Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16489 del 02/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16489 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DIDONE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 25585-2011 proposto da:
BANCA CARIGE SPA 03285880104, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato CASSINELLI
ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO EUDEA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del
curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTI
SETTEMBRE 1, presso lo studio dell’avvocato DONATIVI
VINCENZO, (Studio legale Ughi e Nunziante) che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 02/07/2013

avverso il decreto n. 249/2011 del TRIBUNALE di ROMA del
19/09/2011, depositato il 22/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/05/2013 dal Consiglier Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
udito l’Avvocato Camino Ungari Trasatti (delega avvocato Roberto

udito l’Avvocato Luca Tantalo (delega avvocato Donativi) difensore
del controricorrente che insiste per il rigetto del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO che nulla osserva.

Ric. 2011 n. 25585 sez. M1 – ud. 14-05-2013
-2-

Cassinelli) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

R.G. 29_25585_2011

1.- La s.p.a. CARIGE ricorre per cassazione – formulando due motivi con i quali
denuncia violazione di legge e vizio di motivazione – contro il decreto depositato in
data 22.9.2011 con il quale il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la sua
opposizione allo stato passivo del fallimento della s.p.a. Eudea in liquidazione per non
avere l’opponente (che lamentava l’esclusione del privilegio in relazione al credito già
ammesso) prodotto copia autentica del provvedimento impugnato.
Resiste con controricorso la curatela intimata.
1.1- E’ stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il relatore ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La relazione – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio
– è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti.
Nel termine di cui all’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. le parti hanno depositato memoria.
2.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 99 1. hall. e 2697 c.c. nonché vizio di motivazione nella parte in cui il decreto
impugnato ha ritenuto necessario e rilevante il deposito del decreto opposto.
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 101 c.p.c.
lamentando che l’omessa produzione del provvedimento impugnato sia stata rilevata
d’ufficio dal tribunale senza previa instaurazione del contraddittorio sulla predetta
causa di inammissibilità.
3.- I motivi di ricorso sono fondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte
secondo la quale, in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime
previsto dal Digs. n. 169 del 2007, la mancata produzione di copia autentica del
provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, non
trovando applicazione in materia la disciplina di cui all’art. 339 c.p.c. e segg., versandosi
in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta
opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria;
inoltre, L. Fall., art. 99, che indica il contenuto del ricorso, non fa riferimento alla
predetta allegazione e l’unico richiamo sul punto concerne i documenti che la parte
può discrezionalmente sottoporre al giudice (orci. 22 febbraio 2012 n. 2677; Sez. 1,
Sentenza n. 6804 del 2012).
In proposito la Corte (Sez. 1, Sentenza n. 6804 del 2012) ha chiarito quanto segue:
a) L’art. 347 c.p.c. esprime un’esigenza comune a tutti i procedimenti di carattere
impugnatorio, non potendosi configurare una decisione del giudice che annulli o
modifichi un provvedimento giudiziario senza averne conosciuto il contenuto in un
documento che ne garantisca l’autenticità; sicché il precetto contenuto nella norma
trova applicazione anche nel giudizio di reclamo avverso lo stato passivo del fallimento
(ord. n. 2677 del 2012, cit.). b) Attualmente ne’ l’art. 347 c.p.c. ne’ l’art. 348 c.p.c., nel
testo riformato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54 contemplano la sanzione
dell’improcedibilità per il mancato deposito del provvedimento impugnato insieme
all’atto d’appello, e il giudice dell’impugnazione decide nel merito, se in atti vi sia
comunque una copia autentica del provvedimento.

Ritenuto in fatto e in diritto

P.Q.M.

0231)3″
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia6;er il
regolamento delle spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 maggio 2013

DEPOSITATO IN CANCELMA

c) la L. Fai!., art. 99, comma 2, n. 4, nel regime previsto dal D.Lgs. n. 169 del 2007,
laddove pone a carico del reclamante l’onere di indicare i documenti prodotti, a pena
di decadenza, non si applica alla copia autentica del provvedimento impugnato,
trattandosi di documento indispensabile alla decisione, e non potendo applicarsi in
detto giudizio, improntato alle regole semplificate della trattazione camerale, regole più
rigide di quelle dettate per l’appello, in cui il divieto di produrre nuovi documenti non
opera laddove detti documenti siano ritenuti indispensabili alla decisione.
(1) La produzione della copia autentica del documento impugnato è pertanto consentita
in qualsiasi momento, anche nel giudizio di rinvio, sino a quando il contraddittorio non
sia chiuso.
Alla luce di tali principi, da un lato sembra fondata la prima censura, con la quale si
deduce che il provvedimento del giudice delegato era stato trascritto nella
comunicazione del curatore, tempestivamente prodotta, attenendo, tra l’altro,
l’opposizione alla mera esclusione del privilegio pignoratizio per il motivo enunciato
nella comunicazione stessa, dall’altro, se il tribunale, in applicazione dell’art. 101,
comma 2, c.p.c. e della giurisprudenza innanzi menzionata, avesse invitato le parti a
contraddire sulla questione rilevata d’ufficio, assegnando il termine previsto dalla
menzionata norma, l’opponente (potendo la produzione << della copia autentica del documento impugnato è pertanto consentita in qualsiasi momento, anche nel giudizio di rinvio, sino a quando il contraddittorio non sia chiuso»: sent. n. 6804/2012) avrebbe potuto assolvere all'onere di produzione in questione. 4.- Il ricorso, quindi, deve essere accolto. Il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA