Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16488 del 05/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25428-2011 proposto da:

U.G., elettivamente domiciliata in Roma Via Taro 56,

presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MARUZZI, che la rappresenta

e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

D.F., elettivamente domiciliata in ROMA C.SO TRIESTE

109, presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MICHELE MONDELLI giusta delega in calce;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, F.M.;

– intimati –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE DIPARTIMENTO TERRITORIO UFFICIO DEL

TERRITORIO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 6/2007 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA,

SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata il 06/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARUZZI che si riporta

integralmente ai motivi di ricorso e insiste nell’accoglimento;

uditi per i controricorrenti gli Avvocati MONDELLI DONATO e

PALASCIANO ROBERTO che hanno chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

U.G. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 6/27/07 del 6 marzo 2007, con la quale la commissione tributaria regionale della PUGLIA sezione staccata di Foggia, ha accolto gli appelli riuniti proposti dall’agenzia delle entrate e dall’agenzia del territorio avverso le sentenze con le quali la commissione tributaria provinciale di Foggia aveva ritenuto illegittimi vari avvisi di liquidazione per registro ed Invim, nonchè un atto di classamento di immobile con attribuzione di rendita catastale; atti a lei notificati con riferimento al maggior valore di un fabbricato industriale che essa ricorrente aveva venduto a F.M. e D.F..

Assume, in particolare, la U. la nullità della sentenza della commissione tributaria regionale qui impugnata (della cui esistenza ella aveva avuto notizia soltanto con la notificazione di cartella di pagamento 6 luglio 2011), perchè emessa, in sua contumacia, senza che il proprio difensore domiciliatario avesse ricevuto regolare notificazione dell’atto di appello.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate, la quale eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso.

L’agenzia del territorio ha dichiarato di costituirsi unicamente al fine della partecipazione all’udienza di discussione, poi non verificatasi.

Le controparti contrattuali F. e D. – anch’esse destinatarie del ricorso per cassazione – hanno depositato controricorso adesivo al motivo della U..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la U. deduce violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7; posto che l’atto di appello era stato notificato, tramite raccomandata postale, al proprio difensore domiciliatario, rag. P.M., presso l’indirizzo professionale risultante dagli atti (in (OMISSIS)), nonostante il suo avvenuto trasferimento (nel medesimo comune, (OMISSIS)). Inoltre, la raccomandata era stata consegnata a Pl.Ma. – sorella non convivente del destinatario – senza che l’agente postale ne avesse dato notizia a quest’ultimo mediante lettera raccomandata, ex art. 7 cit..

2.1 Il ricorso non può essere accolto, risultando anzi – sotto vari profili inammissibile.

Va intanto osservato che esso è stato proposto anche nei confronti del ministero dell’economia e delle finanze; vale a dire, di un soggetto che non ha partecipato ai precedenti gradi di giudizio, e nei cui “rapporti giuridici, poterì e competenze” in materia sono succedute ex lege (D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1 con decorrenza dal 1^ gennaio 2001 D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1) le agenzie fiscali, Enti dotai di autonoma e distinta soggettività impositiva, nonchè di legittimazione sostanziale e processuale (Cass. 1550/15; 8177/11 ed altre).

2.2 In secondo luogo, esso è proposto avverso una sentenza della commissione tributaria regionale pubblicata il 6 marzo 2007, la cui impugnazione era pertanto assoggettata ratione temporis al regime dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c.(introdotto dalla L. n. 40 del 2006 ed abrogato dalla L. n. 69 del 2009 per le sentenze pubblicate successivamente al 3 luglio 2009). Tale regime imponeva che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso si concludesse con la formulazione di un quesito di diritto, espressamente prescritto “a pena di inammissibilità”. Nel caso di specie, la formulazione di tale quesito manca del tutto; nè quest’ultimo potrebbe – se non a prezzo di aggirare la lettera e la ratio normativa – essere da questa forte sostitutivamente desunto o estrapolato dalla ricostruzione della parte narrativa o argomentativa posta dalla parte ricorrente ad esposizione e fondamento della censura (Cass. S.U. 11 marzo 2008, n. 6420, con innumerevoli conformi).

