Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16488 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 31/07/2020), n.16488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20465/2012 R.G. proposto da:

QIN QIN S.r.l., C.F. (OMISSIS), con sede in Milano, Via Rosmini n.

13, rapp.ta e difesa, giusta procura a margine del ricorso,

dall’avv. Massimo Di Marco del Foro di Como, elett. dom.ta presso lo

studio dell’avv. Andrea Ciccarone in Roma, Via Arno n. 96;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 103/46/2011, depositata il 27 luglio 2011, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2019

dal Cons. Luigi Nocella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La s.r.l. Qin Qin ricorre, con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 12.09.2012, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la CTR della Lombardia ha parzialmente accolto l’appello dalla medesima proposto contro la sentenza n. 16/31/2010 della CTP di Milano che aveva respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso l’avviso di accertamento N. (OMISSIS) ai fini IRPEG, IRAP ed IVA emesso dall’Agenzia delle Entrate di Milano 1 relative all’anno 2003 e l’avviso di contestazione sanzioni N. (OMISSIS) in tema di IVA 2003.

La CTR, premesso che l’atto d’appello non aveva dedotto alcuna concreta circostanza da contrapporre alle ragioni enunciate a fondamento degli atti impugnati e della sentenza che aveva respinto le doglianze della contribuente, ha riformato la pronuncia della CTP esclusivamente in ordine alle rimanenze d’esercizio, ritenendo che quelle risultanti al 30.09.2003, data della cessione d’azienda a terzi, dovessero essere escluse dalla base di computo presuntivo del ricarico, alla stregua delle clausole del contratto di cessione.

L’Agenzia intimata non si è costituita.

All’esito della camera di consiglio del 13 dicembre 2019 la Corte ha deciso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

Dopo aver riportato il contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento impugnato ed aver riassunto il contenuto delle doglianze svolte nei precedenti gradi di merito, la ricorrente, richiamando genericamente il contenuto dei precedenti scritti difensivi ma senza specificare luoghi e tempi delle deduzioni, allegazioni e produzioni rilevanti, e senza indicare alcun parametro di ammissibilità del ricorso, lamenta “L’insussistenza di presunzioni gravi, precise e contrastanti a fondamento dell’accertamento analitico-induttivo”, riproducendo le censure di merito già articolate nelle precedenti fasi in punto di contestata antieconomicità della gestione, di coerenza dei costi del personale, di fondatezza dell’identificazione della percentuale di ricarico applicata al costo delle merci acquistate ed impiegate; e, senza chiarire se la doglianza è volta ad evidenziare errori di diritto o vizi della motivazione, ma censurando direttamente le valutazioni esposte nell’avviso di accertamento e senza alcun cenno di riferimento alla sentenza impugnata ed alla sua motivazione, e senza addurre argomenti di contrasto diretto alla ratio decidendi della pronuncia oggetto di ricorso, conclude con la formulazione di un quesito per accertare se la CTR, non ritenendo inadeguate le presunzioni utilizzate per l’accertamento, abbia erroneamente applicato il D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40.

Tale metodo di articolazione delle censure, oltre che tendere ad una rivalutazione sostanziale dell’atto impositivo oggetto dell’originaria impugnazione ed aggirare totalmente gli obblighi connessi alla natura di impugnazione a critica vincolata propria del ricorso per cassazione, omette del tutto di enunciare le specifiche ragioni di censura avverso la sentenza, o le sue parti, oggetto d’impugnazione, che costituiscono, giusta il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4, il contenuto essenziale del ricorso ordinario innanzi alla Corte di Cassazione (Cass. sez. I ord. 24.09.2018 n. 22478; Cass. sez. VI-V ord. 22.01.2018 n. 1479; Cass. sez. I 18.05.2005 n. 10420).

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Non essendosi costituita l’Agenzia intimata non deve farsi luogo a statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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