Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16488 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. III, 13/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21707/2009 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENZO DA

CERI 195, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PUGLIESE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAPUTO Francesco, giusta procura

ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona dell’Amministratore Delegato e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO

Antonio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRA

PIETRO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2049/2008 del TRIBUNALE di COSENZA

dell’11.8.08, depositata il 13/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – M.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunziata in grado di appello, dal tribunale di Cosenza n. 2049 depositata il 13.8.2008, con cui, in riforma della sentenza del giudice di pace di S. Giovanni in Fiore, pronunziata nell’anno 2005, era dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno da black-out elettrico del (OMISSIS), poichè proposta nella prima udienza davanti al giudice di pace in luogo di quella di indennizzo avanzata con la citazione.

Resiste l’Enel Distribuzione s.p.a..

Con unico motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 320 c.p.c., assumendo che, nella parte espositiva dell’atto di citazione, vi era la richiesta risarcitoria e che, solo per mero errore, essa non era stata riportata nelle conclusioni, nelle quali si chiedeva soltanto l’indennizzo per i danni; che tanto integrava una mera emendatio e non mutatio libelli) che, in ogni caso, davanti al giudice di pace è ammissibile la proposizione di nuove domande anche all’udienza di cui all’art. 320 c.p.c..

Il motivo è fondato.

Anzitutto deve ritenersi che la richiesta di risarcimento, specificata in sede di prima udienza davanti al giudice di pace, in luogo di quella dell’indennizzo per i danni al cibo conservato nel frigorifero e per lo stress causato da black-out elettrico, addebitabile ad Enel Distribuzione s.p.a., non integri una mutatio libelli, la quale postula che la parte abbia radicalmente immutato il fatto giuridico costituito dal diritto originariamente vantato, ponendo a fondamento della pretesa fatti nuovi e diversi mai dedotti in primo grado, ed introducendo un tema di indagine e decisione completamente nuovo (Cass. 6/04/2001, n. 5152), ma costituisca una semplice emendatici, poichè non si incide, nè sulla causa petendi nè sul petitum, ma risulta modificata soltanto l’interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto (Cass. 22/06/2007, n. 14573).

In ogni caso, anche a ritenere che la domanda di risarcimento del danno costituisca una domanda nuova rispetto a quella di indennizzo, va osservato che, nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all’udienza di cui all’art. 320 cod. proc. civ., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza.

Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento davanti al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina.

Ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi; nè tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, e, parimenti, l’omissione, da parte del giudice, del predetto formale invito non impedisce la verificazione della preclusione (Cass. 16/05/2008, n. 12454; Cass. 22/12/2004, n. 23820;

Cass. 07/03/2001, n. 3339; da ultimo Cass. 4/1/2010 n. 18).

Ne consegue che nella specie è errata l’impugnata sentenza che ha ritenuto inammissibile la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice alla prima udienza davanti al giudice di pace, in luogo di quella di condanna al pagamento di indennizzo per i pretesi danni da black out.

Il ricorso va, pertanto, accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata, e la causa rinviata al tribunale di Cosenza in persona di diverso magistrato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Cosenza in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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