibilità del rapporto sostanziale che lega i coobbligati chiamati in causa (i due medici: B. e D.N. e la struttura sanitaria) dalla quale fa discendere l’inapplicabilità dell’art. 331 c.p.c., al caso di specie e l’applicabilità, viceversa, dell’art. 332 c.p.c., con la conseguenza che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di uno dei coobbligati ( D.N.), non costituiti in primo grado, non avrebbe dovuto comportare l’inammissibilità dell’impugnazione (art. 331, comma 2), ma solo la sospensione del giudizio (332, comma 2) in attesa del decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c..

Nel caso in esame, però, non si tratta di verificare la natura scindibile o meno delle cause nelle obbligazioni solidali, ma di una situazione di litisconsorzio necessario processuale insorta per la sopravvenuta morte di una delle parti.

In proposito, questa Corte ha più volte affermato che in caso di morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado la sua legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasmette agli eredi e che questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicchè in fase di appello deve essere ordinata d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e quindi anche in sede di legittimità, ove la non integrità del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti (Cass. 2 aprile 2015, n. 6780, Rv. 634744; Cass. 17 settembre 2008 n. 23765, Rv. 604458-01; Cass. 20 ottobre 2004 n. 20874, Rv. 577875; Cass. 12 luglio 2001 n. 9418, Rv. 548101).

La Corte territoriale ha mostrato di aver correttamente applicato i principi richiamati provvedendo, in ossequio a quanto dettato dall’art. 110 c.p.c. (secondo cui “il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”), ad ordinare d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi e a dichiarare, all’esito della mancata integrazione, l’inammissibilità dell’impugnazione a norma dell’art. 331 c.p.c..

Alla luce degli stessi principi, le pronunce invocate dal ricorrente in tema di scindibilità delle cause in materia di obbligazioni solidali (Cass. 9 marzo 2015, n. 4658; Cass. 26 febbraio 2014, n. 4571) risultano attenere a ipotesi di litisconsorzio non necessario, del tutto differenti da quella esaminata.

In definitiva, il ricorso principale va respinto.

3. Dal rigetto del ricorso principale, discende l’assorbimento di quello incidentale condizionato proposto da P.L., M.A. e M.M. i quali chiedono – per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale – l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato l’inammissibilità della impugnazione incidentale da loro proposta nei confronti di B. e della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia diretta ad ottenerne la condanna al risarcimento del danno da lucro cessante iure hereditatis subito da M.A. e P.L. e da quello iure proprio subito da P.L..

4. Il ricorrente principale va condannato a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna controparte, che liquida in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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