2.3 Va poi ancora considerato che il ricorso in esame è stato proposto – appunto avverso una sentenza del marzo 2007 – soltanto nell’ottobre 2011 e, dunque, ben oltre il termine “lungo” di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c..

Non varrebbe obiettare, in proposito, che la sanzione di decadenza per tardività non sarebbe qui applicabile, stante la mancata conoscenza della sentenza di appello da parte della contribuente la quale – come appunto da lei sostenuto nell’unico motivo di ricorso – non sarebbe venuta nemmeno a conoscenza, per vizio di notifica, della proposizione di appello, da parte dell’amministrazione finanziaria, avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale.

Va infatti considerato che, per quanto concerne il luogo di notificazione, l’atto di appello è stato consegnato dall’agente postale allo stesso indirizzo indicato dalla parte nella elezione di domicilio presso il proprio difensore; elezione di domicilio posta in essere nel primo grado di giudizio, ma valevole anche per i gradi successivi, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17, comma 2. Il dichiarato trasferimento dell’ufficio professionale del difensore – non comunicato alla segreteria della commissione tributaria, nè altrimenti risultante dagli atti – non è stato provato in giudizio, ed appare comunque nella specie irrilevante, visto l’esito positivo della consegna come effettuata all’indirizzo inizialmente indicato.

Per quanto riguarda specificamente quest’ultimo aspetto (modalità di consegna del plico), va infatti considerato che l’amministrazione finanziaria si era nella specie avvalsa della notificazione diretta a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’atto di appello con plico raccomandato ed A/R senza busta; così come consentito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3. Su tale presupposto, le modalità di consegna e ricezione dell’atto da parte del destinatario esulavano dalla disciplina della L. n. 890 del 1982, art. 7 norma impropriamente invocata dalla ricorrente. In conseguenza di ciò, non era nella specie necessario che l’agente postale inviasse al destinatario l’avviso di avvenuta consegna mediante lettera raccomandata (art. 7, u.c. cit.); nè potevano essergli richieste ricerche di sorta sulla reperibilità del destinatario. Ciò in ragione del fatto che presso l’indirizzo indicato (sede di studio professionale) venne rinvenuta, come attestato dall’ agente postale con dichiarazione facente piena prova fino a querela di falso, una stretta congiunta (sorella) del destinatario medesimo; dunque, un soggetto legato a quest’ultimo da una particolare e qualificata relazione familiare e di collaborazione, tale da fondare la solida presunzione, non smentita da prova contraria ad onere della ricorrente, di effettiva e materiale trasmissione del plico al diretto interessato.

Deve pertanto farsi qui applicazione – a fortiori, riferendosi il caso richiamato ad una fattispecie caratterizzata da maggior incertezza sulla persona del consegnatario, rispetto a quella riscontrabile nella presente vicenda – di quanto affermato da Cass. n. 1906 del 29/01/2008 (in termini, Cass. 25616 del 17/12/2010), secondo cui: “nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3,), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai f. della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall’avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell’atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare”.

Ne segue, in definitiva, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

2.4 Identica conclusione va affermata con riguardo al controricorso F. e D., la cui assunzione di linea adesiva alla ricorrente U. doveva essere fatta oggetto non già di controricorso (atto per sua natura preposto all’assunzione di una posizione contrappositiva alla parte ricorrente, e rivolta alla conferma, non alla cassazione, della sentenza impugnata), ma con un motivo autonomo di ricorso incidentale; a sua volta assoggettato, a pena di decadenza, a termini perentori di proposizione (Cass. 5695/15).

Le spese di lite, a favore dell’agenzia delle entrate, debbono conseguentemente essere poste a carico solidale della parte ricorrente e dei controricorrenti adesivi, come da liquidazione in dispositivo.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso, nonchè il controricorso adesivo;

condanna parte ricorrente e controricorrente adesiva, tra loro in solido, al pagamento a favore dell’agenzia delle entrate delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA